DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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nonché degli illeciti extrapenali 5 ; sulla base di questo contesto, si è notato come la<br />
formula dell’ “accettazione del rischio” sia divenuta, in giurisprudenza, quasi una<br />
“clausola di stile” che identifica, a ben vedere, non l’essenza del dolo, bensì – quasi<br />
paradossalmente – la colpa con previsione 6 ; o, se non altro, una mera “formula<br />
retorica”, in quanto non consente un effettivo accertamento dal punto di vista<br />
processuale 7 . Altri aspetti della prassi i quali assumono rilevanza in questo contesto<br />
sono dati dalle ipotesi nelle quali venga identificato (quasi automaticamente) il dolo<br />
eventuale allorquando una determinata fattispecie penalmente rilevante sia stata<br />
realizzata come conseguenza accessoria nell’ambito di un contesto illecito di base<br />
(versari in re illicita), mentre venga inquadrata la sfera della colpa cosciente nel caso<br />
in cui il contesto di base fosse, di per sé, lecito 8 : il che lascia, peraltro, trasparire<br />
l’effettuazione di valutazioni basate sul “tipo d’autore”, le quali non dovrebbero<br />
essere ammesse nell’ambito di un diritto penale costituzionalmente orientato.<br />
È stato inoltre osservato che le origini storiche del dolo eventuale affondino,<br />
sostanzialmente, proprio in ambiti caratterizzati dal versari in re illicita, attraverso la<br />
configurazione di una sorta di forma di responsabilità oggettiva per la causazione di<br />
eventi nel quadro di un’attività di base illecita; successivamente, e progressivamente,<br />
si sarebbe passati alla concezione del dolo eventuale come forma di responsabilità<br />
per l’evento oggettivamente probabile: il che ha contribuito a focalizzare tale forma<br />
quantomeno su un minimo coefficiente di colpevolezza, ma non ha impedito utilizzi<br />
del dolo eventuale per esigenze connesse non già all’imputazione soggettiva del<br />
reato, bensì a ragioni di carattere repressivo o di politica giudiziaria 9 . A fronte di tali<br />
tendenze, la dottrina rimarca la necessità di salvaguardare i paradigmi dogmatici<br />
propri di un diritto penale che dovrebbe essere imperniato sui principi di<br />
colpevolezza, personalità della responsabilità penale, materialità, idoneità offensiva,<br />
inammissibilità di forme di responsabilità oggettiva: il che non significa rinunciare alla<br />
prospettiva di determinare soluzioni che si adattino al mutamento del contesto storico<br />
– sociale (caratterizzato, per l’argomento che qui interessa, da un proliferare di fattori<br />
di rischio i quali implicano la necessità di nuove forme di prevenzione e controllo di<br />
tali fattori) ed alle esigenze della società, bensì mirare alla determinazione di<br />
soluzioni in modo razionale, senza che la complessità dei problemi ai quali occorre<br />
far fronte possa condurre a cedere alla tentazione del ricorso ad un totale mutamento<br />
dei modelli teorici e dogmatici 10 . Il principio di colpevolezza, in particolare, non<br />
dovrebbe essere considerato un apparato meramente discorsivo, giacché costituisce<br />
uno dei pilastri sui quali si fonda la funzione di garanzia del diritto penale, ed in<br />
assenza del rispetto del quale risulterebbero pregiudicate anche le funzioni<br />
preventiva generale (la quale presuppone che siano previste come penalmente<br />
5 M. DONINI, op. cit., 2581.<br />
6 L. EUSEBI, Appunti, 1088. In questo senso, tra gli altri, anche G. FORTE, Dolo eventuale tra<br />
divieto di interpretazione analogica ed incostituzionalità, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2000, 2, 823, nota<br />
(8), ove si sostiene che la categoria del dolo eventuale inquadri, in effetti, un “doppione mascherato” di<br />
colpa con previsione.<br />
7 F. CURI, Tertium datur. Dal common law al civil law per una scomposizione tripartita<br />
dell’elemento soggettivo del reato, Milano, Giuffrè, 2003, 10.<br />
8 P. VENEZIANI, Dolo eventuale e colpa cosciente, in Studium iuris 2001, 70 ss. ID., Motivi e<br />
colpevolezza, Torino, Giappichelli, 2000, 122 ss. F. CURI., op. cit., 11.<br />
9 G. FORTE, op. cit., 822, nota (7)<br />
10 G. DE FRANCESCO, Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e colpa grave alla luce<br />
dei diversi modelli di incriminazione, in Cass. pen., 2009, 12, 5013 – 5015.<br />
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