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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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“il dolo eventuale […] non può fungere da comoda scorciatoia per presumere un dolo<br />

che non si riesce a provare”. In secondo luogo, viene riportata (evidentemente in<br />

senso di condivisione di essa) la posizione dottrinale per cui il dolo eventuale<br />

consisterebbe nell’accettazione del rischio in seguito ad una opzione tramite la quale<br />

il soggetto subordini un bene giuridico rispetto ad un altro 267 . La motivazione della<br />

sentenza prosegue richiamando ulteriore dottrina, conformemente alla quale il rischio<br />

dell’evento può dirsi accettato qualora ricorrano le seguenti condizioni: anzitutto,<br />

l’agente deve essersi rappresentato la possibilità positiva del verificarsi dell’evento;<br />

inoltre, egli deve permanere nella convinzione, o anche solo nel dubbio, che l’evento<br />

possa verificarsi; infine, egli deve persistere nella tenuta della propria condotta,<br />

nonostante le due condizioni precedenti, agendo quindi anche a costo di provocare<br />

l’evento e, in questo senso, accettandone il rischio 268 . Sulla base di tali premesse, i<br />

giudici di legittimità giungono, dunque, alle seguenti conclusioni: posto che<br />

l’elemento rappresentativo è comune a dolo eventuale e colpa cosciente, ai fini<br />

dell’inquadramento del dolo eventuale occorre individuare un quid pluris rispetto alla<br />

colpa cosciente; e tale quid pluris – posto che il dolo eventuale è comunque una<br />

forma di dolo, e considerato che l’art. 43 richiede espressamente, ai fini della<br />

configurazione del delitto doloso, rappresentazione e volontà – dovrebbe essere<br />

identificato nella componente dell’ “accettazione del rischio”, la quale dovrebbe<br />

esprimere l’elemento volitivo; tuttavia, onde scongiurare la possibilità di<br />

trasformazione di reati di evento in reati di pericolo, ciò che deve formare oggetto<br />

dell’accettazione non è una situazione generica di rischio o pericolo, bensì proprio<br />

l’evento specifico, considerato hic et nunc. In sintesi, si configurerà dolo eventuale<br />

qualora l’agente, oltre alla previsione della verificazione dell’evento (la quale è anche<br />

elemento caratteristico della colpa cosciente), abbia accettato proprio l’evento<br />

considerato hic et nunc, e si sia determinato ad agire anche a costo di provocarlo;<br />

qualora, invece, l’accettazione sia relativa ad una situazione di mero pericolo<br />

generico, si resterà nell’ambito della colpa cosciente, non rilevando ai fini<br />

dell’inquadramento del dolo la sola consapevolezza di violazione di regole cautelari e<br />

la conseguente coscienza della generica situazione di pericolo connessa a tale<br />

violazione: se così non fosse, si arriverebbe alla inaccettabile conclusione per cui<br />

dovrebbe essere ascritto alla sfera del reato doloso qualsiasi evento eziologicamente<br />

connesso alla cosciente trasgressione di regole cautelari, nonché alla trasformazione<br />

dei reati di evento in reati di pericolo. Ad una osservazione specifica della<br />

motivazione della sentenza in esame, non può sfuggire il fatto che lo sviluppo<br />

argomentativo dei giudici riprenda la posizione espressa da significativa dottrina con<br />

riguardo alla teoria dell’accettazione del rischio ed alla configurazione del dolo<br />

eventuale 269 , con tanto di citazioni testuali.<br />

267<br />

Nella motivazione della sentenza in questione, viene citato testualmente S. PROSDOCIMI,<br />

op. ult. cit., 32: “Dolo eventuale si ha quando il rischio viene accettato a seguito di un’opzione, di una<br />

deliberazione con la quale l’agente consapevolmente subordina un determinato bene ad un altro.” Per<br />

altro verso, non viene ripresa la teoria di Prosdocimi in base alla quale anche l’accettazione del rischio<br />

sarebbe elemento comune a dolo eventuale e colpa cosciente, mentre le differenze fra tali forme di<br />

imputazione soggettiva andrebbero ricercate nella fisionomia strutturale dell’accettazione del rischio.<br />

268<br />

G. DONOFRIO, Alla ricerca del dolo eventuale!, in Cass. pen., 2005, 2, 477; F. MANTOVANI,<br />

Diritto penale, Padova, Cedam, 1999, 319.<br />

269<br />

In particolare, non può non notarsi la ripresa praticamente letterale di G. MARINUCCI – E.<br />

DOLCINI, op. loc. ult. cit.: “ È opinione diffusa che il dolo eventuale sia caratterizzato dall’accettazione<br />

del rischio del verificarsi del fatto. Presa alla lettera, è opinione contra legem: ponendo ad oggetto<br />

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