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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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inconcepibile nell’ottica di un diritto penale costituzionalmente orientato e basato sul<br />

principio di personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.) 170 .<br />

Un ulteriore tentativo di correzione della teoria della possibilità è stato effettuato<br />

nell’ambito della dottrina d’oltralpe, in particolare da parte di Shmidhauser:<br />

l’impostazione da questi sostenuta prevede che debba configurarsi dolo eventuale<br />

qualora l’agente abbia consapevolezza della concreta pericolosità di lesione di un<br />

bene giuridico, mentre si avrebbe colpa cosciente nel caso in cui la consapevolezza<br />

dell’agente riguardi una astratta pericolosità insita nella condotta tenuta 171 .<br />

Sennonché, neppure tale sviluppo teorico risulta convincente, in quanto non si<br />

comprenderebbe in base a quale fondamento la colpa cosciente non debba<br />

richiedere la piena conoscenza della concreta pericolosità della condotta 172 ; peraltro<br />

è stato osservato che, qualora si richiedesse per la colpa cosciente soltanto la<br />

consapevolezza della mera pericolosità astratta della condotta, si giungerebbe a<br />

configurare colpa cosciente in ogni ipotesi in cui sia realizzato un reato colposo<br />

nell’abito di attività astrattamente pericolose 173 . Non risulta convincente neppure<br />

l’interpretazione della teoria in questione in base alla quale i caratteri di concretezza<br />

o astrattezza andrebbero riferiti non già al contesto in cui il soggetto realizzi la<br />

condotta, bensì all’evento lesivo derivante dalla condotta stessa: tale impostazione<br />

non risulterebbe decisiva, in particolare, ai fini dell’inquadramento della colpa con<br />

previsione, dato che nella maggior parte dei casi sussiste un legame inscindibile fra<br />

previsione astratta dell’evento e consapevolezza della pericolosità astratta della<br />

condotta; inoltre, una ricostruzione di questo genere risulterebbe in contraddizione<br />

con le principali e moderne teorie inerenti la colpa, le quali valorizzano in misura<br />

sempre maggiore il nesso fra violazione di regole cautelari ed evento lesivo<br />

concretamente realizzato 174 .<br />

170 Considerazioni conformi sono sviluppate da E. DI SALVO, op. ult. cit., 1939 - 1940:<br />

“[…]l’imputazione alla volontà del reo dell’intero ventaglio di accadimenti riconducibili eziologicamente<br />

al suo operato e da lui previsti – quale che sia il grado di probabilità con cui, nel suo orizzonte<br />

previsionale, essi si siano profilati – non sembra potersi effettuare se non a prezzo di una<br />

degradazione del dolo a mera fictio juris”. Emblematici sono, inoltre, gli esempi addotti dall’Autore al<br />

fine di porre in evidenza quella che sarebbe l’eccessiva dilatazione della sfera della responsabilità per<br />

dolo a scapito della sfera della preterintenzione: “Si pensi ancora al caso di chi, trovandosi su un<br />

sentiero accidentato e disseminato di pietre, dia, nel contesto di un alterco, una spinta ad altra<br />

persona. L’eventualità che il soggetto passivo, a seguito della spinta, perda l’equilibrio e cada su una<br />

pietra, procurandosi lesioni al cranio che ne provochino la morte, non è certamente tale da poter<br />

essere prevista dal reo in termini di certezza o di elevata probabilità. Tuttavia essa, appartenendo<br />

comunque all’ambito del concretamente accadibile – e non certo del remoto –, non può non essersi<br />

affacciata nella mente del reo. […] dovrebbe pervenirsi alla conclusione, evidentemente incongrua,<br />

che, essendosi l’evento-morte prospettato come possibile, nell’ottica dell’agente, questi dovrebbe<br />

rispondere di omicidio volontario a titolo di dolo eventuale, e non di omicidio preterintenzionale.”<br />

171 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 37.<br />

172 S. CANESTRARI, op. loc. ult. cit. Rilievi analoghi sono esposti da G. DE FRANCESCO, Dolo<br />

eventuale e colpa cosciente, 122; l’Autore cita a sua volta C. ROXIN, Zur Abgrenzung von bedingtem<br />

Vorsatz und bewusster Fahrlassigkeit, in JuS, 1964, 53 ss, ripubblicato su Strafrechtliche<br />

Grundlagenprobleme, 1973, 230; viene addotto, in particolare, l’esempio del guidatore che effettui una<br />

pericolosissima manovra di sorpasso: egli potrà certamente rappresentarsi il rischio concreto<br />

connesso alla sua azione e ritenere, del resto, di poterlo evitare, seppur “per superficialità, per<br />

avventatezza, per spavalda fiducia nelle proprie doti di guidatore”.<br />

173 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 38.<br />

174 S. CANESTRARI, op. loc. ult. cit.<br />

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