31.05.2013 Views

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INTRODUZIONE: IL DIBATTITO SU <strong>DOLO</strong> <strong>EVENTUALE</strong> E <strong>COLPA</strong><br />

<strong>COSCIENTE</strong>, FRA SCELTE DI POLITICA CRIMINALE, DOTTRINA E<br />

DOGMANTICA PENALE<br />

Il dibattito relativo all’individuazione del discrimen fra dolo eventuale e colpa<br />

cosciente si inserisce in un contesto che, lungi dall’essere limitato a questioni di<br />

carattere meramente teorico, assume una evidente rilevanza pratica ed applicativa.<br />

Non a caso, è stato definito come la questione “più difficile e […] più discussa del<br />

diritto penale” 1 . Più precisamente, trattandosi di categorie di confine, occorre studiare<br />

l’essenza dell’uno e dell’altro elemento soggettivo al fine di stabilire a quale titolo<br />

debba effettivamente essere imputato il reato nell’ambito delle fattispecie punibili a<br />

titolo di colpa (con ovvie conseguenze sul piano della determinazione della pena),<br />

nonché di individuare la soglia della punibilità, qualora si tratti di reati non punibili a<br />

titolo di colpa; tenuto conto, poi, del fatto che il codice penale italiano non contiene<br />

un univoco fondamento normativo del dolo eventuale, si evince chiaramente come<br />

l’assetto attuale si presti a pratiche che possano avere ripercussioni ed effetti in<br />

termini di politica criminale. In particolare si è evidenziata la tendenza<br />

giurisprudenziale consistente nel “plasmare” le categorie dogmatiche del diritto<br />

penale al fine di rispondere alle nuove esigenze di tutela: meccanismo, questo,<br />

attraverso il quale si è giunti a tollerare una erosione di garanzie, sia sul piano<br />

sostanziale che su quello processuale 2 . In quest’ottica, non si può non notare quella<br />

che è stata definita come “esplosione del dolo eventuale” nella storia giudiziaria<br />

dell’ultimo ventennio, in particolare (ma non solo) con riferimento ai reati contro la<br />

vita, e nonostante il quasi eccessivo numero di istituti astrattamente applicabili alle<br />

ipotesi di causazione dell’evento “morte” 3 : le ragioni di tale fenomeno sono<br />

individuabili non solo in esigenze di politica criminale, bensì anche in fondamenti di<br />

carattere teorico, in quanto non mancano impostazioni le quali considerano il dolo<br />

eventuale come caratterizzato essenzialmente dal “minimo comune denominatore”<br />

del dolo 4 .<br />

Concentrandosi, comunque, sul primo ordine di ragioni citato (cioè quello<br />

ricollegabile ad esigenze di politica criminale), si evidenzia una certa tendenza a<br />

considerare la scarsa efficacia generalpreventiva delle fattispecie penali colpose,<br />

1 Così riporta S. CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa<br />

nella struttura delle tipologie delittuose, Milano, Giuffrè, 1999, 2, citando WELZEL, Das deutsche<br />

Strafrecht. Eine systematische Darstellung, XI ed., Berlin, 1969, 69.<br />

2 L. EUSEBI, Appunti sul confine fra dolo e colpa nella teoria del reato, in Riv. it. dir. e proc.<br />

pen., 2000, 3, 1100.<br />

3 M. DONINI, Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni Unite riscoprono<br />

l’elemento psicologico, in Cass. pen., 2010, 7/8, 2580. Si evidenzia quasi l’”imbarazzo della scelta” fra<br />

gli istituti penali astrattamente applicabili alle ipotesi in cui vi sia realizzazione dell’evento “morte”:<br />

“colpa, colpa aggravata dalla previsione dell’evento, o aggravata da violazioni di norme cautelari<br />

qualificate […]; morte come conseguenza di altro delitto doloso diverso da percosse o lesioni;<br />

percosse o lesioni con morte preterintenzionale, dolo eventuale, dolo diretto, dolo intenzionale. E poi<br />

tutti i vari specifici delitti aggravati dall’evento[…]” Si veda anche E. DI SALVO, Dolo eventuale e colpa<br />

cosciente, in Cass. pen. 2003, 6, 1932 – 1933, ove si afferma la maggior adeguatezza, ai fini<br />

dell’inquadramento della realizzazione di fattispecie caratterizzate dalla divergenza fra voluto e<br />

cagionato, di istituti che esulano dalla sfera del dolo, quali preterintenzione, colpa, aberratio, delitti<br />

aggravati dall’evento.<br />

4 Cit. M. DONINI, op. loc. cit.<br />

1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!