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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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accettabile la conclusione per cui il dolo eventuale si debba desumere con maggior<br />

facilità nel caso in cui i beni giuridici posti a rischio siano di rango elevato; si osserva,<br />

in effetti, che – al contrario – proprio in situazioni in cui vengano esposti a pericolo<br />

beni giuridici di rango elevato potrebbe verificarsi, quasi a scopo “inibente”, una<br />

rimozione, da parte dell’agente, della rappresentazione dell’evento 275 .<br />

Il secondo apporto dottrinale d’oltralpe al quale si intende fare riferimento è<br />

quello riconducibile a Frisch, il quale, a tutta prima, sembra ritenere sufficiente, ai fini<br />

della configurazione del dolo eventuale, la rappresentazione di un livello di rischio<br />

non più tollerato; tuttavia, il distacco significativo dallo schema tradizionale, basato<br />

sulla “presa sul serio del pericolo”, è solo apparente, in quanto stemperato dalla<br />

considerazione, effettuata dallo stesso Frisch, per cui il fondamento della maggior<br />

punibilità del fatto doloso sia dato dalla “decisione contro il bene giuridico” 276 .<br />

5. Teoria della previsione in concreto o in astratto della realizzazione del fatto<br />

tipico, valorizzazione del profilo intellettivo e rischi di configurazione di dolo in re<br />

ipsa<br />

In giurisprudenza ha trovato larga applicazione, altresì, una particolare<br />

“variante” della teoria dell’accettazione del rischio, la quale tende a focalizzare la<br />

distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente anche sul piano della<br />

rappresentazione, pur non escludendo (o, almeno, non escludendo espressamente)<br />

la rilevanza dell’elemento volitivo: in particolare, si sostiene che il dolo eventuale<br />

debba essere caratterizzato dalla rappresentazione di una concreta possibilità di<br />

verificazione dell’evento, mentre la colpa cosciente sarebbe contraddistinta da una<br />

previsione astratta o generica di realizzazione dell’evento. Così, quindi, mentre nel<br />

caso del dolo eventuale l’agente si rappresenterebbe la possibilità di verificazione<br />

dell’evento in termini di concretezza, nell’ipotesi della colpa cosciente il verificarsi<br />

dell’evento resterebbe una possibilità meramente astratta, non percepita come<br />

concretamente realizzabile. Si tratta, comunque, di un’impostazione la quale non<br />

prescinde dall’elemento volitivo, individuato comunemente nell’accettazione del<br />

rischio: la scelta di agire a fronte della rappresentazione della possibilità concreta di<br />

realizzazione dell’evento comporterebbe, appunto, l’accettazione del rischio,<br />

configurando l’elemento volitivo necessario ai fini della sussistenza del dolo 277 .<br />

275 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 59.<br />

276 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 60 – 61. L’Autore, tra l’altro, riconosce a Frisch il merito di aver<br />

valorizzato l’attenzione al profilo del rischio, ma ritiene che l’impostazione teorica da questi delineata<br />

non riesca ad individuare in modo soddisfacente il discrimine fra dolo eventuale e colpa cosciente.<br />

277 In questo senso, Cass. Pen., Sez. I, 8 novembre 1995, n. 832, in Cass. pen., 1997, 4, 991:<br />

“Il dato differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente va rinvenuto nella previsione dell’evento.<br />

Questa, nel dolo eventuale, si propone non come incerta, ma come concretamente possibile e<br />

l’agente, nella volizione dell’azione, ne accetta il rischio, così che la volontà investe anche l’evento<br />

rappresentato. Nella colpa cosciente, la verificabilità dell’evento rimane un’ipotesi astratta che nella<br />

coscienza dell’autore non viene concepita come concretamente realizzabile e, pertanto, non è in alcun<br />

modo voluta.”; Cass. Pen., Sez. I, 1 aprile 1994, n. 4583, in Cass. pen., 1995, 7/8, 1837; Cass. Pen.,<br />

Sez. I, 28, gennaio 1991, n. 5527, in Cass. pen., 1992, 7, 1804.<br />

I giudici di legittimità hanno fatto applicazione di criteri di questo genere anche in Cass. Pen.,<br />

Sez. I, 14 giugno 2001, n. 30425, in dejure.giuffre.it; nel caso di specie, è stata ravvisata la colpa<br />

aggravata dalla previsione dell’evento in capo al soggetto che, essendo consapevole della propria<br />

sieropositività e delle relative modalità di contagio, aveva provocato la morte della moglie per AIDS,<br />

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