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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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aderirvi e venendo, anzi, “aggirato” da esse, si avrà colpa; il dolo andrebbe invece<br />

inquadrato nell’ipotesi in cui l’“Io cosciente” aderisca e consenta al prevalere di<br />

pulsioni antisociali, tramite una presa di posizione che costituisce la differenziazione<br />

essenziale fra dolo e colpa 239 .<br />

4. Teoria dell’accettazione del rischio<br />

La teoria dell’“accettazione del rischio” è senza dubbio quella che, fino ad ora,<br />

ha avuto maggior applicazione giurisprudenziale e maggior accredito in dottrina (sia<br />

italiana che d’oltralpe) 240 , tanto che si potrebbe parlare quasi di ricorso ormai<br />

tradizionale a tale teoria nella prassi 241 . Essa focalizza la distinzione fra dolo<br />

eventuale e colpa cosciente sulla dicotomia “accettazione del rischio”/ “sicura fiducia<br />

che l’evento non si verificherà”; a dire il vero, sono rilevabili anche terminologie<br />

differenti le quali, tuttavia, non mutano l’assetto sostanziale principale della teoria in<br />

questione: così, ad esempio, in luogo di “accettazione del rischio” si utilizzano<br />

sovente espressioni quali “presa sul serio del rischio”, “agire a costo di (provocare<br />

l’evento)”, “mettere in conto la realizzazione della fattispecie”, “calcolare la<br />

realizzazione della fattispecie” 242 .<br />

L’elemento dell’“accettazione del rischio” dovrebbe configurare la componente<br />

volitiva necessaria ai fini dell’inquadramento del dolo 243 , nonché il quid pluris del dolo<br />

eventuale rispetto alla colpa cosciente; in questo senso, la teoria in questione tenta<br />

di valorizzare l’elemento volitivo: prendendo le mosse dal fatto che il dolo si<br />

caratterizzi più per l’elemento volitivo che non per quello rappresentativo<br />

(quest’ultimo, peraltro, comune a dolo eventuale e colpa cosciente), ai fini della<br />

sussistenza del dolo occorrerebbe un quid pluris rispetto alla mera rappresentazione<br />

della possibilità o probabilità di verificazione dell’evento; e tale quid pluris dovrebbe<br />

essere identificato in un atteggiamento interiore del soggetto, il quale si avvicini il più<br />

possibile alla vera e propria volizione del fatto 244 . L’“accettazione del rischio” è,<br />

239<br />

E. MORSELLI, op. cit., 42 – 46, 52 ss. Una sintesi del pensiero di Morselli è effettuata anche<br />

da parte di G. CERQUETTI, op. cit., 124 – 126.<br />

240<br />

S. CANESTRARI, op. ult. cit., 66.<br />

241<br />

In questo senso, ex plurimis, S. CANESTRARI, La definizione legale del dolo, 919; L.<br />

EUSEBI, Appunti, 1088; P. VENEZIANI, Dolo eventuale e colpa cosciente, 72; G. FORTE, Ai confini fra<br />

dolo e colpa, 255 ss; A. PAGLIARO, Discrasie tra dottrina e giurisprudenza? (in tema di dolo<br />

eventuale, dolus in re ipsa ed errore su legge extrapenale), in Cass. pen., 1991, 2, 322; G. LATTANZI<br />

– E. LUPO, op. cit., 325: qui si parla, tuttavia, di tendenziale adesione alla teoria dell’accettazione del<br />

rischio; in effetti, viene altresì richiamata l’osservazione di S. PROSDOCIMI, Considerazioni su dolo<br />

eventuale e colpa con previsione, in Prospettive di riforma del codice penale e valori costituzionali,<br />

Milano, Giuffrè, 1996, 171: secondo quest’ultimo Autore, la teoria dell’accettazione del rischio<br />

costituisce uno schermo “comodo e pericoloso”, dietro il quale “si avverte l’eco di teorie diverse, cui il<br />

giudice sembra affidarsi sulla scorta di criteri di carattere intuitivo o di inconfessate ed incontrollate<br />

istanze di carattere politico criminale”. Sostanzialmente nello stesso senso, ID., Dolus eventualis, 19.<br />

242<br />

S. CANESTRARI, op. ult. cit., 70.<br />

243<br />

Cass. Pen., Sez. I, 14 giugno 2001, n. 30425, in dejure.giuffre.it. “In tal modo, si dice<br />

generalmente, accettare il rischio di produrre l’evento equivale a volerlo, e in tal modo si rispettano ed<br />

applicano le norme vigenti in tema di elemento psicologico (artt. 42 e 43 c.p.), che, ai fini della<br />

sussistenza del dolo, richiedono comunque come indefettibile l’esistenza dell’elemento volitivo sotto<br />

l’aspetto della consapevole volontarietà dell’evento.<br />

244<br />

G. LATTANZI – E. LUPO, op. cit., 328.<br />

46

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