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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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essere effettuato a prescindere da non condivisibili semplificazioni probatorie, o<br />

presunzioni 311 .<br />

L’argomento in esame merita di essere considerato anche alla luce del rilievo,<br />

anche esso sviluppato da De Francesco, delle conclusioni non condivisibili alle quali<br />

potrebbe giungersi attraverso una eccessiva valutazione del solo profilo volitivo, con<br />

relegazione dell’importanza di una analisi dell’elemento rappresentativo: nello<br />

specifico, si pone l’accento sul principio nihil volitum quin praecognitum, in base al<br />

quale non può darsi volontà in mancanza di rappresentazione. A tali fini, si adduce<br />

l’esempio di scuola, ormai classico, del nipote il quale induca il ricco zio ad<br />

intraprendere un viaggio aereo, nella speranza che si verifichi un incidente che<br />

provochi la morte dello zio: il tutto al fine di ereditare. Orbene, generalmente<br />

l’esempio in questione è citato nell’ambito delle esposizioni inerenti le teorie sulla<br />

causalità: in particolare, in base alla teoria della “causalità adeguata”, in un’ipotesi di<br />

questo tipo, qualora effettivamente l’evento (per caso) si verifichi, dovrebbe<br />

escludersi la responsabilità penale del nipote 312 . Tralasciando il discorso sulla<br />

causalità, ad ogni modo, si potrebbe, a tutta prima, concludere che il nipote avesse<br />

agito con “l’intenzione” di provocare la morte dello zio e, quindi, si potrebbe<br />

sostenere l’astratta configurabilità dell’imputazione a titolo di dolo (sempre –<br />

beninteso – tralasciando il discorso sulla causalità). Tuttavia, a ben vedere, ancor<br />

prima che il nesso causale manca, in effetti, un ulteriore elemento essenziale ai fini<br />

della struttura dell’illecito penale doloso: ciò che manca è la rappresentazione e, di<br />

conseguenza – non solo in base al principio del nihil volitum quin praecognitum, ma<br />

semplicemente anche in forza del fatto che la struttura del dolo richieda tanto la<br />

volontà quanto la rappresentazione – , non può configurarsi il dolo 313 . Il nipote del<br />

caso di scuola nutre una mera speranza, un mero auspicio: si tratta di aspetti ben<br />

diversi rispetto all’elemento rappresentativo concepito come conoscenza concreta<br />

degli elementi del fatto tipico (compresi i fattori causali), a sua volta necessaria per<br />

fondare una “decisione di agire in direzione dell’offesa”. Benché egli persegua il fine<br />

di “uccidere”, non si tratta di una vera e propria “intenzione”, in quanto è mancante<br />

l’elemento rappresentativo, necessario ai fini dell’inquadramento della volontà; al più<br />

potrà trattarsi, come si è detto, di un mero “auspicio”, o di una semplice “speranza”,<br />

non idonei a fondare i requisiti intellettivo e volitivo.<br />

Il dolo sarebbe configurabile, nel quadro dell’esempio citato, soltanto qualora il<br />

nipote avesse agito a fronte della concreta conoscenza di determinati fattori i quali,<br />

anche essi concretamente, fondassero una rappresentazione della dinamica<br />

causale: ad esempio, qualora egli fosse stato a conoscenza del fatto che sull’aereo si<br />

sarebbero imbarcati dei terroristi aventi lo scopo di fare esplodere il velivolo; oppure,<br />

qualora lui solo fosse venuto conoscenza di un guasto dei motori dell’aereo che<br />

avrebbe potuto concretamente causare l’incidente mortale 314 .<br />

311 G. DE FRANCESCO, Dolo eventuale, dolo di pericolo, 5020 – 5021.<br />

312 La teoria della “causalità adeguata” postula, in effetti, la rilevanza penale della “causa”<br />

soltanto quando questa sia tipicamente idonea a provocare l’evento concreto, in base ad un criterio di<br />

prevedibilità basato, a sua volta, sull’id quod plerumque accidit; con esclusione, di conseguenza, della<br />

rilevanza penale del collegamento eziologico materiale, fra condotta ed evento concretamente<br />

realizzato, il quale sia una “peculiarità del caso concreto”. In questo senso, G. FIANDACA – E.<br />

MUSCO, op. ult. cit., 237.<br />

313 In questo senso, chiaramente, G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 5019 – 5020.<br />

314 G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 5020.<br />

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