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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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assenza dei requisiti psichici propri del dolo, ma non potrà di per sé stessa fondare<br />

l’insussistenza della volontà; l’applicazione della teoria in questione, tra l’altro,<br />

condurrebbe all’esclusione dalla sfera del dolo eventuale di determinate fattispecie<br />

concrete che invece, di per sé, non dovrebbero essere inconciliabili con la<br />

responsabilità dolosa: l’adozione di contromisure, ad esempio, potrebbe essere<br />

addirittura il frutto di un calcolo di strategia criminale, ed in casi di questo genere<br />

sarebbe, quindi, inopportuna l’attribuzione del titolo di imputazione per colpa anziché<br />

per dolo, alla luce del solo fatto che il soggetto abbia adottato contromisure.<br />

Parallelamente, possono verificarsi ipotesi nelle quali l’adozione di contromisure<br />

risulti concretamente inattuabile: in casi di questo genere, sarebbe inadeguata<br />

l’esclusione della configurabilità della colpa (e, quindi, l’attribuzione della<br />

responsabilità per dolo) in base al solo fatto che il soggetto agente non abbia<br />

adottato contromisure 197 . Inoltre, l’applicazione concreta della teoria dell’“operosa<br />

volontà di evitare” potrebbe condurre a risultati non condivisibili, andando a<br />

prospettare trattamenti diversificati da un lato per il soggetto il quale, a fronte della<br />

rappresentazione di una scarsa probabilità di verificazione dell’evento, non adotti<br />

contromisure volte ad evitarlo; dall’altro per il soggetto che, a fronte della<br />

rappresentazione di una elevata probabilità di causazione dell’evento, si attivi<br />

nell’adozione di contromisure le quali, tuttavia, riducano la suddetta probabilità in<br />

maniera esigua: nel primo caso, conformemente alla teoria dell’“operosa volontà di<br />

evitare”, si avrebbe senz’altro imputazione per dolo; nel secondo caso, per colpa<br />

cosciente 198 . È evidente che conclusioni di questo genere non sono accettabili, e ciò<br />

emerge con chiarezza ancor più lampante se si considera che la maggior parte dei<br />

rei colposi non si attivi nell’adozione di contromisure, proprio per il fatto di confidare<br />

nella non realizzazione dell’evento 199 .<br />

Altro ordine di critiche negative alla teoria dell’“operosa volontà di evitare” è<br />

stato sviluppato da Claus Roxin: l’Autore prende le mosse dalla considerazione<br />

dell’inadeguatezza di una distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente basata<br />

sulla struttura finalistica dell’azione, posto che la finalità dell’azione stessa<br />

investirebbe non solo le condotte dolose (e non solo quelle sorrette da dolo<br />

intenzionale), ma anche quelle sorrette da colpa cosciente 200 . Si osserva, in altri<br />

termini, che la teoria esposta da Kaufmann, postulando che la distinzione fra dolo<br />

eventuale e colpa cosciente debba essere sviluppata mediante la verifica se l’agente<br />

abbia o meno adottato contromisure, pretenderebbe di rilevare il discrimen fra i due<br />

197<br />

S. CANESTRARI, op. ult. cit., 42-43, ove si osserva, tra l’altro – e a titolo esemplificativo –<br />

che l’applicazione della teoria in questione condurrebbe all’esclusione dalla sfera del dolo delle ipotesi<br />

di contagio da HIV tramite rapporto sessuale non protetto in caso di coitus interruptus. Lo stesso<br />

Autore precisa, poi, il fatto che le elaborazioni teoriche intellettualistiche siano state sostanzialmente<br />

abbandonate nell’ambito delle fattispecie di contagio da HIV da rapporto sessuale non protetto (e non<br />

violento), da parte di soggetto sieropositivo consapevole del proprio status, senza informazione del<br />

partner; del resto – prosegue l’Autore – non è mai stata avanzata l’argomentazione circa<br />

l’incompatibilità fra l’adozione di contromisure e la configurabilità del dolus eventualis, sicché si ricade<br />

comunque in una concezione del comportamento effettivamente tenuto dall’agente come indicatore o<br />

prova dell’atteggiamento interiore (cioè della fiducia nella non verificazione dell’evento lesivo). Si<br />

veda, a riguardo, anche S. CANESTRARI, La definizione legale del dolo, 906 ss.<br />

198<br />

S. CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, 42-43.<br />

199<br />

S. CANESTRARI, op. ult. cit., 43.<br />

200<br />

Lo sviluppo argomentativo di Roxin è descritto da G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 115 –<br />

117.<br />

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