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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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confronti della teoria dell’“accettazione del rischio” rilevano, inoltre, che il vasto<br />

ricorso giurisprudenziale alla teoria in questione sia dovuto principalmente al fatto<br />

che essa, potendo tendenzialmente comprendere sia l’ambito del dolo eventuale che<br />

quello della colpa cosciente, si presti particolarmente ad utilizzi discrezionali,<br />

consentendo praticamente l’imputazione a titolo di dolo eventuale in ogni caso in cui<br />

sarebbe configurabile comunque l’imputazione a titolo di colpa cosciente 262 .<br />

Ancora, si è posto l’accento sul fatto che, mentre la formula dell’“accettazione<br />

del rischio” configuri quale oggetto del dolo – appunto – il rischio, in realtà l’oggetto di<br />

rappresentazione e volontà dovrebbe essere inquadrato nell’evento lesivo: quindi,<br />

non nel mero rischio di realizzazione dello stesso 263 . Ulteriori rilievi critici evidenziano<br />

la tendenza della giurisprudenza ad utilizzare la teoria dell’accettazione del rischio a<br />

posteriori rispetto all’individuazione del discrimine fra dolo e colpa, la quale viene,<br />

invece, effettuata attraverso criteri di carattere intuitivo, oppure sulla base di<br />

esigenze di carattere politico – criminale 264 .<br />

Fermo restando i rilievi critici appena delineati, è il caso di segnalare una<br />

recente pronuncia dei giudici di legittimità 265 , la quale ha tentato di definire in maniera<br />

più precisa il criterio dell’“accettazione del rischio”; si tratta di una sentenza che<br />

assume una particolare rilevanza anche in quanto relativa ad uno dei più noti casi di<br />

pirateria stradale degli ultimi anni: il “caso Lucidi” 266 . L’imputato, condannato in primo<br />

grado per omicidio doloso (in particolare per aver investito, provocandone la morte, i<br />

passeggeri di uno scooter, guidando al volante di una potente Mercedes, essendo<br />

stato privato della patente di guida perché tossicodipendente, procedendo ad una<br />

velocità di 90 km/h ed oltrepassando in tal modo un incrocio con il semaforo rosso),<br />

vede riqualificato dalla sentenza d’appello il fatto come colposo. La Corte di<br />

Cassazione conferma il carattere colposo del fatto, procedendo ad un inquadramento<br />

del dolo eventuale che, se da un lato resta ancorato alla teoria dell’accettazione del<br />

rischio, dall’altro contribuisce ad una più chiara e definita descrizione della portata di<br />

tale teoria. In primo luogo, viene posto l’accento sulla distinzione fra volontà di<br />

trasgressione di regole cautelari e volontà dell’evento: in effetti, il GUP (il<br />

procedimento si era svolto con rito abbreviato) aveva desunto la volontà dell’evento<br />

“morte” automaticamente e solamente in considerazione del fatto che il soggetto<br />

avesse consapevolmente commesso gravi violazioni di regole cautelari, creando<br />

quindi coscientemente una situazione pericolosa; sostanzialmente, la Corte pone<br />

l’accento sulla necessità di accertamento effettivo del requisito volitivo, e precisa che<br />

comune a dolo eventuale e colpa cosciente); A. PAGLIARO, Discrasie, 322; G. FORTE, Dolo<br />

eventuale tra divieto di interpretazione analogica ed incostituzionalità, 823.<br />

262<br />

L. EUSEBI, op. ult. cit., 1089.<br />

263<br />

S. CANESTRARI, op. ult. cit., 167 (ove si parla di “accettazione dell’evento”), 320 (ove<br />

l’Autore, nell’esporre le proprie considerazioni in ordine alle modalità tramite le quali dovrebbe essere<br />

effettuata una eventuale riforma della definizione di dolo, afferma di ritenere opportuno il<br />

mantenimento del tradizionale concetto di accettazione, il quale dovrebbe essere, tuttavia, riferito<br />

specificamente al fatto, all’evento di danno – laddove previsto dalla fattispecie penale –, e non<br />

semplicemente al rischio di produzione dell’evento stesso); ID., La definizione legale del dolo, 943; G.<br />

MARINUCCI – E. DOLCINI, Manuale di Diritto penale. Parte generale., III ed., Milano, Giuffrè, 2009,<br />

281.<br />

264<br />

S. PROSDOCIMI, Considerazioni su dolo eventuale, 171. ID., Dolus eventualis, 19.<br />

265<br />

Cass. Pen., Sez. IV, 18 febbraio 2010, n. 11222, in dejure.giuffre.it<br />

266<br />

A. NATALINI, Accettazione del rischio specifico da parte dell’agente quale presupposto<br />

essenziale per ritenere la sussistenza del dolo eventuale, in Diritto e Giustizia, 2010, 113 ss.<br />

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