DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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Il “filo conduttore” di tutte le definizioni appena esposte è, comunque, la<br />
valorizzazione (o, almeno, il tentativo di valorizzazione) del profilo volitivo. Ciò che<br />
assume rilevanza a tali fini è, quindi, l’effettivo atteggiamento psicologico del<br />
soggetto sul versante della volizione: qualora egli, nonostante la rappresentazione,<br />
abbia agito nella convinzione, giusta o sbagliata che sia, che l’evento non si sarebbe<br />
verificato, l’evento non sarà riconducibile alla sfera psicologica della volizione e, di<br />
conseguenza, non potrà configurarsi responsabilità per dolo eventuale; residuerà<br />
invece, in tal caso, la configurazione della responsabilità a titolo di colpa con<br />
previsione, la quale è caratterizzata, oltre che dalla previsione stessa, da un<br />
atteggiamento di negligenza, trascuratezza, avventatezza o leggerezza.<br />
Ai fini dell’addebito a titolo di dolo eventuale, dunque, sarà necessario<br />
individuare un atteggiamento psicologico dell’agente il quale consenta di ascrivere<br />
l’evento all’interno della sua sfera di volizione, pur non trattandosi di evento<br />
direttamente ed intenzionalmente voluto: tale atteggiamento psicologico sarà<br />
inquadrabile nella scelta di agire a fronte della previsione della realizzazione di un<br />
evento, con accettazione del relativo rischio 253 . Un’impostazione di questo genere è<br />
più agevolmente comprensibile se si considera la tesi dottrinaria in base alla quale il<br />
soggetto che, a fronte della rappresentazione della possibilità che la tenuta di una<br />
determinata condotta provochi un evento penalmente significativo (non direttamente<br />
voluto), si determini ad agire comunque, dimostrerebbe di preferire il verificarsi<br />
dell’evento rispetto alla rinuncia all’azione consentendo, dunque, al verificarsi<br />
dell’evento stesso; di conseguenza, la responsabilità in capo al soggetto per la<br />
realizzazione di tale evento dovrebbe essere quasi analoga a quella che su di lui<br />
graverebbe se lo avesse provocato intenzionalmente 254 .<br />
Vale la pena di rilevare che parte della dottrina (e si tratta, peraltro, di dottrina<br />
piuttosto autorevole) abbia evidenziato che la componente dell’“accettazione del<br />
rischio” sia automaticamente configurabile alla luce della determinazione ad agire<br />
nonostante la previsione del fatto che la tenuta della condotta possa provocare la<br />
realizzazione dell’evento lesivo: si sostiene che, qualora un soggetto preveda la<br />
possibilità di realizzazione di un evento tramite una certa condotta e, malgrado ciò, si<br />
determini ad agire, ciò significherebbe necessariamente accettazione del rischio di<br />
realizzazione dell’evento; se il soggetto non avesse voluto accettare il rischio,<br />
evidentemente non avrebbe agito 255 . Una simile ricostruzione sembra voler negare<br />
che il concetto di “accettazione del rischio” sia dotato di una propria autonomia<br />
rispetto agli elementi “previsione” e “scelta di agire” 256 : il dolo eventuale sarebbe,<br />
quindi, strutturalmente caratterizzato da questi ultimi due elementi, essendo<br />
l’“accettazione del rischio” automaticamente sussistente alla luce della scelta di agire<br />
nonostante la previsione. Non manca, però, l’impostazione dottrinale e<br />
giurisprudenziale in base alla quale la decisione di agire a fronte della<br />
rappresentazione di una elevata probabilità di realizzazione dell’evento (o della<br />
certezza di realizzazione dell’evento) configurerebbe accettazione non già del<br />
253 Cfr. Cass. Pen., Sez. I, 14 giugno 2001, n. 30425, in dejure.giuffre.it., nell’ambito di un<br />
excursus relativo alle varie correnti giurisprudenziali in tema di dolo eventuale e colpa cosciente.<br />
254 E. DI SALVO, Dolo eventuale e colpa cosciente, 1935. L’Autore richiama a sua volta M.<br />
GALLO, voce Dolo, 768.<br />
255 Cit. M. GALLO, voce Dolo, 792.<br />
256 E. DI SALVO, op. ult. cit., 1938.<br />
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