DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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di un pericolo “schermato”, nonostante la rappresentazione, da parte sua, di un<br />
“rimanente” rischio di elevata entità; mentre sarebbe configurabile il dolo allorquando<br />
l’agente avesse realizzato la condotta di fronte ad un pericolo “non schermato”,<br />
essendosi egli rappresentato una scarsa entità del rischio 208 . Inoltre, se si considera<br />
il parallelismo “pericolo non schermato – dolo eventuale”, ed il fatto che il “pericolo<br />
non schermato” – inteso come non controllabile o non riducibile, da parte dell’agente<br />
o da parte di altri – possa giungere ad inquadrare pressoché ogni situazione di<br />
rischio non adeguatamente fronteggiabile (se non tramite l’astensione dall’agire),<br />
risulta evidente che l’applicazione del criterio in questione possa condurre a<br />
sussumere nell’ambito del dolo eventuale fattispecie concrete le quali, invece,<br />
configurerebbero sostanzialmente ipotesi di colpa con previsione 209 .<br />
Una teoria di questo genere, focalizzando la distinzione fra dolo eventuale e<br />
colpa cosciente nella sola dicotomia “pericolo schermato” – “pericolo non<br />
schermato”, è senz’alto troppo riduttiva e semplicistica 210 , ed appare incompatibile<br />
con il nostro ordinamento, improntato ad una distinzione fra dolo e colpa basata su<br />
elementi di carattere psicologico e, in particolare, sull’elemento volitivo 211 .<br />
3. La valorizzazione degli stati emozionali o affettivi<br />
Alcune impostazioni teoriche relative al discrimen fra dolo eventuale e colpa<br />
cosciente valorizzano, in particolar modo, l’atteggiamento interiore o emozionale del<br />
soggetto rispetto alla previsione della possibilità di realizzazione del risultato lesivo:<br />
in tale modo si tenta la valutazione della sussistenza o meno del requisito della<br />
volontà (necessario ai fini dell’inquadramento del dolo) attraverso l’analisi di stati<br />
emozionali o affettivi.<br />
Anzitutto, è possibile fare riferimento alla teoria dell’“indifferenza”, la quale è<br />
stata sviluppata principalmente da Engisch, ed individua il dolo eventuale nell’ipotesi<br />
in cui il soggetto, a fronte della previsione della possibilità di realizzazione del<br />
risultato lesivo, abbia agito alla luce di un atteggiamento di indifferenza nei confronti<br />
di tale possibilità; qualora, invece, il soggetto abbia agito con il “desiderio” o la<br />
“speranza” di non verificazione dell’evento, allora sussisterebbe colpa cosciente 212 . Il<br />
fondamento del dolo eventuale verrebbe, quindi, individuato nella particolare<br />
relazione emozionale del soggetto agente rispetto alla realizzazione della fattispecie<br />
da lui prevista: qualora l’agente si rappresenti la possibilità di realizzazione di un<br />
risultato penalmente rilevante e, con atteggiamento di estrema indifferenza, egli non<br />
desista dal tenere la propria condotta, e non si determini ad un comportamento<br />
conforme al diritto, dovrebbe configurarsi responsabilità per dolo; un atteggiamento<br />
di questo genere, peraltro, rivelerebbe anche una significativa mancanza di<br />
“sentimento sociale” 213 . Viceversa, ai fini dell’inquadramento della colpa cosciente,<br />
assumerebbero rilevanza stati emozionali quali la “speranza” o il “desiderio” relativi<br />
208 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 62.<br />
209 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 201.<br />
210 S. CANESTRARI, op. loc. ult. cit.<br />
211 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 64. Nello stesso senso G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 133 –<br />
134. 212 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 44.<br />
213 G. CERQUETTI, op. cit., 253.<br />
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