31.05.2013 Views

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ilevanti fattispecie sulle quali i soggetti possano esercitare potere di controllo) e<br />

preventiva speciale (la quale presuppone che al soggetto possa essere mosso un<br />

rimprovero per il fatto per cui si applica la pena; rimprovero, questo, che deve<br />

esulare da valutazioni di carattere meramente morale o attinenti alla personalità del<br />

soggetto stesso) 11 .<br />

La sfera di soluzioni proposte nel panorama che si è appena inquadrato è<br />

piuttosto ampia. Anzitutto, è stata evidenziata l’esigenza di abbandono di<br />

un’impostazione del diritto penale che tende all’intervento “a danno arrecato”, nonché<br />

imperniato sulla “minaccia” della pena detentiva, a favore di un modello<br />

maggiormente orientato alla prevenzione ed al controllo effettivamente efficiente<br />

delle condotte potenzialmente pericolose 12 .<br />

D’altra parte, è possibile richiamare i vari e più o meno recenti progetti di riforma<br />

del codice penale, i quali sono improntati verso una più precisa definizione del dolo,<br />

che a sua volta mirerebbe a costituire l’espresso riconoscimento o fondamento<br />

normativo del dolo eventuale; nonché, d’altra parte, l’auspicata definizione di un<br />

tertium genus di elemento soggettivo incentrato sulla “responsabilità da assunzione<br />

di rischio”, la quale dovrebbe conferire una maggiore aderenza fra assetto dogmatico<br />

– teorico e ambito applicativo concreto e, in aggiunta, valorizzare la funzione di<br />

sussidiarietà del diritto penale, concretando il dolo come forma principale di<br />

colpevolezza, delineando una figura intermedia ed autonoma di responsabilità da<br />

rischio e configurando, giocoforza, una significativa limitazione dei margini di<br />

applicazione della colpa incosciente 13 . Tuttavia, vi è anche chi ha sostenuto che<br />

l’introduzione di un tertium genus non agevolerebbe la soluzione dei problemi di cui<br />

trattasi, in quanto comporterebbe – contrariamente rispetto a quel che, invece, si<br />

persegue – una complicazione delle difficoltà di individuazione dei confini fra dolo e<br />

colpa 14 . Sono state avanzate osservazioni negative anche con riguardo all’alternativa<br />

consistente nella definizione legale del dolo eventuale, poiché – si sostiene – non si<br />

potrebbe delegare al legislatore tale scelta di stampo politico – criminale 15 .<br />

Ovviamente il dibattito teorico è aperto e, fermo restando le questioni<br />

concernenti le teorie “classiche”, parte della dottrina ha effettivamente tentato di<br />

delineare la distinzione fra dolo eventuale e colpa con previsione in modo più<br />

preciso, attraverso l’individuazione di un rischio peculiare doloso, nonché tramite<br />

l’identificazione di nuovi parametri i quali dovrebbero soddisfare le esigenze suscitate<br />

dal contesto attuale, in cui il proliferare di fattori di rischio che si sviluppano in<br />

contesti di base consentiti (non illeciti, e talvolta addirittura disciplinati<br />

dall’ordinamento giuridico) rende obsolete le impostazioni teoriche classiche circa il<br />

11 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale., V ed., Bologna, Zanichelli, 2007,<br />

318 ss.<br />

12 L. EUSEBI, op. ult. cit, 1100 – 1101.<br />

13 F. CURI, op. cit., 3-5 (nell’ambito dell’intera monografia ricorrono molti altri passi in cui si<br />

auspica tale prospettiva).<br />

14 S. CANESTRARI, La definizione legale del dolo: il problema del dolus eventualis, in Riv. it. dir.<br />

e proc. pen., 2001, 3, 938 ss.<br />

15 S. CANESTRARI, op. ult. cit. 906, ove si riprende G. MARINUCCI, Politica criminale e<br />

codificazione del principio di colpevolezza, in AA. VV., Prospettive di riforma del codice penale e valori<br />

costituzionali, Milano, 1994, 144.<br />

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!