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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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oggettiva del requisito volitivo, la quale implica una considerazione della struttura del<br />

dolo come imperniata fondamentalmente sull’elemento intellettivo, nonché una<br />

valutazione del dato volitivo in base all’interpretazione normativa della condotta posta<br />

in essere dall’agente (in questo senso si parla di “oggettivizzazione” del dolo, o<br />

dell’elemento volitivo) 193 : sostanzialmente, significa che l’elemento – base nell’ambito<br />

della struttura del dolo viene individuato solamente nella componente della<br />

rappresentazione, mentre la volizione non viene concepita come dato di carattere<br />

psicologico, bensì inquadrata attraverso l’analisi oggettiva del comportamento tenuto<br />

dall’agente.<br />

Riconducibili al paradigma dell’oggettivizzazione dell’elemento volitivo sono<br />

anche ulteriori teorie elaborate, principalmente, da parte della dottrina tedesca: si fa<br />

riferimento, in particolare, alle teorie della “operosa volontà di evitare” e del “rischio<br />

schermato”.<br />

2. Teorie dell’ “operosa volontà di evitare” e del “rischio schermato”: la<br />

sostituzione dell’elemento psicologico volitivo con una valutazione oggettiva<br />

della condotta e del rischio<br />

La teoria dell’“operosa volontà di evitare”, elaborata principalmente da Armin<br />

Kaufmann, ritiene che escluda il dolo eventuale il manifestarsi di una volontà di<br />

attivazione operosa per l’impedimento della realizzazione di un fatto lesivo, previsto<br />

come potenziale conseguenza accessoria di una condotta; tale volontà<br />

acquisterebbe rilevanza ai fini dell’esclusione del dolo (fermo restando la<br />

configurabilità della colpa cosciente) soltanto qualora l’autore si fosse effettivamente<br />

attivato nell’adozione di contromisure volte ad evitare la realizzazione dell’evento<br />

lesivo (o ridurne le possibilità/probabilità di realizzazione) 194 : in altri termini,<br />

l’adozione di misure volte ad evitare l’evento esternerebbe una volontà di evitare lo<br />

stesso che sarebbe incompatibile con la volontà caratteristica dell’illecito doloso; e la<br />

rilevanza della volontà di evitare si configurerebbe solo qualora la volontà stessa<br />

emergesse alla luce delle modalità tramite le quali fosse posta in essere la condotta.<br />

D’altra parte, si configurerebbe il dolo nel caso in cui l’agente, avendo previsto anche<br />

solo la mera possibilità di realizzazione dell’evento, non si fosse attivato<br />

nell’adozione di contromisure volte ad evitarlo, o a ridurne il rischio 195 . Il tutto a<br />

prescindere dal grado di probabilità della realizzazione dell’evento che sia oggetto di<br />

previsione.<br />

Autorevole dottrina italiana ha puntualmente osservato che tale teoria manifesta<br />

un primo limite nella concezione del comportamento adottato dall’agente al fine di<br />

evitare l’evento come oggettivizzazione del dolo, e non come mero indicatore dei<br />

processi psichici sottotesi al comportamento stesso 196 : l’adozione di contromisure<br />

volte ad evitare l’evento, in effetti, potrà certamente essere un indizio a favore della<br />

193 In questo senso G. CERQUETTI, Il dolo, 181, 182.<br />

194 La teoria in questione è riportata da S. CANESTRARI, op. ult. cit., 41-42. In particolare viene<br />

analizzata la teoria esposta da A. KAUFFMANN, Der dolus eventualis in Deliktsaufbau. Die<br />

Auswirkungen der Handlungs- und der Schuldlehre auf die Vorsatzgrense, in ZStW, 1958, 64 ss. Sullo<br />

stesso argomento anche G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 117.<br />

195 S. CANESTRARI, op. loc. ult. cit.<br />

196 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 42-43.<br />

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