DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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“oggettivizzazione” del profilo volitivo del dolo 291 ; tuttavia, nella formulazione recente<br />
(quella del 2009), l’Autore sembra aggiungere precisazioni sostanziali alla luce delle<br />
quali dovrebbe conseguire un assetto che tende, sì, alla rivalorizzazione<br />
dell’elemento intellettivo, ma non in modo tale da giungere ad applicazioni più agevoli<br />
della forma di imputazione dolosa, bensì – al contrario – in modo da rendere più<br />
ristretta, rigorosa o, quantomeno, ponderata la configurabilità del dolo eventuale,<br />
senza ricorso a presunzioni o configurazione di dolo in re ipsa: non si sostiene,<br />
infatti, che l’elemento intellettivo il quale si presenti in un certo modo (e in particolare,<br />
come si è detto, come caratterizzato dalla conoscenza del nesso causale fra<br />
condotta e realizzazione del reato) possa condurre automaticamente alla prova<br />
decisiva dell’elemento volitivo; piuttosto, si tenta di delineare determinati aspetti che<br />
dovrebbero caratterizzare l’elemento intellettivo, e soltanto in presenza dei quali (in<br />
aggiunta rispetto ad ulteriori elementi di prova) potrebbe dirsi sussistente l’elemento<br />
volitivo 292 , inteso come “decisione di agire nella direzione dell’offesa” 293 . In altri<br />
termini, non si conferisce alla rappresentazione del nesso causale carattere decisivo<br />
per l’inquadramento del dolo eventuale, ma la si considera condizione necessaria a<br />
tale fine. Su questa stessa linea, si giunge anche a criticare negativamente, in<br />
generale, le impostazioni che tentino una alterazione o un ridimensionamento<br />
dell’elemento intellettivo ai fini dell’inquadramento del dolo e, in particolare, la teoria<br />
della c.d. “con – coscienza” 294 . In base a tale assetto, fin qui descritto nei suoi tratti<br />
essenziali, non sembra infondato sostenere che la più recente formulazione, da parte<br />
di De Francesco, della teoria in questione appaia maggiormente conforme ad una<br />
concezione del dolo come caratterizzato da distinti elementi strutturali (elemento<br />
intellettivo ed elemento volitivo) o, se non altro, meno esposta a critiche inerenti<br />
l’oggettivizzazione del dolo tramite la sussunzione dell’elemento volitivo alla scelta di<br />
agire a fronte di un determinato livello cognitivo.<br />
Passando all’analisi dettagliata della teoria esposta da De Francesco, essa<br />
concepisce come elemento essenziale del dolo (e di qualsiasi forma di dolo) la<br />
“decisione consapevole” di attivare un processo causale “in direzione dell’offesa”: si<br />
sostiene, più precisamente, che l’elemento volitivo necessario ai fini<br />
dell’inquadramento del dolo potrebbe dirsi integrato soltanto qualora l’agente avesse<br />
deciso di realizzare la condotta a fronte della rappresentazione intellettiva del<br />
collegamento, sul piano causale, fra tale condotta ed evento lesivo 295 . Supponendo,<br />
quindi, l’atteggiamento del soggetto che si determini a porre in essere un certo<br />
291 G. CERQUETTI, Il dolo, 234 – 237; L. EUSEBI, Il dolo, 36 – 38 e nota (61).<br />
292 A sostegno di tali osservazioni, si noti come G. DE FRANCESCO, Dolo eventuale, dolo di<br />
pericolo, 5014, prima di passare all’esposizione dettagliata dell’impostazione teorica da lui stesso<br />
sostenuta, e della quale si sta trattando, sottolinei chiaramente la necessità di salvaguardia del<br />
rispetto dei principi di materialità, idoneità offensiva, colpevolezza, inammissibilità di forme di<br />
responsabilità oggettiva. L’Autore prosegue, poi, richiamando la posizione di Cesare Pedrazzi,<br />
conformemente alla quale occorrerebbe ancorare il dolo ad un più “solido” e “robusto” fondamento<br />
intellettivo, alla luce del quale la determinazione ad agire dovrebbe configurarsi effettivamente come<br />
“scelta consapevole” nella direzione della lesione del bene giuridico e, in quanto tale, come elemento<br />
idoneo a giustificare il fondamento del dolo (ivi, 5017). Lo stesso Autore precisa poi, con riguardo<br />
all’accertamento dell’elemento soggettivo, la non ammissibilità del ricorso a schemi presuntivi (ivi,<br />
5020 – 5021).<br />
293 Cfr. G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 5018.<br />
294 G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 5021.<br />
295 G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 5017 – 5018.<br />
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