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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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di un pericolo “schermato”, nonostante la rappresentazione, da parte sua, di un<br />

“rimanente” rischio di elevata entità; mentre sarebbe configurabile il dolo allorquando<br />

l’agente avesse realizzato la condotta di fronte ad un pericolo “non schermato”,<br />

essendosi egli rappresentato una scarsa entità del rischio 208 . Inoltre, se si considera<br />

il parallelismo “pericolo non schermato – dolo eventuale”, ed il fatto che il “pericolo<br />

non schermato” – inteso come non controllabile o non riducibile, da parte dell’agente<br />

o da parte di altri – possa giungere ad inquadrare pressoché ogni situazione di<br />

rischio non adeguatamente fronteggiabile (se non tramite l’astensione dall’agire),<br />

risulta evidente che l’applicazione del criterio in questione possa condurre a<br />

sussumere nell’ambito del dolo eventuale fattispecie concrete le quali, invece,<br />

configurerebbero sostanzialmente ipotesi di colpa con previsione 209 .<br />

Una teoria di questo genere, focalizzando la distinzione fra dolo eventuale e<br />

colpa cosciente nella sola dicotomia “pericolo schermato” – “pericolo non<br />

schermato”, è senz’alto troppo riduttiva e semplicistica 210 , ed appare incompatibile<br />

con il nostro ordinamento, improntato ad una distinzione fra dolo e colpa basata su<br />

elementi di carattere psicologico e, in particolare, sull’elemento volitivo 211 .<br />

3. La valorizzazione degli stati emozionali o affettivi<br />

Alcune impostazioni teoriche relative al discrimen fra dolo eventuale e colpa<br />

cosciente valorizzano, in particolar modo, l’atteggiamento interiore o emozionale del<br />

soggetto rispetto alla previsione della possibilità di realizzazione del risultato lesivo:<br />

in tale modo si tenta la valutazione della sussistenza o meno del requisito della<br />

volontà (necessario ai fini dell’inquadramento del dolo) attraverso l’analisi di stati<br />

emozionali o affettivi.<br />

Anzitutto, è possibile fare riferimento alla teoria dell’“indifferenza”, la quale è<br />

stata sviluppata principalmente da Engisch, ed individua il dolo eventuale nell’ipotesi<br />

in cui il soggetto, a fronte della previsione della possibilità di realizzazione del<br />

risultato lesivo, abbia agito alla luce di un atteggiamento di indifferenza nei confronti<br />

di tale possibilità; qualora, invece, il soggetto abbia agito con il “desiderio” o la<br />

“speranza” di non verificazione dell’evento, allora sussisterebbe colpa cosciente 212 . Il<br />

fondamento del dolo eventuale verrebbe, quindi, individuato nella particolare<br />

relazione emozionale del soggetto agente rispetto alla realizzazione della fattispecie<br />

da lui prevista: qualora l’agente si rappresenti la possibilità di realizzazione di un<br />

risultato penalmente rilevante e, con atteggiamento di estrema indifferenza, egli non<br />

desista dal tenere la propria condotta, e non si determini ad un comportamento<br />

conforme al diritto, dovrebbe configurarsi responsabilità per dolo; un atteggiamento<br />

di questo genere, peraltro, rivelerebbe anche una significativa mancanza di<br />

“sentimento sociale” 213 . Viceversa, ai fini dell’inquadramento della colpa cosciente,<br />

assumerebbero rilevanza stati emozionali quali la “speranza” o il “desiderio” relativi<br />

208 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 62.<br />

209 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 201.<br />

210 S. CANESTRARI, op. loc. ult. cit.<br />

211 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 64. Nello stesso senso G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 133 –<br />

134. 212 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 44.<br />

213 G. CERQUETTI, op. cit., 253.<br />

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