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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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in base ad essi, si potrebbe arrivare ad escludere il dolo in casi in cui l’agente abbia<br />

realizzato la condotta nutrendo una speranza del tutto irrazionale circa la non<br />

verificazione dell’evento, seppur dinanzi alla rappresentazione di tale verificazione in<br />

termini di certezza 221 .<br />

Infine, è stato notato che la valorizzazione di componenti emotive risulterebbe<br />

in contrasto con espressi dati normativi rinvenibili all’interno del codice penale: da un<br />

lato, l’art. 43, il quale fa riferimento a “previsione” e “volontà”, e non a stati emotivi o<br />

affettivi; dall’altro l’art. 90 c.p., il quale esclude la rilevanza di stati emotivi o<br />

passionali ai fini dell’imputabilità 222 . Del resto, sulla stessa linea, si osserva che<br />

elementi psichici, quali “desiderio”, “speranza”, “indifferenza”, “auspicio” o affini, non<br />

abbiano nulla a che fare, effettivamente, con la volontà 223 . Sostanzialmente in senso<br />

analogo, si è rilevato in dottrina che, qualora l’evento sia previsto come conseguenza<br />

certa o probabile della condotta, il suo significato finalistico corrisponde alla volontà<br />

del soggetto: la quale, quindi, non è esclusa da stati emozionali o affettivi 224<br />

Fermo restando quanto esposto sin’ora – dal quale dovrebbe emergere<br />

chiaramente il carattere non soddisfacente della valorizzazione dei profili emozionali<br />

ai fini della distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente, se non altro se si<br />

pretende di conferire ad essa un ruolo decisivo – non mancano in giurisprudenza<br />

alcune sentenze che concludono per l’esclusione del dolo in considerazione<br />

dell’atteggiamento interiore dell’agente.<br />

In particolare, il criterio della “speranza” è rinvenibile all’interno di una pronuncia<br />

dei giudici di legittimità 225 relativa ad un caso che, seppur ormai non più recente,<br />

viene ancora citato con molta frequenza in materia penale (e non solo con<br />

riferimento alle questioni inerenti l’elemento soggettivo): si tratta dei genitori di una<br />

bambina malata di “betatalassemia maior” i quali, essendo Testimoni di Geova, per<br />

esigenze di rispetto dei dettami postulati da tale confessione religiosa, fecero<br />

interrompere i trattamenti emotrasfusionali ai quali la figlia era sottoposta, pur<br />

sapendo che la pratica emotrasfusionale sarebbe stata il rimedio più efficace e<br />

diretto ai fini del miglioramento del quadro clinico della bambina; l’evento il quale<br />

concretizza la responsabilità dei genitori è il decesso della bambina, a causa di un<br />

grave stato di anemia sopravvenuto a seguito dell’interruzione del trattamento,<br />

laddove invece la sottoposizione ad esso avrebbe impedito, se non la morte,<br />

quantomeno una così rapida degenerazione delle condizioni di salute della vittima 226 .<br />

221<br />

A. NAPPI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, Giuffrè, 2010, 400 – 401.<br />

222<br />

G. CERQUETTI, op. cit., 257.<br />

223<br />

G. FORTE, Ai confini tra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?, in Riv. it. dir. e<br />

proc. pen., 1999, 1, 249. L’Autore richiama a sua volta, in nota (119), A. DI LORENZO, I limiti tra dolo<br />

e colpa, Napoli, Jovene, 1955, 85.<br />

224<br />

T. PADOVANI, Diritto penale, Milano, Giuffrè, 2008, 250.<br />

225<br />

Cass. Pen., Sez. I, 13 dicembre 1983, (imp. Oneda), in Cass. pen., 1984, 12, 2400 ss.<br />

226<br />

Riassunto del fatto rinvenibile, ex plurimis, in G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., 595; F.<br />

AGNINO, La sottile linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, in Giur. merito, 2009, 6, 1502;<br />

S. CANESTRARI, op. ult. cit., 255 - 256. Da notare il fatto che Canestrari, se da un lato evidenzia<br />

l’inadeguatezza del criterio della “speranza”, dall’altro applica al caso di specie la propria teoria<br />

inerente la distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente, basata principalmente – come meglio si<br />

vedrà in maniera dettagliata infra – sull’individuazione di un rischio peculiare del dolo eventuale,<br />

conformemente alla quale egli giunge ad inquadrare comunque, nella fattispecie concreta di cui<br />

trattasi, la colpa con previsione: emergerebbe infatti, in questo caso, un rischio che avrebbe potuto<br />

essere almeno preso in considerazione dall’homo eiusdem conditionis et professionis dell’agente<br />

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