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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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nell’ottica dell’inquadramento del dolo, è il fatto che la modificazione del mondo<br />

esterno sia “volontaria” nel senso che sia “orientata ad uno scopo/fine ultimo”; non è,<br />

invece, necessario che l’effetto dannoso coincida effettivamente con il fine ultimo<br />

perseguito (ma è necessario, ai fini del dolo, che l’effetto provocato sia conforme al<br />

fine ultimo, e non contrario) 141 . L’evento è quindi “voluto” anche qualora non coincida<br />

lo scopo remoto o fine ultimo intenzionalmente perseguito, purché sia orientato a tale<br />

scopo remoto o fine ultimo.<br />

Del resto è stato osservato che, qualora si interpretasse come oggetto della<br />

volontà il solo evento intenzionalmente perseguito, verrebbe a delinearsi un sistema<br />

ricavabile dall’art. 43 nell’ambito del quale, da un lato, gli eventi preveduti ed<br />

intenzionalmente perseguiti ricadrebbero nella sfera del dolo; dall’altro, gli eventi<br />

preveduti ma non intenzionalmente perseguiti ricadrebbero nella sfera della colpa;<br />

mentre, gli eventi preveduti ma non intenzionalmente perseguiti resterebbero non<br />

classificabili né come dolosi né come colposi 142 : conclusione che dovrebbe ritenersi<br />

non conforme ad un sistema concepito come completo 143 . La relazione del<br />

Guardasigilli Alfredo Rocco, peraltro, confermerà l’accezione di “intenzione” come<br />

“qualificazione” della volontà: sicché, in base ad essa, il reato è doloso allorché<br />

l’evento “si adegua all’intento” 144 .<br />

Per quanto attiene alla questione relativa alla categoria della colpa con<br />

previsione, i commissari Marciano e Ferri sostenevano che essa integrasse, in realtà,<br />

una forma di dolo eventuale; il primo, in particolare, proponeva come soluzioni<br />

alternative l’eliminazione dell’inciso “anche se preveduto” dalla formula che definiva il<br />

delitto colposo ovvero, qualora si fosse mantenuto l’inciso, la distinzione fra colpa<br />

con previsione e colpa senza previsione 145 . Questioni più o meno analoghe si<br />

riproponevano in sede di Commissione parlamentare, laddove il Presidente della<br />

stessa, Mariano D’Amelio, rilevava l’incompatibilità fra previsione dell’evento e<br />

colpa 146 , nel senso che la previsione avrebbe – a suo parere – escluso la colpa e<br />

configurato il dolo: ma ad obiezioni di questo genere replicava il Ministro<br />

Guardasigilli, il quale osservava che la previsione non potesse implicare<br />

automaticamente la volontà, ribadendo la necessità di distinzione fra dolo e colpa<br />

principalmente sull’elemento volitivo 147 .<br />

In conclusione, è opportuno fare riferimento alla teoria sul dolo elaborata da<br />

Alfredo De Marsico, la quale sostanzialmente giunge a negare il dolo eventuale. Il<br />

punto di partenza dello sviluppo argomentativo dell’Autore in questione è la<br />

considerazione della necessità di individuare i rapporti fra rappresentazione e volontà<br />

e, più precisamente, di stabilire il quantum di rappresentazione necessario a dare<br />

141 G. CERQUETTI, op. cit., 160 – 161.<br />

142 G. CERQUETTI, op. cit., 158.<br />

143 G. CERQUETTI, op. loc. cit.<br />

144 G. CERQUETTI, op. cit., 164.<br />

145 G. CERQUETTI, op. cit., 154 – 155. Viene riportato tra l’altro l’esempio, addotto da Marciano,<br />

relativo al cacciatore il quale, intendendo sparare ad un uccello poggiato su un ramo, constati che<br />

sulla stessa traiettoria vi sia un uomo, e non si astenga dallo sparare pur avendo previsto che, oltre<br />

all’uccello, avrebbe colpito anche l’uomo. L’esempio in questione tende ad evidenziare la differenza<br />

sostanziale fra l’ipotesi oggetto dell’esempio e il caso di chi, invece, adotti un comportamento<br />

imprudente in assenza di previsione: nel primo caso, vi sarebbe “direzione di volontà in rapporto<br />

all’evento”, essendo il reo “rimasto indifferente dinanzi alla conseguenza preveduta”.<br />

146 G. CERQUETTI, op. cit., 171.<br />

147 G. CERQUETTI, op. cit., 173.<br />

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