31.05.2013 Views

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Se si accoglie l’impostazione appena delineata, in base alla quale il dolo<br />

eventuale richieda l’accettazione dell’evento, ci si avvicina molto alla formula,<br />

elaborata principalmente da Claus Roxin, per cui la componente volitiva del dolo<br />

eventuale andrebbe individuata nella “decisione a favore della lesione del bene<br />

giuridico” 270 : questa formula appare particolarmente adeguata ad inquadrare una<br />

distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente che rilevi le differenze qualitative fra<br />

tali forme di colpevolezza, delineando nella “risoluzione ad agire” anche “a costo di<br />

determinare il risultato” l’elemento volitivo caratterizzante il dolo eventuale 271 .<br />

In conclusione, è opportuno fare riferimento ad alcuni sviluppi della dottrina<br />

d’oltralpe, i quali hanno tentato di apportare correttivi alla teoria della “presa sul serio<br />

dell’evento”, o di distaccarsi da essa. Anzitutto, si tratta dell’impostazione delineata<br />

da Jakobs, il quale apporta al tradizionale binomio “presa sul serio del rischio” /<br />

“sicura fiducia nella non realizzazione dell’evento” un correttivo di carattere statistico:<br />

secondo l’Autore, si avrebbe dolo eventuale allorché l’agente avesse reputato “non<br />

improbabile” la realizzazione dell’evento, mentre si avrebbe colpa cosciente nel caso<br />

in cui l’agente avesse supposto la mancanza di probabilità di verificazione<br />

dell’evento 272 ; Jakobs, inoltre, giunge a sostenere che vi siano determinate situazioni<br />

di rischio oggettivamente elevato nelle quali, tuttavia, l’elevata probabilità statistica<br />

non rileverebbe, a causa di una sorta di “assuefazione al rischio” dovuta alla<br />

convivenza comune e generalizzata con dette situazioni; assuefazione che<br />

comporterebbe, a sua volta, un’irrilevanza del fattore elevato di rischio già a livello di<br />

rappresentazione: tali rischi, seppur elevati, verrebbero percepiti come trascurabili 273 .<br />

D’altra parte, l’Autore in questione conclude che, ai fini dell’inquadramento del dolo<br />

eventuale, debbano essere valutati due criteri oggettivi: quello dell’intensità del<br />

rischio e quello del peso del bene giuridico aggredito. Sennonché, in base al primo<br />

criterio, lo stesso Autore giunge a risultati che prospettano soluzioni diversificate fra<br />

contesti sostanzialmente analoghi (ad esempio, giunge all’affermazione del dolo<br />

eventuale con riferimento al soggetto che, nell’ambito della circolazione stradale,<br />

effettui una manovra di sorpasso in prossimità di un dosso, ovvero non si arresti di<br />

fronte al semaforo rosso, negandolo, invece, con riguardo ad altre circostanze tipiche<br />

della circolazione stradale): il che significa trascurare l’effettiva indagine sulla<br />

componente della “presa sul serio” del rischio 274 . In secondo luogo, il criterio del peso<br />

del bene giuridico esposto a pericolo non appare condivisibile, in quanto non è<br />

dell’accettazione non già l’evento (la morte di un uomo), bensì il pericolo del verificarsi dell’evento (il<br />

pericolo della morte), trasforma i reati di evento in reati di pericolo del verificarsi dell’evento. Invero,<br />

perché sussista il dolo eventuale, ciò che l’agente deve accertare è proprio l’evento – proprio la morte<br />

– : è il verificarsi della morte che deve essere stato accettato e messo in conto dall’agente, pur di non<br />

rinunciare all’azione che, anche ai suoi occhi, aveva la seria possibilità di provocarlo.” In senso<br />

sostanzialmente analogo, anche G. FIANDACA – E. MUSCO, op. loc. ult. cit.: “[…] l’accettazione del<br />

rischio non si limita ad un’accettazione del pericolo in quanto tale, ma si traduce alla fine in una<br />

accettazione (sia pure tormentata o sofferta) dello stesso evento lesivo che può verificarsi”.<br />

270<br />

I criteri proposti da Roxin sono esposti da G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 122 – 123.<br />

271<br />

G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 122.<br />

272<br />

S. CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, 58.<br />

273<br />

S. CANESTRARI, op. loc. ult. cit. Si riportano a titolo esemplificativo, quali rischi nei confronti<br />

dei quali vi sia una sorta di assuefazione, quelli dovuti alla circolazione stradale dopo la moderata<br />

assunzione di alcolici, ovvero senza il rispetto della distanza di sicurezza o, ancora, con superamento<br />

dei limiti di velocità.<br />

274<br />

S. CANESTRARI, op. ult. cit., 58 – 59.<br />

53

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!