DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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aderirvi e venendo, anzi, “aggirato” da esse, si avrà colpa; il dolo andrebbe invece<br />
inquadrato nell’ipotesi in cui l’“Io cosciente” aderisca e consenta al prevalere di<br />
pulsioni antisociali, tramite una presa di posizione che costituisce la differenziazione<br />
essenziale fra dolo e colpa 239 .<br />
4. Teoria dell’accettazione del rischio<br />
La teoria dell’“accettazione del rischio” è senza dubbio quella che, fino ad ora,<br />
ha avuto maggior applicazione giurisprudenziale e maggior accredito in dottrina (sia<br />
italiana che d’oltralpe) 240 , tanto che si potrebbe parlare quasi di ricorso ormai<br />
tradizionale a tale teoria nella prassi 241 . Essa focalizza la distinzione fra dolo<br />
eventuale e colpa cosciente sulla dicotomia “accettazione del rischio”/ “sicura fiducia<br />
che l’evento non si verificherà”; a dire il vero, sono rilevabili anche terminologie<br />
differenti le quali, tuttavia, non mutano l’assetto sostanziale principale della teoria in<br />
questione: così, ad esempio, in luogo di “accettazione del rischio” si utilizzano<br />
sovente espressioni quali “presa sul serio del rischio”, “agire a costo di (provocare<br />
l’evento)”, “mettere in conto la realizzazione della fattispecie”, “calcolare la<br />
realizzazione della fattispecie” 242 .<br />
L’elemento dell’“accettazione del rischio” dovrebbe configurare la componente<br />
volitiva necessaria ai fini dell’inquadramento del dolo 243 , nonché il quid pluris del dolo<br />
eventuale rispetto alla colpa cosciente; in questo senso, la teoria in questione tenta<br />
di valorizzare l’elemento volitivo: prendendo le mosse dal fatto che il dolo si<br />
caratterizzi più per l’elemento volitivo che non per quello rappresentativo<br />
(quest’ultimo, peraltro, comune a dolo eventuale e colpa cosciente), ai fini della<br />
sussistenza del dolo occorrerebbe un quid pluris rispetto alla mera rappresentazione<br />
della possibilità o probabilità di verificazione dell’evento; e tale quid pluris dovrebbe<br />
essere identificato in un atteggiamento interiore del soggetto, il quale si avvicini il più<br />
possibile alla vera e propria volizione del fatto 244 . L’“accettazione del rischio” è,<br />
239<br />
E. MORSELLI, op. cit., 42 – 46, 52 ss. Una sintesi del pensiero di Morselli è effettuata anche<br />
da parte di G. CERQUETTI, op. cit., 124 – 126.<br />
240<br />
S. CANESTRARI, op. ult. cit., 66.<br />
241<br />
In questo senso, ex plurimis, S. CANESTRARI, La definizione legale del dolo, 919; L.<br />
EUSEBI, Appunti, 1088; P. VENEZIANI, Dolo eventuale e colpa cosciente, 72; G. FORTE, Ai confini fra<br />
dolo e colpa, 255 ss; A. PAGLIARO, Discrasie tra dottrina e giurisprudenza? (in tema di dolo<br />
eventuale, dolus in re ipsa ed errore su legge extrapenale), in Cass. pen., 1991, 2, 322; G. LATTANZI<br />
– E. LUPO, op. cit., 325: qui si parla, tuttavia, di tendenziale adesione alla teoria dell’accettazione del<br />
rischio; in effetti, viene altresì richiamata l’osservazione di S. PROSDOCIMI, Considerazioni su dolo<br />
eventuale e colpa con previsione, in Prospettive di riforma del codice penale e valori costituzionali,<br />
Milano, Giuffrè, 1996, 171: secondo quest’ultimo Autore, la teoria dell’accettazione del rischio<br />
costituisce uno schermo “comodo e pericoloso”, dietro il quale “si avverte l’eco di teorie diverse, cui il<br />
giudice sembra affidarsi sulla scorta di criteri di carattere intuitivo o di inconfessate ed incontrollate<br />
istanze di carattere politico criminale”. Sostanzialmente nello stesso senso, ID., Dolus eventualis, 19.<br />
242<br />
S. CANESTRARI, op. ult. cit., 70.<br />
243<br />
Cass. Pen., Sez. I, 14 giugno 2001, n. 30425, in dejure.giuffre.it. “In tal modo, si dice<br />
generalmente, accettare il rischio di produrre l’evento equivale a volerlo, e in tal modo si rispettano ed<br />
applicano le norme vigenti in tema di elemento psicologico (artt. 42 e 43 c.p.), che, ai fini della<br />
sussistenza del dolo, richiedono comunque come indefettibile l’esistenza dell’elemento volitivo sotto<br />
l’aspetto della consapevole volontarietà dell’evento.<br />
244<br />
G. LATTANZI – E. LUPO, op. cit., 328.<br />
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