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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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conseguente rischio di eliminazione della rilevanza del profilo volitivo (con riferimento<br />

alla volontà dell’evento) 285 .<br />

Una particolare formulazione dell’impostazione in questione, con riaffermazione<br />

della rilevanza dell’elemento volitivo, è stata effettuata da autorevole dottrina 286 ,<br />

conformemente alla quale la scelta di agire a fronte della previsione della concreta<br />

possibilità di realizzazione dell’evento configurerebbe, effettivamente, il consenso<br />

dell’agente alla realizzazione stessa (e, quindi, l’accettazione del relativo rischio),<br />

purché tale consenso sia inteso non già come mera “adesione intima” da parte<br />

dell’agente, bensì come “decisione personale” che “comprende e accetta la<br />

realizzazione medesima” 287 : in questo senso, viene ribadita l’importanza della<br />

componente volitiva, con mantenimento della differenziazione ulteriore fra dolo<br />

eventuale e colpa cosciente relativa all’elemento intellettivo.<br />

Sulla scorta di quanto sin qui evidenziato, appare ontologicamente più<br />

adeguata la concezione della teoria in questione come correlata alla teoria<br />

dell’accettazione del rischio, e finalizzata alla prova di tale accettazione: nel senso<br />

che questa potrebbe ritenersi provata soltanto qualora l’evento si fosse presentato<br />

come concretamente possibile; il che non dovrebbe significare presumere<br />

l’accettazione del rischio automaticamente in base alla sola previsione della concreta<br />

possibilità di realizzazione dell’evento (o, ancor peggio, in base alla sola sussistenza<br />

oggettiva di concrete possibilità di realizzazione dell’evento, a prescindere<br />

dall’effettiva rappresentazione da parte dell’agente), bensì considerare provata<br />

l’accettazione, tra l’altro, soltanto qualora sussistano, oltre ad ulteriori elementi di<br />

prova o indizianti, coefficienti di concretezza circa la possibilità di verificazione<br />

dell’evento. Infatti, un conto è presumere l’accettazione del rischio, o considerare in<br />

re ipsa l’accettazione del rischio, in base al solo elemento rappresentativo che abbia<br />

ad oggetto una possibilità concreta di realizzazione dell’evento (o in base alla sola<br />

oggettiva sussistenza di concrete possibilità di realizzazione dell’evento); altro,<br />

invece, è considerare, tra gli ulteriori elementi di prova, la concretezza della<br />

previsione (ovvero, la concretezza della oggettiva possibilità di verificazione<br />

dell’evento) come indicativa ai fini del dolo eventuale, nonché il carattere astratto<br />

della stessa (ovvero dell’oggettiva possibilità) come indicativo della colpa cosciente:<br />

nel primo caso, la concretezza della previsione (o dell’oggettiva possibilità di<br />

realizzazione dell’evento) sarebbe condizione sufficiente per l’inquadramento del<br />

dolo eventuale; nel secondo, sarebbe condizione necessaria ma non, di per sé,<br />

sufficiente.<br />

285 G. LATTANZI – E. LUPO, op. cit., 326 – 327. Inoltre, a supporto dell’inadeguatezza delle<br />

impostazioni teoriche le quali considerino “provato” l’elemento volitivo in base alla sola analisi<br />

dell’elemento intellettivo, tornano rilevanti le considerazioni effettuate da S. CANESTRARI, op. ult. cit.,<br />

34 e 36 – 37: si osserva, in particolare, che “per affermare la presenza del dolo eventuale […] occorre<br />

accertare l’effettiva volizione dell’evento, la quale non può essere ricondotta con disinvolte equazioni<br />

nell’ambito della componente cognitiva”; l’Autore prosegue poi evidenziando che “non risulta agevole<br />

comprendere perché la figura della colpa cosciente non debba richiedere una piena conoscenza della<br />

concreta situazione di rischio”, ponendo quindi l’accento sul fatto che la previsione concreta della<br />

verificazione dell’evento possa essere compatibile con la colpa cosciente.<br />

286 M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, Milano, Giuffrè, 2004, 412.<br />

287 M. ROMANO, op. loc. ult. cit., ove si conclude l’esposizione tramite una definizione del dolo<br />

eventuale come “rappresentazione della concreta possibilità della realizzazione del fatto di reato e<br />

accettazione del rischio (quindi volizione) del fatto medesimo.”<br />

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