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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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6. Il dibattito nei lavori preparatori al codice penale sul criterio di imputazione<br />

per la realizzazione di eventi non intenzionali<br />

Un breve excursus relativo ai lavori preparatori del codice Rocco risulta di<br />

particolare interesse ai fini della comprensione della portata che i compilatori del<br />

codice abbiano inteso conferire alle definizioni rispettive di “delitto doloso” e “delitto<br />

colposo” di cui all’attuale art. 43 c.p. (art. 46 del Progetto preliminare).<br />

Due, nello specifico, i nodi emergenti: un primo di essi incentrato sul concetto di<br />

“intenzione”, nonché sui rapporti fra “intenzione” e “volontà” e, conseguentemente,<br />

sulla rilevanza, ai fini del dolo, della realizzazione di eventi non intenzionalmente<br />

presi di mira; un secondo incentrato principalmente sulla “colpa con previsione” e<br />

sulla distinzione di tale categoria rispetto al dolo.<br />

È possibile, anzitutto, fare riferimento all’intervento di Arturo Rocco nell’ambito<br />

della seduta della Commissione ministeriale per il Progetto preliminare dell’11 marzo<br />

1928 138 , dal quale si evince in primo luogo l’adesione, da parte sua, alla teoria della<br />

volontà: il dolo richiederebbe, quindi, tanto la previsione dell’evento, quanto la<br />

volontà di realizzazione dello stesso, e la volontà presupporrebbe a sua volta la<br />

rappresentazione; peraltro, l’ “intenzione” viene concepita come “volontà tendente ad<br />

uno scopo”; in base a tale impostazione, ciò che assume rilevanza ai fini della<br />

distinzione fra dolo, colpa e preterintenzione è il rapporto fra l’effetto realizzato e<br />

l’intento: si avrà dolo qualora l’effetto realizzato (cioè l’evento) sia conforme<br />

all’intento (secondo l’intenzione); colpa, qualora l’effetto realizzato sia contro l’intento<br />

(contro l’intenzione; non senza intenzione, dal momento che anche la condotta<br />

colposa è caratterizzata da una intenzione la quale, tuttavia, non coincide con<br />

l’evento dannoso); preterintenzione, qualora l’evento sia oltre (praeter) l’intenzione.<br />

Ad una prima analisi, una ricostruzione di questo genere potrebbe essere<br />

interpretata come negazione della configurabilità di responsabilità per dolo in<br />

relazione a condotte che abbiano provocato eventi non intenzionalmente perseguiti;<br />

tuttavia, se si considerano in modo logico – sistematico le argomentazioni effettuate<br />

da Arturo Rocco, in coordinazione, peraltro, anche con i rilievi dallo stesso effettuati<br />

quindici anni prima rispetto ai lavori preparatori del codice penale 139 , si può delineare<br />

una concezione la quale rende compatibile la formula “secondo l’intenzione” rispetto<br />

alla realizzazione di eventi non intenzionalmente perseguiti. All’interno dell’opera<br />

“L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale”, l’Autore concepisce il reato come<br />

consistente sempre in una azione umana (o inazione) la quale produca<br />

volontariamente una modificazione del mondo esterno; tale modificazione del mondo<br />

esterno consiste a sua volta in un risultato dannoso o pericoloso; del resto, la volontà<br />

non è mai sussistente di per sé stessa, ma è sempre caratterizzata da un oggetto, il<br />

quale costituisce il fine, scopo o movente della volontà 140 . In base a tali assunti, in<br />

sintesi, la realizzazione del reato si configura come azione (od omissione) umana la<br />

quale produca un effetto di modificazione del mondo esterno in modo volontario, cioè<br />

con condotta correlata ad uno scopo o fine ultimo: ciò che assume rilevanza,<br />

138<br />

Si fa riferimento, anche per i rilievi che seguono, ad estratti dell’intervento di Arturo Rocco<br />

nella seduta della Commissione ministeriale dell’11 marzo 1928, riportati testualmente anche da G.<br />

CERQUETTI, op. cit., 149 ss.<br />

139<br />

In Art. ROCCO, L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale, Torino, 1913, poi in Opere<br />

giuridiche, vol. I, Roma, 1932, 267 ss.<br />

140<br />

G. CERQUETTI, op. cit., 159 – 160, in analisi di Art. ROCCO, op. loc. cit.<br />

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