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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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I giudici di appello ravvisarono responsabilità a titolo di dolo, sostenendo l’irrilevanza<br />

della componente di carattere emotivo ai fini dell’esclusione della volontà, ma la<br />

Cassazione annullò con rinvio la sentenza di secondo grado delineando, in<br />

motivazione, un’argomentazione la quale tende a valorizzare il profilo volitivo ai fini<br />

dell’inquadramento del dolo eventuale: in particolare, viene ritenuta insufficiente la<br />

sola previsione/rappresentazione dell’evento, poiché il dolo risulterebbe integrato<br />

soltanto qualora, in aggiunta rispetto all’elemento intellettivo, sussista anche<br />

l’elemento volitivo, inteso come volontà rivolta alla consumazione del reato 227 ;<br />

tuttavia, ciò che maggiormente assume rilievo è dato dal fatto che, nel caso di<br />

specie, i giudici di legittimità abbiano evidentemente escluso la sussistenza<br />

dell’elemento volitivo in base alla valutazione dell’affetto nutrito dai genitori nei<br />

confronti della figlia, nonché della speranza da essi coltivata con riguardo alla non<br />

verificazione dell’evento “morte” 228 : sicché, a fondamento di tale sentenza, è<br />

possibile inquadrare proprio il “criterio della speranza” 229 .<br />

È stato posto in rilievo come l’utilizzo di tali criteri di natura sentimentale o<br />

emotiva, in effetti, non produca altro risultato se non rendere evidente proprio la loro<br />

labilità sul piano dell’inquadramento dell’elemento soggettivo 230 ; del resto, la<br />

sentenza di secondo grado sul caso in questione 231 afferma che l’ambito di<br />

operatività del dolo eventuale non sia escluso dalla speranza, da parte dell’agente,<br />

che l’evento non si verifichi, richiamando peraltro in motivazione un consistente<br />

elenco di pronunce di legittimità le quali depongono in senso concorde. A dire il vero,<br />

l’argomentazione adottata in motivazione da parte dei giudici di appello 232 appare<br />

molto più lineare, logica e convincente rispetto alla motivazione sviluppata da parte<br />

dei giudici di legittimità: si sostiene, in particolare, che i genitori della bambina si<br />

fossero certamente rappresentati la possibilità di morte precoce della figlia come<br />

conseguenza dell’interruzione della terapia emotrasfusionale, essendo stati informati<br />

in modo senz’altro esaustivo da parte del personale medico che si era occupato del<br />

caso, nonché da parte di assistenti sociali e da parte dei giudici del Tribunale per i<br />

minorenni; il livello di informazione del quale i genitori godevano comprendeva,<br />

altresì, la consapevolezza che l’unica modalità la quale avrebbe potuto<br />

efficacemente evitare la morte precoce della figlia fosse la sottoposizione della<br />

stessa alla terapia emotrasfusionale: alla luce di ciò, non appare una soluzione<br />

adeguata la prospettazione di un mero rimprovero per colpa, il quale si<br />

configurerebbe come rimprovero per aver “agito con leggerezza”; né sarebbe<br />

ragionevolmente configurabile l’ipotesi che i genitori avessero confidato nella non<br />

verificazione dell’evento “morte”, per il convincimento che, alla luce di particolari<br />

circostanze, questa avrebbe potuto essere comunque evitata nonostante la non<br />

concreto, dotato anche delle conoscenze superiori eventualmente possedute dall’agente concreto<br />

stesso (mentre il rischio peculiare doloso, secondo l’Autore, sarebbe quello che non avrebbe potuto<br />

neppure essere preso in considerazione dall’homo eiusdem conditionis et professionis dell’agente<br />

concreto, anche in questo caso dotato delle conoscenze superiori eventualmente possedute<br />

dall’agente concreto).<br />

227<br />

F. AGNINO, op. loc. cit.<br />

228<br />

F. AGNINO, op. loc. cit.<br />

229<br />

E. DI SALVO, Colpa cosciente e dolo eventuale, diretto e alternativo, in Giur. merito, 2009,<br />

2, 439.<br />

230<br />

S. CANESTRARI, op. ult. cit., 256; F. AGNINO, op. ult. cit., 1503.<br />

231<br />

Ass. App. Cagliari, 13 dicembre 1982, in Giur. merito, 1983, 4-5, 961.<br />

232<br />

Ass. App. Cagliari, 13 dicembre 1982, in Giur. merito, 1983, 4-5, 970.<br />

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