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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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Conformemente a quest’ultimo ordine di riflessioni sembra pronunciarsi una<br />

piuttosto recente sentenza dei giudici di legittimità 288 , ove si afferma che, fra la teoria<br />

dell’accettazione del rischio e l’ulteriore impianto teorico il quale valorizza una<br />

distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente basata sulla dicotomia “previsione<br />

della concreta possibilità”/ “previsione dell’astratta possibilità” di realizzazione<br />

dell’evento, non vi sarebbe totale contraddizione, dal momento che l’accettazione del<br />

rischio sarebbe, nei casi specifici, ravvisabile soltanto in presenza (oltre ad ulteriori<br />

elementi di prova) della concreta possibilità di verificazione dell’evento: solo in<br />

questo caso, infatti, sarebbe possibile ascrivere alla sfera volitiva dell’agente,<br />

appunto, l’evento; lo stesso non potrebbe concludersi qualora l’evento si fosse<br />

presentato in termini puramente astratti essendo, in questo secondo caso,<br />

ravvisabile una condotta trascurata, avventata, imprudente e, quindi, connotata da<br />

aspetti tipicamente colposi.<br />

6. La valorizzazione della conoscenza del rapporto causale fra condotta e<br />

risultato lesivo e teoria della “con – coscienza”<br />

È opportuno fare riferimento, a questo punto, ad un particolare sviluppo teorico<br />

che mira a rivalorizzare la valutazione dell’elemento intellettivo ai fini<br />

dell’inquadramento del dolo eventuale e, di conseguenza, ai fini della distinzione fra<br />

dolo eventuale e colpa cosciente: esso è basato, in particolare, sulla<br />

rappresentazione del nesso causale fra condotta e realizzazione del fatto di reato. Il<br />

relativo contributo, nell’ambito della dottrina italiana, è dovuto principalmente a<br />

Giovannangelo De Francesco, il quale formula, dapprima, tale impostazione teorica<br />

in uno scritto del 1988 (inserito in Riv. it. dir e proc. pen) 289 , riproponendola poi, tra<br />

l’altro, in tempi piuttosto recenti (2009), in Cass. pen. 290 . Questa precisazione è<br />

necessaria in quanto, se si considera unicamente la prima formulazione della teoria<br />

sulla rappresentazione dei nessi causali, ne emerge un modello che sembra<br />

prospettare l’inquadramento dell’elemento volitivo del dolo in base alla sola<br />

considerazione della conoscenza del collegamento eziologico fra condotta ed<br />

evento; tale prima formulazione è stata, in effetti, criticata in quanto<br />

288 Cass. Pen., Sez. V, 17 settembre 2008 (dep. 1 dicembre 2008), n. 44712, in<br />

www.altalex.com. Si riporta, a sostegno delle osservazioni sviluppate, un significativo estratto della<br />

sentenza: “Accanto a numerose pronunce che fondano la sussistenza del dolo eventuale […] sul<br />

criterio della accettazione del rischio, ve ne sono altre che maggiormente pongono l’accento sul<br />

concetto di prevedibilità dell’evento, nel senso che sarebbe ravvisabile il dolo eventuale nel caso in cui<br />

il verificarsi dell’evento si presenti come concretamente possibile, mentre si verserebbe in ipotesi di<br />

colpa cosciente allorché la verificabilità dell’evento costituisca una mera ipotesi astratta. […]. A ben<br />

vedere, però, le due tesi principali in materia […] non si contraddicono del tutto, perché […] soltanto<br />

quando l’evento sia in concreto possibile e, quindi, prevedibile, si può avere un elemento di prova che<br />

consenta di ritenere, in presenza di ulteriori elementi, che l’agente non solo si sia concretamente<br />

rappresentato il rischio del verificarsi dell’evento, ma che lo abbia accettato, nel senso che si è<br />

determinato ad agire anche a costo di cagionare l’evento. In caso contrario, quando l’evento sia<br />

soltanto astrattamente verificabile e non sia concretamente prevedibile, appare ben difficile ascrivere<br />

lo stesso alla volizione dell’agente sia pure sotto il profilo della accettazione del rischio, non essendo<br />

la verificabilità dell’evento percepita dalla coscienza dell’agente come concretamente realizzabile.”<br />

289 G. DE FRANCESCO, Dolo eventuale e colpa cosciente, 113 ss.<br />

290 G. DE FRANCESCO, Dolo eventuale, dolo di pericolo, 5013 ss.<br />

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