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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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alla non verificazione dell’evento (o relativi alla non integrazione della fattispecie<br />

penalmente rilevante, se si prescinde dai reati di evento).<br />

Recentemente, peraltro, nell’ambito della dottrina d’oltralpe si è tentata una<br />

riformulazione della teoria dell’indifferenza in base alla quale, ai fini<br />

dell’inquadramento del dolo eventuale, non si tratterebbe di indagare relativamente<br />

ad un atteggiamento emotivo dell’agente nei confronti del bene giuridico, bensì di<br />

individuare una “accettazione con indifferenza” relativamente alla lesione del bene<br />

giuridico prevista come possibile: il che dovrebbe identificare l’elemento volitivo,<br />

consistente nella determinazione contro il bene giuridico 214 ; in sintesi, in base<br />

all’impostazione alla quale si sta facendo riferimento, sussisterebbe dolo eventuale<br />

nell’ipotesi in cui l’agente, avendo previsto come possibile la realizzazione della<br />

lesione del bene giuridico, accetti con indifferenza tale realizzazione: il fatto che egli<br />

agisca in tal modo, non lasciandosi influenzare dalla rappresentazione, rivelerebbe la<br />

sua determinazione contro il bene giuridico 215 .<br />

Sennonché, tanto la teoria dell’ “indifferenza” nella sua originaria formulazione,<br />

quanto la modulazione di essa della quale si è appena trattato, non si sottraggono a<br />

critiche negative, le quali pongono in evidenza l’inidoneità del ricorso a valutazioni di<br />

aspetti relativi alla sfera emotiva al fine di identificare il discrimen fra dolo eventuale e<br />

colpa cosciente. Anzitutto si è sostenuto che, nonostante la valutazione di uno stato<br />

d’animo di indifferenza, insensibilità o “assenza di scrupoli” possa costituire un indice<br />

a favore dell’inquadramento dell’elemento volitivo e, quindi, ai fini dell’identificazione<br />

del dolo, tuttavia essa non potrà assurgere a decisivo elemento discretivo fra dolo<br />

eventuale e colpa cosciente 216 ; analogamente, la mera “speranza” relativa alla non<br />

verificazione dell’evento non parrebbe elemento sufficiente ai fini della<br />

configurazione della colpa cosciente: sarebbe, in effetti, ingiustificato il trattamento<br />

più mite in capo al soggetto il quale, pur avendo “messo in conto” consapevolmente il<br />

risultato lesivo di beni giuridici, abbia agito con la speranza – magari anche priva di<br />

ragionevoli fondamenti – che esso non si sarebbe verificato 217 . In secondo luogo, è<br />

stato rilevato che gli atteggiamenti di “indifferenza” o “mancanza di riguardo”<br />

parrebbero, in effetti, essere confacenti non già al dolo, bensì alla colpa 218 .<br />

Nondimeno, si osserva il fatto che la valorizzazione di aspetti di carattere<br />

emozionale, alla luce dei contorni non sufficientemente definiti dei concetti di<br />

“sentimento” o simili, rischierebbe di dare luogo a valutazioni dell’autore, anziché del<br />

fatto 219 : il che sarebbe evidentemente incompatibile con un diritto penale che<br />

dovrebbe mirare alla tutela oggettiva di beni giuridici 220 .<br />

Peraltro, non si può omettere di considerare le incongrue conseguenze alle<br />

quali potrebbe giungersi con applicazione di criteri emozionali o “intimistici”: in effetti,<br />

214 G. CERQUETTI, op. cit., 254.<br />

215 G. CERQUETTI, op. cit., 255.<br />

216 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 44 – 45.<br />

217 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 45.<br />

218 G. CERQUETTI, op. cit., 254, ove si richiama E. MORSELLI, Il ruolo dell’atteggiamento<br />

interiore nella struttura del reato, Padova, Cedam, 1989, 69 ss.<br />

219 E. MORSELLI, op. loc. cit.<br />

220 G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 120, il quale fa riferimento, a sua volta, all’analisi di C.<br />

ROXIN, Zur Abgrenzung, 209 ss. Si osserva, in particolare, che l’obiettivo del diritto penale deve<br />

essere orientato alla tutela di beni giuridici, e “non può essere pertanto quello d’impedire che si<br />

manifestino determinati atteggiamenti interiori in coloro che realizzano la lesione di tali beni”.<br />

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