DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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comportamento, e lo faccia a fronte della rappresentazione, nel proprio schermo<br />
mentale, del collegamento eziologico fra tale comportamento ed evento lesivo, in<br />
questo caso la decisione di agire potrà ben configurare uno schema strutturale e<br />
psicologico ascrivibile alla sfera del dolo (e, prima che alla sfera del dolo, alla sfera<br />
della volontà), in quanto emergerebbe una “decisione di agire in modo tale da<br />
cagionare l’evento”, o una “scelta di agire in direzione dell’offesa” 296 . La<br />
rappresentazione della causalità, del resto, sarebbe ciò che rende concreta, nelle<br />
valutazioni dell’agente, la verificabilità dell’evento 297 .<br />
Per evitare ogni equivoco, De Francesco precisa che il solo elemento intellettivo<br />
avente ad oggetto la percezione di una situazione di rischio o di pericolo non è, di per<br />
sé, decisivo ai fini del fondamento della responsabilità dolosa: infatti, la sola<br />
rappresentazione di una situazione di rischio, più o meno elevato, che ecceda<br />
comunque il livello del “rischio consentito”, non risulta sufficiente ad evincere la<br />
consapevolezza, da parte dell’agente, di porre in essere un decorso causale<br />
proiettato in direzione della lesione del bene giuridico; la percezione del processo<br />
eziologico in direzione dell’offesa deve essere, quindi, accertata in quanto effettiva<br />
ed attuale: il che dovrebbe scongiurare i rischi di una eccessiva “normativizzazione”<br />
del dolo, connessi all’effettuazione di valutazioni del “pericolo” concepito in modo<br />
separato rispetto all’atteggiamento personale del soggetto agente riguardo<br />
all’evento 298 . Del resto, l’inquadramento del dolo in base alla sola percezione del<br />
“pericolo” o del “rischio” giungerebbe a trasformare le fattispecie di danno in<br />
fattispecie di pericolo, divenendo frutto di valutazioni effettuate esclusivamente in una<br />
prospettiva ex ante, e trascurando il ruolo della volontà rispetto all’evento, ovvero<br />
“l’atteggiamento concretamente assunto dall’autore in ordine agli esiti finali del<br />
proprio operato” 299 . La ricostruzione delineata appare, inoltre, perfettamente<br />
conforme al tenore letterale dell’art. 43, comma 1, alinea 1, c.p., laddove si afferma<br />
che il delitto è doloso quando l’evento è “dall’agente preveduto e voluto come<br />
conseguenza della propria azione o omissione” (con riferimento particolare<br />
all’espressione “voluto come conseguenza”) 300 .<br />
Si osserva, nondimeno, che l’elemento strutturale della “scelta di agire in<br />
direzione dell’offesa” sarebbe comune a tutte le forme di dolo; le differenze fra esse<br />
andrebbero, quindi, rilevate con riferimento all’intensità del rapporto intercorrente tra<br />
la “finalità” perseguita direttamente dall’agente ed il risultato realizzato (chiaramente,<br />
se il risultato realizzato corrisponde alla finalità direttamente perseguita dall’agente,<br />
si avrà dolo intenzionale; negli altri casi, si avranno forme di dolo “non intenzionale”).<br />
Sostanzialmente si ribadisce, ancora una volta, che “volontà del fatto” non significhi,<br />
necessariamente, “intenzionalità del fatto”; inoltre, si evidenzia che la “volontà”,<br />
intesa come “scelta consapevole di attivare un processo causale in direzione<br />
dell’offesa”, si atteggi in modo unitario all’interno di ogni forma di dolo 301 . D’altra<br />
parte, considerando ancora una volta il dettato dell’art. 43, ove si fa riferimento<br />
all’evento “preveduto e voluto come conseguenza della propria azione o omissione”,<br />
si può ricavare un fondamento a sostegno della configurabilità di forme di dolo non<br />
296<br />
G. DE FRANCESCO, op. loc. ult. cit.<br />
297<br />
G. DE FRANCESCO, Dolo eventuale e colpa cosciente, 145.<br />
298<br />
G. DE FRANCESCO, Dolo eventuale, dolo di pericolo, 5018.<br />
299<br />
G. DE FRANCESCO, op. loc. ult. cit.<br />
300<br />
G. DE FRANCESCO, Dolo eventuale e colpa cosciente, 147.<br />
301<br />
G. DE FRANCESCO, Dolo eventuale, dolo di pericolo, 5018.<br />
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