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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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appresentazione) sulle diverse soglie di percentuale di probabilità: il che è<br />

assolutamente infrequente 182 .<br />

Un’ulteriore critica alla teoria della probabilità è data, ancora una volta<br />

(analogamente a quanto rilevato con riferimento alla teoria della possibilità), dal<br />

mancato riferimento al requisito volitivo che, nell’ordinamento italiano, è<br />

espressamente prescritto dal legislatore ai fini della configurazione del dolo, ed<br />

espressamente escluso ai fini della colpa 183 .<br />

Parte della dottrina tedesca ha, peraltro, tentato di introdurre correttivi alla teoria<br />

della probabilità, sostenendo che si avrebbe dolo eventuale nel caso in cui il soggetto<br />

agente si fosse rappresentato la produzione, tramite la propria condotta, di un<br />

pericolo concreto per un bene giuridico, nonché un quantum di fattori causali tale da<br />

generare un rischio da prendere sul serio 184 : tale ricostruzione non appare<br />

soddisfacente sul piano sostanziale 185 , oltre ad esporsi a critiche simili a quelle<br />

mosse relativamente ai correttivi tentati con riguardo alla teoria della possibilità (non<br />

si comprenderebbe per quale ragione la colpa cosciente dovrebbe escludere la<br />

rappresentazione concreta del pericolo).<br />

È il caso di rilevare che anche Marcello Gallo, pur aderendo in linea di massima<br />

alla teoria della rappresentazione, critica negativamente la teoria della probabilità,<br />

ponendo l’accento sull’inadeguatezza del tentativo di identificare una distinzione di<br />

carattere meramente quantitativo fra elementi che, in effetti, sono qualitativamente<br />

diversi, oltre che sulla difficoltà nella quale incorrerebbe l’organo giudicante<br />

nell’individuare la soglia che debba fungere da spartiacque tra possibilità e<br />

probabilità 186 .<br />

Nondimeno, vanno evidenziati i rischi connessi all’accoglimento di impostazioni<br />

di questo genere (cioè basate su una distinzione di carattere meramente quantitativo<br />

fra dolo eventuale e colpa cosciente, ed in considerazione del solo profilo intellettivo,<br />

con attribuzione di rilevanza marginale o nulla al profilo volitivo), con particolare<br />

riferimento al versante processuale ed alla prova dell’elemento soggettivo: poiché<br />

tale prova si basa necessariamente su regole d’esperienza – stante l’impossibilità di<br />

svolgimento di un’indagine diretta sui processi psichici del soggetto –, l’adesione alla<br />

teoria della probabilità amplifica il pericolo di ricorso a presunzioni di dolo, ovvero di<br />

configurazione di dolus in re ipsa, in ipotesi in cui il soggetto avesse agito in<br />

presenza di oggettive probabilità medio – elevate di verificazione dell’evento<br />

lesivo 187 . Il ricorso a schemi presuntivi, invero, è ritenuto inammissibile da autorevole<br />

dottrina, la quale sottolinea che il dolo debba essere inteso come “coscienza” e<br />

“volontà” effettive e reali: ragion per cui tali componenti strutturali del dolo stesso<br />

debbano essere oggetto di effettivo accertamento; se, quindi, da un lato è ammesso<br />

il ricorso a regole d’esperienza (dato che, altrimenti, la prova del dolo diverrebbe una<br />

probatio diabolica), dall’altro è da escludere l’ammissibilità del ricorso a presunzioni<br />

di dolo 188 . Ulteriore rischio connesso a quanto appena esposto è quello di una<br />

182 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 34.<br />

183 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 34 – 35.<br />

184 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 34.<br />

185 S. CANESTRARI, op. loc. ult. cit.<br />

186 M. GALLO, Il dolo, 216 – 217.<br />

187 Cfr. G. LATTANZI – E. LUPO, op. cit., 328.<br />

188 In questo senso, chiaramente, G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., 367 – 368. Gli Autori, tra<br />

l’altro, rigettano espressamente l’orientamento giurisprudenziale il quale tende a presumere il dolo,<br />

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