DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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ilevanti fattispecie sulle quali i soggetti possano esercitare potere di controllo) e<br />
preventiva speciale (la quale presuppone che al soggetto possa essere mosso un<br />
rimprovero per il fatto per cui si applica la pena; rimprovero, questo, che deve<br />
esulare da valutazioni di carattere meramente morale o attinenti alla personalità del<br />
soggetto stesso) 11 .<br />
La sfera di soluzioni proposte nel panorama che si è appena inquadrato è<br />
piuttosto ampia. Anzitutto, è stata evidenziata l’esigenza di abbandono di<br />
un’impostazione del diritto penale che tende all’intervento “a danno arrecato”, nonché<br />
imperniato sulla “minaccia” della pena detentiva, a favore di un modello<br />
maggiormente orientato alla prevenzione ed al controllo effettivamente efficiente<br />
delle condotte potenzialmente pericolose 12 .<br />
D’altra parte, è possibile richiamare i vari e più o meno recenti progetti di riforma<br />
del codice penale, i quali sono improntati verso una più precisa definizione del dolo,<br />
che a sua volta mirerebbe a costituire l’espresso riconoscimento o fondamento<br />
normativo del dolo eventuale; nonché, d’altra parte, l’auspicata definizione di un<br />
tertium genus di elemento soggettivo incentrato sulla “responsabilità da assunzione<br />
di rischio”, la quale dovrebbe conferire una maggiore aderenza fra assetto dogmatico<br />
– teorico e ambito applicativo concreto e, in aggiunta, valorizzare la funzione di<br />
sussidiarietà del diritto penale, concretando il dolo come forma principale di<br />
colpevolezza, delineando una figura intermedia ed autonoma di responsabilità da<br />
rischio e configurando, giocoforza, una significativa limitazione dei margini di<br />
applicazione della colpa incosciente 13 . Tuttavia, vi è anche chi ha sostenuto che<br />
l’introduzione di un tertium genus non agevolerebbe la soluzione dei problemi di cui<br />
trattasi, in quanto comporterebbe – contrariamente rispetto a quel che, invece, si<br />
persegue – una complicazione delle difficoltà di individuazione dei confini fra dolo e<br />
colpa 14 . Sono state avanzate osservazioni negative anche con riguardo all’alternativa<br />
consistente nella definizione legale del dolo eventuale, poiché – si sostiene – non si<br />
potrebbe delegare al legislatore tale scelta di stampo politico – criminale 15 .<br />
Ovviamente il dibattito teorico è aperto e, fermo restando le questioni<br />
concernenti le teorie “classiche”, parte della dottrina ha effettivamente tentato di<br />
delineare la distinzione fra dolo eventuale e colpa con previsione in modo più<br />
preciso, attraverso l’individuazione di un rischio peculiare doloso, nonché tramite<br />
l’identificazione di nuovi parametri i quali dovrebbero soddisfare le esigenze suscitate<br />
dal contesto attuale, in cui il proliferare di fattori di rischio che si sviluppano in<br />
contesti di base consentiti (non illeciti, e talvolta addirittura disciplinati<br />
dall’ordinamento giuridico) rende obsolete le impostazioni teoriche classiche circa il<br />
11 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale., V ed., Bologna, Zanichelli, 2007,<br />
318 ss.<br />
12 L. EUSEBI, op. ult. cit, 1100 – 1101.<br />
13 F. CURI, op. cit., 3-5 (nell’ambito dell’intera monografia ricorrono molti altri passi in cui si<br />
auspica tale prospettiva).<br />
14 S. CANESTRARI, La definizione legale del dolo: il problema del dolus eventualis, in Riv. it. dir.<br />
e proc. pen., 2001, 3, 938 ss.<br />
15 S. CANESTRARI, op. ult. cit. 906, ove si riprende G. MARINUCCI, Politica criminale e<br />
codificazione del principio di colpevolezza, in AA. VV., Prospettive di riforma del codice penale e valori<br />
costituzionali, Milano, 1994, 144.<br />
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