DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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oggettiva del requisito volitivo, la quale implica una considerazione della struttura del<br />
dolo come imperniata fondamentalmente sull’elemento intellettivo, nonché una<br />
valutazione del dato volitivo in base all’interpretazione normativa della condotta posta<br />
in essere dall’agente (in questo senso si parla di “oggettivizzazione” del dolo, o<br />
dell’elemento volitivo) 193 : sostanzialmente, significa che l’elemento – base nell’ambito<br />
della struttura del dolo viene individuato solamente nella componente della<br />
rappresentazione, mentre la volizione non viene concepita come dato di carattere<br />
psicologico, bensì inquadrata attraverso l’analisi oggettiva del comportamento tenuto<br />
dall’agente.<br />
Riconducibili al paradigma dell’oggettivizzazione dell’elemento volitivo sono<br />
anche ulteriori teorie elaborate, principalmente, da parte della dottrina tedesca: si fa<br />
riferimento, in particolare, alle teorie della “operosa volontà di evitare” e del “rischio<br />
schermato”.<br />
2. Teorie dell’ “operosa volontà di evitare” e del “rischio schermato”: la<br />
sostituzione dell’elemento psicologico volitivo con una valutazione oggettiva<br />
della condotta e del rischio<br />
La teoria dell’“operosa volontà di evitare”, elaborata principalmente da Armin<br />
Kaufmann, ritiene che escluda il dolo eventuale il manifestarsi di una volontà di<br />
attivazione operosa per l’impedimento della realizzazione di un fatto lesivo, previsto<br />
come potenziale conseguenza accessoria di una condotta; tale volontà<br />
acquisterebbe rilevanza ai fini dell’esclusione del dolo (fermo restando la<br />
configurabilità della colpa cosciente) soltanto qualora l’autore si fosse effettivamente<br />
attivato nell’adozione di contromisure volte ad evitare la realizzazione dell’evento<br />
lesivo (o ridurne le possibilità/probabilità di realizzazione) 194 : in altri termini,<br />
l’adozione di misure volte ad evitare l’evento esternerebbe una volontà di evitare lo<br />
stesso che sarebbe incompatibile con la volontà caratteristica dell’illecito doloso; e la<br />
rilevanza della volontà di evitare si configurerebbe solo qualora la volontà stessa<br />
emergesse alla luce delle modalità tramite le quali fosse posta in essere la condotta.<br />
D’altra parte, si configurerebbe il dolo nel caso in cui l’agente, avendo previsto anche<br />
solo la mera possibilità di realizzazione dell’evento, non si fosse attivato<br />
nell’adozione di contromisure volte ad evitarlo, o a ridurne il rischio 195 . Il tutto a<br />
prescindere dal grado di probabilità della realizzazione dell’evento che sia oggetto di<br />
previsione.<br />
Autorevole dottrina italiana ha puntualmente osservato che tale teoria manifesta<br />
un primo limite nella concezione del comportamento adottato dall’agente al fine di<br />
evitare l’evento come oggettivizzazione del dolo, e non come mero indicatore dei<br />
processi psichici sottotesi al comportamento stesso 196 : l’adozione di contromisure<br />
volte ad evitare l’evento, in effetti, potrà certamente essere un indizio a favore della<br />
193 In questo senso G. CERQUETTI, Il dolo, 181, 182.<br />
194 La teoria in questione è riportata da S. CANESTRARI, op. ult. cit., 41-42. In particolare viene<br />
analizzata la teoria esposta da A. KAUFFMANN, Der dolus eventualis in Deliktsaufbau. Die<br />
Auswirkungen der Handlungs- und der Schuldlehre auf die Vorsatzgrense, in ZStW, 1958, 64 ss. Sullo<br />
stesso argomento anche G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 117.<br />
195 S. CANESTRARI, op. loc. ult. cit.<br />
196 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 42-43.<br />
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