31.05.2013 Views

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

intenzionale, dal momento che la norma non richiede specificamente che l’evento<br />

debba essere “intenzionalmente voluto”, ma soltanto che l’evento debba essere<br />

“voluto come conseguenza” 302 . A corollario delle osservazioni sviluppate, si giunge<br />

ad inquadrare il dolo eventuale come forma – base nell’ambito della categoria<br />

generale del dolo, in quanto esso sarebbe contraddistinto dai coefficienti psicologici<br />

minimi ed essenziali ai fini della configurazione, appunto, del dolo 303 ; parallelamente,<br />

il dolo intenzionale, generalmente considerato come forma “comune” di dolo, si<br />

caratterizzerebbe in quanto figura “speciale”, dotata di una connotazione aggiuntiva:<br />

l’intenzionalità, la quale assumerebbe un carattere accessorio rispetto alla base<br />

psicologica essenziale per la responsabilità dolosa 304 .<br />

Sin qui si è fatto riferimento, fondamentalmente, all’inquadramento del dolo. Ad<br />

ogni modo, lo sviluppo teorico esposto è utile a descrivere, altresì, la struttura della<br />

colpa cosciente: questa si caratterizzerebbe in quanto “errore” sulla percezione del<br />

decorso causale, o “mancata percezione” di esso; in altri termini, la colpa cosciente<br />

sarebbe contraddistinta da una rappresentazione, da parte dell’agente, della<br />

proiezione teleologica delle regole cautelari che egli violi (proiezione che, peraltro,<br />

dovrebbe essere considerata nel contesto concreto di riferimento, mentre non<br />

sarebbe sufficiente la sola consapevolezza del fatto di violare regole cautelari) 305 ,<br />

accompagnata, tuttavia, da una errata valutazione delle circostanze complessive di<br />

fatto, a causa della quale non sarebbe configurabile una “scelta consapevole” di<br />

“agire in direzione dell’offesa”; dal che conseguirebbe, ovviamente, l’impossibilità di<br />

ascrivere la responsabilità dell’agente alla sfera del dolo. Del resto, un assetto di<br />

questo genere non ricadrebbe nell’inconveniente di configurare la colpa cosciente<br />

come caratterizzata dalla “previsione negativa” dell’evento: infatti, sulla base di<br />

quanto si è affermato, il soggetto che agisce con colpa cosciente si<br />

rappresenterebbe positivamente l’evento, nonché il significato teleologico assunto<br />

dalla regola cautelare violata nel contesto concreto di riferimento; l’errore ricadrebbe,<br />

invece, non già sull’evento, bensì sulla dinamica del decorso causale, la quale<br />

verrebbe percepita dall’agente come meramente potenziale, ma non come<br />

attualmente realizzabile 306 . In sintesi, chi agisce con colpa cosciente sarebbe<br />

302<br />

G. DE FRANCESCO, Dolo eventuale e colpa cosciente, 147.<br />

303<br />

G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 149.<br />

304<br />

G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 150.<br />

305<br />

G. DE FRANCESCO, Dolo eventuale, dolo di pericolo, 5020. ID., Dolo eventuale e colpa<br />

cosciente, 140 e 154, ove l’Autore evidenzia che la colpa cosciente necessiti di un elemento<br />

intellettivo nel quale debba essere proiettata la dimensione cautelare della regola di diligenza violata:<br />

l’agente dovrebbe, cioè, rappresentarsi effettivamente tale dimensione cautelare, alla luce dello<br />

specifico significato teleologico assunto dalla regola violata, e nel contesto concreto di riferimento;<br />

solo in tal modo – si sostiene – si andrebbe a configurare la colpa cosciente in base a connotati<br />

effettivamente propri della colpa, e non tramite elementi “presi a prestito” dal dolo. L’Autore, inoltre,<br />

adduce l’esempio del cacciatore che, essendo in dubbio sulla presenza di una persona dietro ad un<br />

cespuglio, venga convinto a sparare in quella direzione da un suo compagno il quale lo convinca che,<br />

in quel particolare giorno e a quell’ora, non avrebbe potuto esservi alcuna persona nei dintorni:<br />

qualora effettivamente il cacciatore si determini a sparare, attingendo ad una persona, non potrebbe<br />

configurarsi – si sostiene – colpa cosciente in quanto, se certamente vi era stata consapevolezza della<br />

violazione di una regola cautelate, d’altra parte non vi sarebbe stata percezione della proiezione<br />

teleologica della regola violata con riferimento al contesto concreto e specifico in cui è stata realizzata<br />

la condotta; mancherebbe, cioè, la conoscenza dello specifico significato teleologico della regola di<br />

diligenza violata, considerato nella situazione concreta (ivi, 154).<br />

306<br />

G. DE FRANCESCO, Dolo eventuale e colpa cosciente, 144.<br />

60

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!