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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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Il “filo conduttore” di tutte le definizioni appena esposte è, comunque, la<br />

valorizzazione (o, almeno, il tentativo di valorizzazione) del profilo volitivo. Ciò che<br />

assume rilevanza a tali fini è, quindi, l’effettivo atteggiamento psicologico del<br />

soggetto sul versante della volizione: qualora egli, nonostante la rappresentazione,<br />

abbia agito nella convinzione, giusta o sbagliata che sia, che l’evento non si sarebbe<br />

verificato, l’evento non sarà riconducibile alla sfera psicologica della volizione e, di<br />

conseguenza, non potrà configurarsi responsabilità per dolo eventuale; residuerà<br />

invece, in tal caso, la configurazione della responsabilità a titolo di colpa con<br />

previsione, la quale è caratterizzata, oltre che dalla previsione stessa, da un<br />

atteggiamento di negligenza, trascuratezza, avventatezza o leggerezza.<br />

Ai fini dell’addebito a titolo di dolo eventuale, dunque, sarà necessario<br />

individuare un atteggiamento psicologico dell’agente il quale consenta di ascrivere<br />

l’evento all’interno della sua sfera di volizione, pur non trattandosi di evento<br />

direttamente ed intenzionalmente voluto: tale atteggiamento psicologico sarà<br />

inquadrabile nella scelta di agire a fronte della previsione della realizzazione di un<br />

evento, con accettazione del relativo rischio 253 . Un’impostazione di questo genere è<br />

più agevolmente comprensibile se si considera la tesi dottrinaria in base alla quale il<br />

soggetto che, a fronte della rappresentazione della possibilità che la tenuta di una<br />

determinata condotta provochi un evento penalmente significativo (non direttamente<br />

voluto), si determini ad agire comunque, dimostrerebbe di preferire il verificarsi<br />

dell’evento rispetto alla rinuncia all’azione consentendo, dunque, al verificarsi<br />

dell’evento stesso; di conseguenza, la responsabilità in capo al soggetto per la<br />

realizzazione di tale evento dovrebbe essere quasi analoga a quella che su di lui<br />

graverebbe se lo avesse provocato intenzionalmente 254 .<br />

Vale la pena di rilevare che parte della dottrina (e si tratta, peraltro, di dottrina<br />

piuttosto autorevole) abbia evidenziato che la componente dell’“accettazione del<br />

rischio” sia automaticamente configurabile alla luce della determinazione ad agire<br />

nonostante la previsione del fatto che la tenuta della condotta possa provocare la<br />

realizzazione dell’evento lesivo: si sostiene che, qualora un soggetto preveda la<br />

possibilità di realizzazione di un evento tramite una certa condotta e, malgrado ciò, si<br />

determini ad agire, ciò significherebbe necessariamente accettazione del rischio di<br />

realizzazione dell’evento; se il soggetto non avesse voluto accettare il rischio,<br />

evidentemente non avrebbe agito 255 . Una simile ricostruzione sembra voler negare<br />

che il concetto di “accettazione del rischio” sia dotato di una propria autonomia<br />

rispetto agli elementi “previsione” e “scelta di agire” 256 : il dolo eventuale sarebbe,<br />

quindi, strutturalmente caratterizzato da questi ultimi due elementi, essendo<br />

l’“accettazione del rischio” automaticamente sussistente alla luce della scelta di agire<br />

nonostante la previsione. Non manca, però, l’impostazione dottrinale e<br />

giurisprudenziale in base alla quale la decisione di agire a fronte della<br />

rappresentazione di una elevata probabilità di realizzazione dell’evento (o della<br />

certezza di realizzazione dell’evento) configurerebbe accettazione non già del<br />

253 Cfr. Cass. Pen., Sez. I, 14 giugno 2001, n. 30425, in dejure.giuffre.it., nell’ambito di un<br />

excursus relativo alle varie correnti giurisprudenziali in tema di dolo eventuale e colpa cosciente.<br />

254 E. DI SALVO, Dolo eventuale e colpa cosciente, 1935. L’Autore richiama a sua volta M.<br />

GALLO, voce Dolo, 768.<br />

255 Cit. M. GALLO, voce Dolo, 792.<br />

256 E. DI SALVO, op. ult. cit., 1938.<br />

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