DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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cosciente 165 . In altre occasioni, la Cassazione ha addirittura evidenziato, su questa<br />
stessa linea, che il limite del dolo eventuale (e, quindi, l’inquadramento della colpa<br />
cosciente) sia dato dalla certezza che gli eventi, i quali siano oggetto di<br />
rappresentazione da parte dell’agente, non si verificheranno 166 ; non pare una<br />
forzatura eccessiva ritenere che, se si accogliesse una impostazione di questo<br />
genere, per cui ai fini della realizzazione di fattispecie con colpa cosciente sarebbe<br />
necessaria la certezza di non verificazione dell’evento, ne conseguirebbe che la<br />
semplice rappresentazione della possibilità di realizzazione dello stesso dovrebbe<br />
edificare il dolo eventuale: tale assetto risulterebbe del tutto conforme alla teoria della<br />
possibilità. Per quanto si tenti di inquadrare comunque, in una ricostruzione di questo<br />
tipo, un profilo volitivo, il rischio di configurazione di un dolus in re ipsa, per il solo<br />
fatto che il soggetto abbia agito nonostante la previsione dell’evento, permane.<br />
Ritornando al “correttivo” apportato da Marcello Gallo alla teoria della possibilità,<br />
relativamente ad esso sono state mosse varie critiche. In primo luogo, ancora una<br />
volta, si osserva il fatto che il tenore letterale dell’art. 61 n. 3 c.p. (“nonostante la<br />
previsione”) dovrebbe implicare la persistenza della previsione dell’evento al<br />
momento in cui si concretizzi la condotta, con esclusione – giocoforza – della<br />
rilevanza della “rappresentazione negativa” alla quale fa riferimento Gallo 167 : il<br />
passaggio dal giudizio sulla possibilità della verificazione dell’evento a quello sulla<br />
esclusione di tale possibilità comporta il venir meno della rappresentazione positiva<br />
dell’evento stesso, richiesta dall’art. 61 n. 3 c.p., e configura una concezione della<br />
colpa cosciente che risulta non compatibile con il tenore letterale della relativa norma<br />
di riferimento del codice penale 168 . Si è puntualmente osservato che la “previsione<br />
negativa”, se da un lato è incompatibile con il dolo, dall’altro non si armonizza<br />
neppure con la colpa cosciente: è sufficiente ad escludere il primo, ma non è<br />
sufficiente ad affermare la seconda (è – anzi – incompatibile con la stessa) 169 . In<br />
secondo luogo, un’applicazione della teoria della possibilità elaborata nei termini<br />
suddetti condurrebbe ad un eccessivo ampliamento della sfera di attribuzione della<br />
responsabilità per dolo, a scapito delle sfere della responsabilità colposa e<br />
preterintenzionale: si giungerebbe, infatti, a sussumere nell’ambito del dolo qualsiasi<br />
evento previsto dall’agente ed eziologicamente connesso alla sua condotta, anche in<br />
ipotesi di previsione di probabilità medio – bassa, o di mera possibilità; il che risulta<br />
165<br />
Cass. Pen., Sez. V, 10 febbraio 2009, n. 13083, in Arch. giur. circol. e sinistri, 2009, 6, 516.<br />
166<br />
Cass. Pen., Sez. I, 17 marzo 1980, in C.E.D. Cass., n. 145219, a sua volta richiamata da E.<br />
DI SALVO, op. ult. cit., 1935, nota (8).<br />
167<br />
S. PROSDOCIMI, Dolus eventualis, 28. In senso concorde anche E. DI SALVO, op. ult. cit.,<br />
1944.; G. DE FRANCESCO, Dolo eventuale e colpa cosciente, 136.<br />
168<br />
Osservazioni di questo genere, peraltro, erano già state effettuate da Giacomo Delitalia. Si fa<br />
riferimento, in particolare, a G. DELITALIA, Dolo eventuale e colpa cosciente, in Annuario<br />
dell’Università Cattolica del S. Cuore, Milano, 1932, ora in Diritto penale. Raccolta degli scritti, vol. I,<br />
Milano, Giuffrè, 1976, 433 ss. Ai fini che qui interessano risulta particolarmente significativo il<br />
seguente estratto: “Quando […] l’agente, pur essendo consapevole della pericolosità astratta<br />
dell’azione, ritiene in conseguenza di un giudizio alogico, e perciò appunto colpevole, che nel singolo<br />
caso il risultato non si avrà a verificare, non è possibile parlare di dolo. Ma non è forse neppure il caso<br />
di parlare di colpa cosciente, perché, in questi casi, la coscienza della pericolosità dell’azione è stata<br />
sopraffatta dal convincimento che, in quella singola ipotesi, il risultato non avesse a verificarsi, e tanto<br />
vale non prevedere un effetto quanto prevedere che l’effetto non si verifichi.”<br />
169<br />
G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 137.<br />
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