DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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È stato osservato 278 che la ricostruzione appena delineata sia riconducibile,<br />
sostanzialmente, alla teoria per cui la colpa cosciente sarebbe caratterizzata, a livello<br />
psicologico, dal passaggio da una rappresentazione generica in ordine alla possibilità<br />
di realizzazione dell’evento, alla rappresentazione concreta del fatto che l’evento non<br />
si verificherà: in altri termini, la colpa cosciente si connoterebbe alla luce di un<br />
mutamento dell’elemento intellettivo, che passerebbe da una astratta<br />
rappresentazione di possibilità di verificazione dell’evento, alla previsione negativa in<br />
merito al verificarsi dell’evento stesso; d’altra parte – si nota –, qualora il soggetto, a<br />
fronte della previsione della possibilità concreta di verificazione dell’evento, si<br />
determini ad agire, egli accetterebbe conseguentemente, e necessariamente, il<br />
rischio di realizzazione di tale evento (se non avesse inteso accettarlo, non avrebbe<br />
agito): in questo caso, sussisterebbe il dolo eventuale 279 . Sulla stessa linea, in<br />
dottrina, si è affermato che, qualora l’agente si determini a porre in essere la<br />
condotta a fronte della previsione della possibilità concreta di realizzazione<br />
dell’evento, l’accettazione del rischio risulterebbe sussistente in re ipsa 280 .<br />
Non può sfuggire, tuttavia, il fatto che l’assetto teorico qui delineato si esponga,<br />
sostanzialmente, alle medesime critiche mosse con riguardo alla teoria della<br />
possibilità considerata alla luce del “correttivo” apportato da Shmidhauser, in base al<br />
quale il dolo eventuale richiederebbe la rappresentazione della concreta possibilità di<br />
realizzazione della lesione di beni giuridici, mentre la colpa cosciente si<br />
configurerebbe qualora l’agente si fosse rappresentato in modo meramente astratto il<br />
pericolo di realizzazione dell’evento 281 : in effetti, si è osservato che la<br />
rappresentazione della concreta possibilità di verificazione dell’evento sia<br />
perfettamente compatibile anche con la colpa cosciente 282 e, dunque, non si<br />
comprenderebbe la ragione per cui quest’ultima dovrebbe escludere<br />
necessariamente un elemento intellettivo di carattere concreto 283 .<br />
Del resto, occorre rilevare che, tramite una tale rivalorizzazione del profilo<br />
intellettivo, vi è il rischio di sussumere all’interno del dolo qualsiasi ipotesi in cui sia<br />
stato realizzato un evento in presenza di oggettive possibilità concrete di<br />
realizzazione dello stesso, che fossero state previste da parte dell’agente e<br />
nonostante le quali questi si fosse determinato a porre in essere la condotta: il che<br />
significherebbe configurare ipotesi di dolo in re ipsa, considerando provata<br />
l’accettazione del rischio in base al solo fatto che il soggetto si fosse determinato ad<br />
agire nonostante la previsione della concreta possibilità di realizzazione<br />
dell’evento 284 ; nondimeno, in tal modo, ci si avvicina molto alla teoria della<br />
rappresentazione (e, in particolare, alle teorie della possibilità e della probabilità), con<br />
trasmessole tramite rapporti sessuali non protetti; l’argomentazione della Corte sostiene che<br />
l’imputato, anche a causa del suo modesto livello culturale ed in considerazione del fatto che egli<br />
stesso, fino a quel momento, avesse goduto, tutto sommato, di buone condizioni fisiche, avesse<br />
rimosso la rappresentazione della possibilità di nocumento per la vita o per la salute della moglie.<br />
278<br />
E. DI SALVO, Dolo eventuale e colpa cosciente, 1935.<br />
279<br />
M. GALLO, voce Dolo, 792.<br />
280<br />
Osservazione effettuata da E. DI SALVO, op. loc. ult. cit., il quale richiama a sua volta, in<br />
nota (11), T. PADOVANI, Diritto penale, IV ed., Milano, Giuffrè, 1998, 251.<br />
281<br />
S. CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, 37.<br />
282<br />
G. DE FRANCESCO, Dolo eventuale e colpa cosciente, 122.<br />
283<br />
S. CANESTRARI, op. loc. ult. cit.<br />
284<br />
In effetti, come si è già visto, parte della dottrina ha sostenuto proprio una prospettiva di<br />
questo tipo.<br />
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