DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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stati psichici in questione in considerazione del finalismo dell’azione: qualora l’agente<br />
abbia predisposto contromisure volte ad evitare l’evento, dovrebbe escludersi la<br />
componente volitiva propria del dolo, essendo illogico che l’agente stesso persegua<br />
la realizzazione dell’evento e, al contempo, adotti tali contromisure 201 ; tuttavia, una<br />
ricostruzione del genere assume a fondamento del dolo eventuale una concezione di<br />
“finalità” che, invece, effettivamente non lo caratterizza: chi agisce con dolo<br />
eventuale, infatti, non persegue direttamente il fine di provocare l’evento – pur<br />
essendosi rappresentato la possibilità di provocarlo –, e tale situazione investe anche<br />
la colpa cosciente 202 .<br />
La teoria del “rischio schermato”, in secondo luogo, considera sussistente il dolo<br />
eventuale nel caso in cui il soggetto abbia agito essendosi rappresentato un pericolo<br />
di realizzazione di una fattispecie penale, che sia non consentito e “non schermato”:<br />
e il pericolo può dirsi “non schermato” qualora l’agente, alla luce di una valutazione<br />
razionale, non possa confidare che, successivamente alla realizzazione concreta<br />
della condotta la quale crei il pericolo, siano attuabili misure di controllo del pericolo<br />
stesso, da parte sua o da parte di terzi 203 . In base ad una elaborazione di questo tipo<br />
assume rilevanza, ai fini della distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente,<br />
esclusivamente un elemento di carattere oggettivo, che è dato dalla “qualità” del<br />
rischio assunto dall’agente; restano invece relegati ad una sfera che esula<br />
dall’indagine funzionale alla individuazione dell’elemento soggettivo l’atteggiamento<br />
psicologico dell’agente e la componente di carattere statistico inerente la probabilità<br />
di verificazione dell’evento lesivo 204 . Ciò che assumerebbe rilevanza ai fini del dolo<br />
eventuale non sarebbe l’effettiva “presa sul serio” del pericolo da parte del soggetto<br />
agente, bensì il fatto che egli abbia riconosciuto un pericolo “da prendere sul serio”<br />
(quindi, “che avrebbe dovuto essere preso sul serio”): in questo senso, la teoria in<br />
questione è stata denominata anche “teoria della presa sul serio oggettivizzata” 205 .<br />
Invero, si giunge sostanzialmente alla sostituzione del requisito psichico della volontà<br />
(necessario ai fini della configurazione del dolo) con un requisito di carattere<br />
oggettivo, il quale è dato dalla qualità del pericolo “non schermato” 206 ; viceversa, ai<br />
fini della valutazione della sussistenza della colpa, sarebbe sufficiente la<br />
considerazione della qualità del rischio “schermato”. La teoria del “rischio schermato”<br />
è stata anche considerata, da parte di autorevole dottrina, come “criterio di<br />
semplificazione probatoria” della distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente 207 .<br />
Sulla base di questo assetto, appaiono evidenti le conclusioni non condivisibili<br />
alle quali potrebbe condurre l’applicazione della teoria in esame: in effetti, tenuto<br />
conto della sola considerazione del carattere “schermato” o “non schermato” del<br />
pericolo, non si dovrebbe inquadrare il dolo laddove il soggetto avesse agito a fronte<br />
201<br />
G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 117.<br />
202<br />
G. DE FRANCESCO, op. loc. ult. cit.<br />
203<br />
S. CANESTRARI, op. ult. cit., 62-65, ove si analizza l’elaborazione della teoria del “rischio<br />
schermato” ad opera di R.D. HERZBERG, Die Abgrenzung von Vorsat und bewusster Fahrlassigkeit –<br />
ein Problem des objektiven Tatbestandes, in JuS, 1986, 249 ss. Analisi effettuata anche da G.<br />
CERQUETTI, op. cit., 223-224, nonché da G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 131 – 132.<br />
204<br />
S. CANESTRARI, op. ult. cit., 62.<br />
205<br />
S. CANESTRARI, op. ult. cit., 63.<br />
206<br />
G.P. DEMURO, Il dolo. Vol. II, Milano, Giuffrè, 2010, 43. Sostanzialmente nello stesso<br />
senso, seppur con terminologia differente, G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 133 – 134.<br />
207<br />
In questo senso G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 132.<br />
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