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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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dell’attuale previsione, non essendo sufficiente la mera potenzialità della previsione<br />

stessa 319 .<br />

Nell’ambito del panorama italiano è rilevabile anche una concezione ulteriore,<br />

simile a quella delineata da De Francesco, ma non del tutto analoga ad essa, in base<br />

alla quale si sostiene che, ai fini della configurazione del dolo, sia necessaria la<br />

rappresentazione della possibilità (almeno della possibilità) di verificazione<br />

dell’evento, congiunta alla rappresentazione dell’obiettiva direzione della condotta<br />

verso l’offesa 320 : tale assetto troverebbe il proprio fondamento non solo all’interno<br />

dell’art. 43, bensì alla luce di una visione coordinata fra art. 43 ed art. 82<br />

(quest’ultimo, in particolare, da considerarsi fondamento del requisito dell’obiettiva<br />

direzione della condotta verso l’offesa) 321 .<br />

Anche nell’ambito della dottrina tedesca non mancano esponenti i quali hanno<br />

sostenuto impostazioni basate sulla valorizzazione della conoscenza dei nessi<br />

causali, intesa come necessaria ai fini del dolo: in particolare è possibile fare<br />

riferimento alla concezione di Struensee, il quale considera la colpa cosciente come<br />

caratterizzata non già dal disconoscimento della possibile verificazione dell’evento,<br />

bensì dall’ignoranza di “anelli causali” tra azione ed evento. Analogamente, Heribert<br />

Schumann definisce la colpa cosciente come contraddistinta da un’ignoranza di<br />

circostanze di fatto causali rispetto all’evento 322 .<br />

Le critiche negative generalmente mosse alle teorie che valorizzano, ai fini del<br />

dolo, la rappresentazione del nesso causale sfociante nell’evento (e che, quindi,<br />

concepiscono la colpa cosciente come errore o ignoranza ricadenti sugli aspetti del<br />

nesso causale) evidenziano, perlopiù, l’erroneità dell’equiparazione fra “volontà” e<br />

“rappresentazione ex ante” del nesso causale fra condotta ed evento lesivo. Si è<br />

osservato, in particolare, che la decisione di agire a fronte della rappresentazione del<br />

nesso causale non ponga luce sull’effettivo rapporto intercorrente fra tale decisione<br />

ed evento 323 ; inoltre, sostanzialmente sulla stessa linea, si è posto l’accento<br />

sull’inadeguatezza della svalutazione del requisito volitivo, il quale dovrebbe, invece,<br />

godere di autonomia strutturale e funzionale ai fini della configurazione del dolo<br />

(nonché, in negativo, ai fini dell’inquadramento della colpa con previsione): ritenere<br />

automaticamente sussistente la volontà alla luce della sola rappresentazione<br />

dell’evento, nonché dei nessi causali che intercorrano fra condotta ed evento,<br />

significa dequalificare l’elemento volitivo 324 . D’altra parte, il filone critico di cui trattasi<br />

non condivide neppure la concezione della colpa cosciente come “errore sui nessi<br />

causali”: invero, si sostiene che, in tal modo, verrebbe a configurarsi comunque una<br />

previsione “astratta” o “negativa”, in contrasto con il dato normativo di cui all’art. 61,<br />

n. 3 325 . Del resto, si giunge ad inquadrare la teoria sui nessi causali nell’ambito del<br />

paradigma della teoria della rappresentazione, in base alla quale la volontà potrebbe<br />

319 G. DE FRANCESCO, op. loc. ult. cit.<br />

320 M. MASUCCI, Naturalismo e normativismo nella teoria del dolo. Premesse per una<br />

ridefinizione dei limiti della responsabilità dolosa, Roma, 2002, 381 – 388. Lo sviluppo argomentativo<br />

esposto da Masucci è analizzato anche da G. CERQUETTI, Il dolo, 238 – 241.<br />

321 M. MASUCCI, Naturalismo, 381 ss.<br />

322 L’esposizione di tali teorie, rilevabili nel panorama della dottrina tedesca, è effettuata da G.<br />

CERQUETTI, Il dolo, 242 – 244.<br />

323 In questo senso, L. EUSEBI, Il dolo, 36 – 38.<br />

324 G. CERQUETTI, Il dolo, 236.<br />

325 G. CERQUETTI, Il dolo, 237.<br />

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