DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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formulazioni probabilmente più esaustive (ad esempio quella prospettata da Marcello<br />
Gallo), ricade in contrasto con la descrizione normativa della colpa con previsione<br />
ricavabile dall’art. 61 n. 3 c.p.; la teoria della probabilità, d’altra parte, giunge ad<br />
inquadrare una distinzione di carattere meramente quantitativo fra dolo eventuale e<br />
colpa cosciente, con la conseguenza che si dovrebbe ricorrere – volendo accogliere<br />
la teoria in questione – a valutazioni di tipo statistico ai fini della differenziazione fra<br />
le due categorie di elemento soggettivo di cui si sta trattando: conseguenza ritenuta<br />
inadeguata da gran parte della dottrina 154 . Il tutto tralasciando il fatto – per nulla di<br />
secondo piano – che in entrambi i casi verrebbe relegata, se non eliminata,<br />
l’importanza dell’elemento volitivo, dal legislatore invece espressamente richiesto ai<br />
fini del dolo, ed espressamente escluso ai fini della colpa.<br />
Per quanto concerne la teoria della possibilità, essa postula una distinzione fra<br />
dolo eventuale e colpa cosciente basata sull’assunto che il primo sarebbe integrato<br />
alla luce della sola sussistenza dell’elemento rappresentativo: la rappresentazione<br />
della possibilità di verificazione dell’evento risulterebbe, quindi, sufficiente ai fini della<br />
configurazione del dolo eventuale; il che, tuttavia, condurrebbe alla esclusione della<br />
categoria della colpa “con previsione” 155 : se si concepisce il dolo eventuale come<br />
integrato in base alla sola rappresentazione della possibilità di verificazione<br />
dell’evento, la colpa diviene incompatibile con la previsione (questa darebbe luogo,<br />
infatti, al dolo). Già in base a queste prime osservazioni, risulta una evidente<br />
discrepanza tra la concezione fatta propria dalla teoria della possibilità e il<br />
fondamento normativo della colpa cosciente: l’art 61, n. 3, c.p., prospettando quale<br />
circostanza aggravante comune per i delitti colposi il fatto di aver agito “nonostante la<br />
previsione dell’evento”, ammette la configurazione di una categoria di colpa che sia<br />
caratterizzata effettivamente dall’elemento della previsione 156 . Inoltre, appare<br />
quantomeno arbitrario trascurare il requisito della volontà, espressamente richiesto<br />
come elemento strutturale del dolo (art. 43, comma 1, alinea 1, c.p.) ed<br />
espressamente escluso ai fini della colpa (art. 43, comma 1, alinea 3, c.p.) 157 : la<br />
rappresentazione della possibilità di verificazione dell’evento, seppur concreta, non è<br />
di per sé sufficiente a fondare automaticamente la volizione, e non deve condurre<br />
all’utilizzo di disinvolte equazioni fra componente intellettiva e componente<br />
volitiva 158 .<br />
154<br />
Vari Autori concordano nel ritenere che, al più, il criterio basato sulla probabilità possa<br />
essere utilizzato al fine di trarre elementi indizianti per la qualificazione dell’elemento soggettivo. Fra<br />
questi, S. CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, 35; S. PROSDOCIMI, Dolus eventualis, 44.<br />
Coerentemente, del resto, si tende a sottolineare il fatto che dolo e colpa siano, in effetti, elementi<br />
qualitativamente diversi: dal che l’inadeguatezza di una distinzione di carattere puramente quantitativo<br />
fra essi (e, quindi, dell’attribuzione di carattere decisivo, e non limitato alla sola valenza indiziante, ad<br />
aspetti di carattere quantitativo). In quest’ultimo senso, tra gli altri, G. LICCI, Dolo eventuale, in Riv. it.<br />
dir. e proc. pen., 1990, 4, 1505.<br />
155<br />
S. CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, 36.<br />
156<br />
S. CANESTRARI, op. ult. cit., 38.<br />
157<br />
Cfr. G. FORTE, Dolo eventuale tra divieto di interpretazione analogica ed incostituzionalità,<br />
in Riv. it. dir. e proc. pen., 2000, 2, 829 – 830, ove si evidenzia che l’attuale art. 43 c.p. incentri la<br />
nozione di dolo proprio sul requisito della volontà; il che si ricaverebbe anche, in negativo,<br />
considerando la definizione di “delitto colposo”.<br />
158<br />
S. CANESTRARI, op. ult. cit., 34, ove l’Autore esprime le proprie osservazioni con riferimento<br />
specifico alla teoria della probabilità: tuttavia, si tratta di osservazioni chiaramente valide anche con<br />
riferimento alla teoria della possibilità, in quanto in entrambi i casi viene in rilievo una eccessiva<br />
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