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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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avere ad oggetto la sola condotta, ma non l’evento o gli elementi comunque diversi<br />

dalla condotta 326 : dal che si dovrebbe ricavare l’esposizione della teoria qui<br />

analizzata ai medesimi rilievi critici mossi con riguardo alle impostazioni riconducibili<br />

al paradigma intellettivo. Le osservazioni critiche esposte sono sintetizzabili nella<br />

conclusione per cui la teoria inerente la valorizzazione della rappresentazione dei<br />

nessi causali conduca ad una eliminazione dell’autonomia del requisito volitivo<br />

(necessario ai fini del dolo) e, quindi, alla c.d. “oggettivizzazione” del dolo 327 .<br />

Tuttavia, come si è già sostenuto, va preso atto della recente riproposizione<br />

della teoria sulla valorizzazione dei nessi causali effettuata da parte di De Francesco,<br />

la quale sembra maggiormente orientata verso un compromesso volto a non<br />

eliminare l’autonomia dell’elemento volitivo, tramite la precisazione della<br />

inadeguatezza del ricorso a presunzioni in sede di accertamento dell’elemento<br />

soggettivo 328 , nonché tramite l’accento posto dallo stesso Autore sulla necessità di<br />

preservare i principi fondamentali del diritto penale, quali i principi di materialità,<br />

personalità della responsabilità penale, idoneità offensiva, colpevolezza 329 .<br />

7. Formule di Frank e teoria dell’“accettazione con approvazione in senso<br />

giuridico dell’evento”: la valorizzazione del profilo volitivo<br />

Il penalista tedesco Reinhard Frank, tra il 1890 e gli anni Trenta del Novecento,<br />

propose due formule finalizzate alla prova del dolo eventuale 330 ; a dire il vero, la<br />

prima formula proposta da Frank fu sviluppata – lo si evince da una precisazione<br />

dello stesso Frank – a partire da un esempio enunciato, nel 1844, da parte di<br />

Breidenbach e, originariamente, mirava a definire il dolo eventuale nel suo contenuto<br />

sostanziale. Solo successivamente (intorno agli anni Trenta del Novecento), Frank<br />

ridimensionò la portata della formula, riducendola a criterio probatorio 331 .<br />

Quanto alla prima formula, in base ad essa, ai fini della prova del dolo<br />

eventuale, si dovrebbe accertare che (o “qualcosa corrispondente al fatto che” 332 ) il<br />

soggetto avrebbe agito ugualmente se avesse avuto la certezza di provocare<br />

l’evento (fermo restando, ovviamente, la necessità della sussistenza dell’elemento<br />

intellettivo, ossia della rappresentazione, da parte dell’agente, della possibilità di<br />

realizzazione dell’evento tramite la condotta) 333 ; qualora, invece, si accerti che il<br />

soggetto, a fronte della certezza di realizzazione dell’evento, si sarebbe astenuto<br />

dall’agire, risulterebbe la configurazione della colpa cosciente 334 .<br />

326<br />

G. CERQUETTI, Il dolo, 235.<br />

327<br />

G. CERQUETTI, Il dolo, 238.<br />

328<br />

G. DE FRANCESCO, Dolo eventuale, dolo di pericolo, 5020.<br />

329<br />

G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 5014.<br />

330<br />

M. DONINI, Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni Unite riscoprono<br />

l’elemento psicologico, in Cass. pen., 2010, 7/8, 2559 – 2560. L’Autore richiama a sua volta, in nota<br />

(8), R. FRANK, Vorstellung und Wille in der modernen Doluslehre, in ZStW, 1890, 211 – 217.<br />

331<br />

G. CERQUETTI, Il dolo, 265; M. DONINI, op. ult. cit., 2560, nota (9).<br />

332 M. DONINI, op. ult. cit., 2570.<br />

333 M. DONINI, op. ult. cit., 2560; S. PROSDOCIMI, Dolus eventualis, 9 – 10; S. CANESTRARI, op.<br />

ult. cit., 47.<br />

334 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 10; S. CANESTRARI, op. loc. ult. cit.<br />

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