DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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INTRODUZIONE: IL DIBATTITO SU <strong>DOLO</strong> <strong>EVENTUALE</strong> E <strong>COLPA</strong><br />
<strong>COSCIENTE</strong>, FRA SCELTE DI POLITICA CRIMINALE, DOTTRINA E<br />
DOGMANTICA PENALE<br />
Il dibattito relativo all’individuazione del discrimen fra dolo eventuale e colpa<br />
cosciente si inserisce in un contesto che, lungi dall’essere limitato a questioni di<br />
carattere meramente teorico, assume una evidente rilevanza pratica ed applicativa.<br />
Non a caso, è stato definito come la questione “più difficile e […] più discussa del<br />
diritto penale” 1 . Più precisamente, trattandosi di categorie di confine, occorre studiare<br />
l’essenza dell’uno e dell’altro elemento soggettivo al fine di stabilire a quale titolo<br />
debba effettivamente essere imputato il reato nell’ambito delle fattispecie punibili a<br />
titolo di colpa (con ovvie conseguenze sul piano della determinazione della pena),<br />
nonché di individuare la soglia della punibilità, qualora si tratti di reati non punibili a<br />
titolo di colpa; tenuto conto, poi, del fatto che il codice penale italiano non contiene<br />
un univoco fondamento normativo del dolo eventuale, si evince chiaramente come<br />
l’assetto attuale si presti a pratiche che possano avere ripercussioni ed effetti in<br />
termini di politica criminale. In particolare si è evidenziata la tendenza<br />
giurisprudenziale consistente nel “plasmare” le categorie dogmatiche del diritto<br />
penale al fine di rispondere alle nuove esigenze di tutela: meccanismo, questo,<br />
attraverso il quale si è giunti a tollerare una erosione di garanzie, sia sul piano<br />
sostanziale che su quello processuale 2 . In quest’ottica, non si può non notare quella<br />
che è stata definita come “esplosione del dolo eventuale” nella storia giudiziaria<br />
dell’ultimo ventennio, in particolare (ma non solo) con riferimento ai reati contro la<br />
vita, e nonostante il quasi eccessivo numero di istituti astrattamente applicabili alle<br />
ipotesi di causazione dell’evento “morte” 3 : le ragioni di tale fenomeno sono<br />
individuabili non solo in esigenze di politica criminale, bensì anche in fondamenti di<br />
carattere teorico, in quanto non mancano impostazioni le quali considerano il dolo<br />
eventuale come caratterizzato essenzialmente dal “minimo comune denominatore”<br />
del dolo 4 .<br />
Concentrandosi, comunque, sul primo ordine di ragioni citato (cioè quello<br />
ricollegabile ad esigenze di politica criminale), si evidenzia una certa tendenza a<br />
considerare la scarsa efficacia generalpreventiva delle fattispecie penali colpose,<br />
1 Così riporta S. CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa<br />
nella struttura delle tipologie delittuose, Milano, Giuffrè, 1999, 2, citando WELZEL, Das deutsche<br />
Strafrecht. Eine systematische Darstellung, XI ed., Berlin, 1969, 69.<br />
2 L. EUSEBI, Appunti sul confine fra dolo e colpa nella teoria del reato, in Riv. it. dir. e proc.<br />
pen., 2000, 3, 1100.<br />
3 M. DONINI, Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni Unite riscoprono<br />
l’elemento psicologico, in Cass. pen., 2010, 7/8, 2580. Si evidenzia quasi l’”imbarazzo della scelta” fra<br />
gli istituti penali astrattamente applicabili alle ipotesi in cui vi sia realizzazione dell’evento “morte”:<br />
“colpa, colpa aggravata dalla previsione dell’evento, o aggravata da violazioni di norme cautelari<br />
qualificate […]; morte come conseguenza di altro delitto doloso diverso da percosse o lesioni;<br />
percosse o lesioni con morte preterintenzionale, dolo eventuale, dolo diretto, dolo intenzionale. E poi<br />
tutti i vari specifici delitti aggravati dall’evento[…]” Si veda anche E. DI SALVO, Dolo eventuale e colpa<br />
cosciente, in Cass. pen. 2003, 6, 1932 – 1933, ove si afferma la maggior adeguatezza, ai fini<br />
dell’inquadramento della realizzazione di fattispecie caratterizzate dalla divergenza fra voluto e<br />
cagionato, di istituti che esulano dalla sfera del dolo, quali preterintenzione, colpa, aberratio, delitti<br />
aggravati dall’evento.<br />
4 Cit. M. DONINI, op. loc. cit.<br />
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