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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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coscienza, e sostituendo l’iniziale rappresentazione della possibilità di verificazione<br />

dell’evento con la convinzione che “l’evento non si verificherà”. Qualora, dunque,<br />

venga realizzato un evento penalmente rilevante, originariamente previsto come<br />

possibile, sussisterebbe colpa cosciente allorquando l’atteggiamento psicologico<br />

dell’agente fosse stato interessato dal passaggio da una rappresentazione generica<br />

relativa alla possibilità di realizzazione del reato, ad una previsione concreta e<br />

negativa in merito alla realizzazione del reato stesso, comportando la convinzione<br />

che il fatto (originariamente previsto come possibile) non si sarebbe verificato 162 .<br />

Ritornando, quindi, sul versante del dolo, sarà possibile l’imputazione per dolo<br />

eventuale nel caso in cui l’agente si fosse determinato a realizzare la condotta in<br />

presenza della rappresentazione della mera possibilità di verificazione dell’evento –<br />

quand’anche si tratti di evento non intenzionalmente perseguito – ed allorché tale<br />

rappresentazione non fosse stata sostituita da una “rappresentazione negativa” nei<br />

termini suddetti: in questo caso, la rimproverabilità del comportamento del soggetto<br />

non risiede nella leggerezza della condotta, bensì sul fatto che il soggetto stesso<br />

abbia agito nonostante la previsione della possibilità di realizzazione di un illecito<br />

penale 163 .<br />

In giurisprudenza, peraltro, sono rilevabili numerose sentenze che, pur<br />

contemplando il criterio dell’ “accettazione del rischio” (e non la teoria della possibilità<br />

intesa in senso stretto), riecheggiano la ricostruzione prospettata da Gallo per quanto<br />

concerne la descrizione della colpa cosciente, la quale si avrebbe qualora l’agente<br />

abbia posto in essere la condotta trovandosi in una situazione psichica caratterizzata<br />

dalla rimozione della previsione positiva dell’evento, o dalla sicura fiducia che esso<br />

non si sarebbe verificato. In questo senso, ad esempio, si è affermata in un caso<br />

specifico la colpa cosciente in capo ad un soggetto sieropositivo, il quale aveva<br />

contagiato la moglie tramite rapporti sessuali non protetti, nonostante egli fosse<br />

consapevole del proprio stato di sieropositività, nonché delle modalità di contagio:<br />

secondo i giudici di legittimità, l’imputato, a causa del suo modesto livello culturale,<br />

ed in considerazione del fatto che lui stesso avesse per anni goduto di condizioni di<br />

salute sommariamente buone, avrebbe rimosso psicologicamente l’eventualità del<br />

contagio e della conseguente possibilità di decesso della moglie (il contagio aveva in<br />

effetti, nel caso specifico, condotto al decesso della vittima); il tutto avrebbe, quindi,<br />

escluso l’elemento volitivo necessario ai fini della sussistenza del dolo, inquadrando<br />

invece la colpa aggravata dalla previsione dell’evento 164 . Ancora, si potrebbe fare<br />

riferimento all’esempio dell’automobilista, il quale conduca in modo imprudente e<br />

spericolato un’autovettura agendo, tuttavia, nella convinzione che non si<br />

verificheranno eventi lesivi a causa di tale tipo di condotta, confidando sulle proprie<br />

abilità di guidatore: anche in casi di questo genere è stata configurata la colpa<br />

162 Fornisce un’ottima spiegazione della teoria in questione, pur non condividendola, E. DI<br />

SALVO, Dolo eventuale e colpa cosciente, 1935, ove si adduce, tra l’altro, l’esempio del soggetto il<br />

quale lanci una pietra contro un gruppo di persone che lo abbiano provocato, prevedendo la possibilità<br />

di causare effetti lesivi e colpendo effettivamente una di esse: si avrebbe dolo eventuale nell’ipotesi in<br />

cui l’agente non fosse giunto ad escludere la possibilità di ferimento, mentre si configurerebbe colpa<br />

cosciente qualora l’agente avesse posto in essere la condotta nella convinzione di non ferire nessuno,<br />

confidando nella propria abilità.<br />

163 M. GALLO, op. loc. ult. cit.<br />

164 Cass. Pen., Sez. I, 14 giugno 2001, n. 30425, in dejure.giuffre.it. Relativamente ad essa si<br />

veda anche E. DI SALVO, Dolo eventuale e colpa cosciente, 1933 – 1934.<br />

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