31.05.2013 Views

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

formulazioni probabilmente più esaustive (ad esempio quella prospettata da Marcello<br />

Gallo), ricade in contrasto con la descrizione normativa della colpa con previsione<br />

ricavabile dall’art. 61 n. 3 c.p.; la teoria della probabilità, d’altra parte, giunge ad<br />

inquadrare una distinzione di carattere meramente quantitativo fra dolo eventuale e<br />

colpa cosciente, con la conseguenza che si dovrebbe ricorrere – volendo accogliere<br />

la teoria in questione – a valutazioni di tipo statistico ai fini della differenziazione fra<br />

le due categorie di elemento soggettivo di cui si sta trattando: conseguenza ritenuta<br />

inadeguata da gran parte della dottrina 154 . Il tutto tralasciando il fatto – per nulla di<br />

secondo piano – che in entrambi i casi verrebbe relegata, se non eliminata,<br />

l’importanza dell’elemento volitivo, dal legislatore invece espressamente richiesto ai<br />

fini del dolo, ed espressamente escluso ai fini della colpa.<br />

Per quanto concerne la teoria della possibilità, essa postula una distinzione fra<br />

dolo eventuale e colpa cosciente basata sull’assunto che il primo sarebbe integrato<br />

alla luce della sola sussistenza dell’elemento rappresentativo: la rappresentazione<br />

della possibilità di verificazione dell’evento risulterebbe, quindi, sufficiente ai fini della<br />

configurazione del dolo eventuale; il che, tuttavia, condurrebbe alla esclusione della<br />

categoria della colpa “con previsione” 155 : se si concepisce il dolo eventuale come<br />

integrato in base alla sola rappresentazione della possibilità di verificazione<br />

dell’evento, la colpa diviene incompatibile con la previsione (questa darebbe luogo,<br />

infatti, al dolo). Già in base a queste prime osservazioni, risulta una evidente<br />

discrepanza tra la concezione fatta propria dalla teoria della possibilità e il<br />

fondamento normativo della colpa cosciente: l’art 61, n. 3, c.p., prospettando quale<br />

circostanza aggravante comune per i delitti colposi il fatto di aver agito “nonostante la<br />

previsione dell’evento”, ammette la configurazione di una categoria di colpa che sia<br />

caratterizzata effettivamente dall’elemento della previsione 156 . Inoltre, appare<br />

quantomeno arbitrario trascurare il requisito della volontà, espressamente richiesto<br />

come elemento strutturale del dolo (art. 43, comma 1, alinea 1, c.p.) ed<br />

espressamente escluso ai fini della colpa (art. 43, comma 1, alinea 3, c.p.) 157 : la<br />

rappresentazione della possibilità di verificazione dell’evento, seppur concreta, non è<br />

di per sé sufficiente a fondare automaticamente la volizione, e non deve condurre<br />

all’utilizzo di disinvolte equazioni fra componente intellettiva e componente<br />

volitiva 158 .<br />

154<br />

Vari Autori concordano nel ritenere che, al più, il criterio basato sulla probabilità possa<br />

essere utilizzato al fine di trarre elementi indizianti per la qualificazione dell’elemento soggettivo. Fra<br />

questi, S. CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, 35; S. PROSDOCIMI, Dolus eventualis, 44.<br />

Coerentemente, del resto, si tende a sottolineare il fatto che dolo e colpa siano, in effetti, elementi<br />

qualitativamente diversi: dal che l’inadeguatezza di una distinzione di carattere puramente quantitativo<br />

fra essi (e, quindi, dell’attribuzione di carattere decisivo, e non limitato alla sola valenza indiziante, ad<br />

aspetti di carattere quantitativo). In quest’ultimo senso, tra gli altri, G. LICCI, Dolo eventuale, in Riv. it.<br />

dir. e proc. pen., 1990, 4, 1505.<br />

155<br />

S. CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, 36.<br />

156<br />

S. CANESTRARI, op. ult. cit., 38.<br />

157<br />

Cfr. G. FORTE, Dolo eventuale tra divieto di interpretazione analogica ed incostituzionalità,<br />

in Riv. it. dir. e proc. pen., 2000, 2, 829 – 830, ove si evidenzia che l’attuale art. 43 c.p. incentri la<br />

nozione di dolo proprio sul requisito della volontà; il che si ricaverebbe anche, in negativo,<br />

considerando la definizione di “delitto colposo”.<br />

158<br />

S. CANESTRARI, op. ult. cit., 34, ove l’Autore esprime le proprie osservazioni con riferimento<br />

specifico alla teoria della probabilità: tuttavia, si tratta di osservazioni chiaramente valide anche con<br />

riferimento alla teoria della possibilità, in quanto in entrambi i casi viene in rilievo una eccessiva<br />

29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!