DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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confronti della teoria dell’“accettazione del rischio” rilevano, inoltre, che il vasto<br />
ricorso giurisprudenziale alla teoria in questione sia dovuto principalmente al fatto<br />
che essa, potendo tendenzialmente comprendere sia l’ambito del dolo eventuale che<br />
quello della colpa cosciente, si presti particolarmente ad utilizzi discrezionali,<br />
consentendo praticamente l’imputazione a titolo di dolo eventuale in ogni caso in cui<br />
sarebbe configurabile comunque l’imputazione a titolo di colpa cosciente 262 .<br />
Ancora, si è posto l’accento sul fatto che, mentre la formula dell’“accettazione<br />
del rischio” configuri quale oggetto del dolo – appunto – il rischio, in realtà l’oggetto di<br />
rappresentazione e volontà dovrebbe essere inquadrato nell’evento lesivo: quindi,<br />
non nel mero rischio di realizzazione dello stesso 263 . Ulteriori rilievi critici evidenziano<br />
la tendenza della giurisprudenza ad utilizzare la teoria dell’accettazione del rischio a<br />
posteriori rispetto all’individuazione del discrimine fra dolo e colpa, la quale viene,<br />
invece, effettuata attraverso criteri di carattere intuitivo, oppure sulla base di<br />
esigenze di carattere politico – criminale 264 .<br />
Fermo restando i rilievi critici appena delineati, è il caso di segnalare una<br />
recente pronuncia dei giudici di legittimità 265 , la quale ha tentato di definire in maniera<br />
più precisa il criterio dell’“accettazione del rischio”; si tratta di una sentenza che<br />
assume una particolare rilevanza anche in quanto relativa ad uno dei più noti casi di<br />
pirateria stradale degli ultimi anni: il “caso Lucidi” 266 . L’imputato, condannato in primo<br />
grado per omicidio doloso (in particolare per aver investito, provocandone la morte, i<br />
passeggeri di uno scooter, guidando al volante di una potente Mercedes, essendo<br />
stato privato della patente di guida perché tossicodipendente, procedendo ad una<br />
velocità di 90 km/h ed oltrepassando in tal modo un incrocio con il semaforo rosso),<br />
vede riqualificato dalla sentenza d’appello il fatto come colposo. La Corte di<br />
Cassazione conferma il carattere colposo del fatto, procedendo ad un inquadramento<br />
del dolo eventuale che, se da un lato resta ancorato alla teoria dell’accettazione del<br />
rischio, dall’altro contribuisce ad una più chiara e definita descrizione della portata di<br />
tale teoria. In primo luogo, viene posto l’accento sulla distinzione fra volontà di<br />
trasgressione di regole cautelari e volontà dell’evento: in effetti, il GUP (il<br />
procedimento si era svolto con rito abbreviato) aveva desunto la volontà dell’evento<br />
“morte” automaticamente e solamente in considerazione del fatto che il soggetto<br />
avesse consapevolmente commesso gravi violazioni di regole cautelari, creando<br />
quindi coscientemente una situazione pericolosa; sostanzialmente, la Corte pone<br />
l’accento sulla necessità di accertamento effettivo del requisito volitivo, e precisa che<br />
comune a dolo eventuale e colpa cosciente); A. PAGLIARO, Discrasie, 322; G. FORTE, Dolo<br />
eventuale tra divieto di interpretazione analogica ed incostituzionalità, 823.<br />
262<br />
L. EUSEBI, op. ult. cit., 1089.<br />
263<br />
S. CANESTRARI, op. ult. cit., 167 (ove si parla di “accettazione dell’evento”), 320 (ove<br />
l’Autore, nell’esporre le proprie considerazioni in ordine alle modalità tramite le quali dovrebbe essere<br />
effettuata una eventuale riforma della definizione di dolo, afferma di ritenere opportuno il<br />
mantenimento del tradizionale concetto di accettazione, il quale dovrebbe essere, tuttavia, riferito<br />
specificamente al fatto, all’evento di danno – laddove previsto dalla fattispecie penale –, e non<br />
semplicemente al rischio di produzione dell’evento stesso); ID., La definizione legale del dolo, 943; G.<br />
MARINUCCI – E. DOLCINI, Manuale di Diritto penale. Parte generale., III ed., Milano, Giuffrè, 2009,<br />
281.<br />
264<br />
S. PROSDOCIMI, Considerazioni su dolo eventuale, 171. ID., Dolus eventualis, 19.<br />
265<br />
Cass. Pen., Sez. IV, 18 febbraio 2010, n. 11222, in dejure.giuffre.it<br />
266<br />
A. NATALINI, Accettazione del rischio specifico da parte dell’agente quale presupposto<br />
essenziale per ritenere la sussistenza del dolo eventuale, in Diritto e Giustizia, 2010, 113 ss.<br />
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