DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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Conformemente a quest’ultimo ordine di riflessioni sembra pronunciarsi una<br />
piuttosto recente sentenza dei giudici di legittimità 288 , ove si afferma che, fra la teoria<br />
dell’accettazione del rischio e l’ulteriore impianto teorico il quale valorizza una<br />
distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente basata sulla dicotomia “previsione<br />
della concreta possibilità”/ “previsione dell’astratta possibilità” di realizzazione<br />
dell’evento, non vi sarebbe totale contraddizione, dal momento che l’accettazione del<br />
rischio sarebbe, nei casi specifici, ravvisabile soltanto in presenza (oltre ad ulteriori<br />
elementi di prova) della concreta possibilità di verificazione dell’evento: solo in<br />
questo caso, infatti, sarebbe possibile ascrivere alla sfera volitiva dell’agente,<br />
appunto, l’evento; lo stesso non potrebbe concludersi qualora l’evento si fosse<br />
presentato in termini puramente astratti essendo, in questo secondo caso,<br />
ravvisabile una condotta trascurata, avventata, imprudente e, quindi, connotata da<br />
aspetti tipicamente colposi.<br />
6. La valorizzazione della conoscenza del rapporto causale fra condotta e<br />
risultato lesivo e teoria della “con – coscienza”<br />
È opportuno fare riferimento, a questo punto, ad un particolare sviluppo teorico<br />
che mira a rivalorizzare la valutazione dell’elemento intellettivo ai fini<br />
dell’inquadramento del dolo eventuale e, di conseguenza, ai fini della distinzione fra<br />
dolo eventuale e colpa cosciente: esso è basato, in particolare, sulla<br />
rappresentazione del nesso causale fra condotta e realizzazione del fatto di reato. Il<br />
relativo contributo, nell’ambito della dottrina italiana, è dovuto principalmente a<br />
Giovannangelo De Francesco, il quale formula, dapprima, tale impostazione teorica<br />
in uno scritto del 1988 (inserito in Riv. it. dir e proc. pen) 289 , riproponendola poi, tra<br />
l’altro, in tempi piuttosto recenti (2009), in Cass. pen. 290 . Questa precisazione è<br />
necessaria in quanto, se si considera unicamente la prima formulazione della teoria<br />
sulla rappresentazione dei nessi causali, ne emerge un modello che sembra<br />
prospettare l’inquadramento dell’elemento volitivo del dolo in base alla sola<br />
considerazione della conoscenza del collegamento eziologico fra condotta ed<br />
evento; tale prima formulazione è stata, in effetti, criticata in quanto<br />
288 Cass. Pen., Sez. V, 17 settembre 2008 (dep. 1 dicembre 2008), n. 44712, in<br />
www.altalex.com. Si riporta, a sostegno delle osservazioni sviluppate, un significativo estratto della<br />
sentenza: “Accanto a numerose pronunce che fondano la sussistenza del dolo eventuale […] sul<br />
criterio della accettazione del rischio, ve ne sono altre che maggiormente pongono l’accento sul<br />
concetto di prevedibilità dell’evento, nel senso che sarebbe ravvisabile il dolo eventuale nel caso in cui<br />
il verificarsi dell’evento si presenti come concretamente possibile, mentre si verserebbe in ipotesi di<br />
colpa cosciente allorché la verificabilità dell’evento costituisca una mera ipotesi astratta. […]. A ben<br />
vedere, però, le due tesi principali in materia […] non si contraddicono del tutto, perché […] soltanto<br />
quando l’evento sia in concreto possibile e, quindi, prevedibile, si può avere un elemento di prova che<br />
consenta di ritenere, in presenza di ulteriori elementi, che l’agente non solo si sia concretamente<br />
rappresentato il rischio del verificarsi dell’evento, ma che lo abbia accettato, nel senso che si è<br />
determinato ad agire anche a costo di cagionare l’evento. In caso contrario, quando l’evento sia<br />
soltanto astrattamente verificabile e non sia concretamente prevedibile, appare ben difficile ascrivere<br />
lo stesso alla volizione dell’agente sia pure sotto il profilo della accettazione del rischio, non essendo<br />
la verificabilità dell’evento percepita dalla coscienza dell’agente come concretamente realizzabile.”<br />
289 G. DE FRANCESCO, Dolo eventuale e colpa cosciente, 113 ss.<br />
290 G. DE FRANCESCO, Dolo eventuale, dolo di pericolo, 5013 ss.<br />
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