DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
caratterizzato da una decisione consapevole di attuazione di un processo causale in<br />
direzione della realizzazione dell’evento, la colpa cosciente sarebbe caratterizzata da<br />
un fenomeno psichico di erronea valutazione di quello che potrebbe essere il<br />
decorso causale 132 ; in altri termini, nell’ipotesi della colpa cosciente, l’agente si<br />
rappresenterebbe sì l’evento come possibile proiezione teleologica della propria<br />
condotta: tuttavia, incorrerebbe in un errore di valutazione del contesto complessivo<br />
attuale, il quale indurrebbe a sua volta ad una erronea percezione del possibile<br />
decorso causale; in casi di questo genere, mancando l’esatta rappresentazione del<br />
processo causale in direzione dell’offesa, la scelta di agire non potrebbe essere<br />
considerata come espressiva del requisito – ovviamente necessario ai fini del dolo –<br />
della volontà: l’agente non avrebbe deciso di operare in modo tale da provocare<br />
l’evento. Tuttavia – si osserva – anche tale ricostruzione non spiega comunque il<br />
trattamento aggravato di cui all’art 61 n. 3 133 , oltre al fatto che l’elemento dell’errore<br />
sul nesso causale, se da un lato può senz’altro essere catalogato come caratteristica<br />
descrittiva della colpa cosciente, dall’altro non può assurgere a criterio discretivo fra<br />
quest’ultima e il dolo eventuale 134 .<br />
A ben vedere, l’unica interpretazione la quale consente di individuare il<br />
fondamento del trattamento aggravato di cui all’art. 61 n. 3 consiste nella concezione<br />
della colpa con previsione come caratterizzata da una scelta di agire nonostante la<br />
consapevolezza del fine teleologico della norma cautelare che avrebbe dovuto<br />
essere, invece, rispettata nel caso specifico 135 : vale a dire che l’agente versa in colpa<br />
con previsione qualora si determini a porre in essere la condotta avendo<br />
effettivamente percepito la regola cautelare violata dalla condotta stessa, nonché il<br />
fine teleologico della regola cautelare; ciò che si rimprovera all’agente è, dunque, la<br />
scelta di agire in contrasto con il contenuto teleologico della regola cautelare<br />
trasgredita, del quale egli ha avuto effettiva percezione: dal che la giustificazione del<br />
trattamento aggravato rispetto alla colpa incosciente.<br />
D’altra parte, è stato anche evidenziato il fatto che la formula della “sicura<br />
fiducia che l’evento non si verificherà” o formule equivalenti siano in contrasto con il<br />
tenore letterale dell’art. 61 n. 3, il quale fa riferimento all’aver agito “nonostante la<br />
previsione dell’evento”: laddove il termine “nonostante”, indicando il permanere di un<br />
ostacolo che si dovrebbe imporre rispetto alla tenuta della condotta, implica la<br />
necessità della persistenza della previsione al momento della realizzazione della<br />
condotta stessa, ed esclude che tale previsione possa essere stata sostituita da una<br />
contro – previsione, o dalla previsione di un “non evento”; la norma fa riferimento,<br />
effettivamente, ad una rappresentazione positiva dell’evento, non ad una<br />
rappresentazione negativa, o del “non evento” 136 . Da tali considerazioni emerge la<br />
giustificazione del trattamento aggravato per la colpa con previsione: la previa<br />
rappresentazione dell’evento svela all’agente il rischio di produzione dell’evento<br />
stesso, e il fatto che egli agisca comunque rivela una più marcata adesione al fatto<br />
da parte del soggetto, legittimando una più gravosa risposta sanzionatoria 137 .<br />
132<br />
G. DE FRANCESCO, Dolo eventuale, dolo di pericolo, 5017 - 5019. ID., Dolo eventuale e<br />
colpa cosciente, 139 ss.<br />
133<br />
S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 27.<br />
134<br />
S. CANESTRARI, op. ult. cit., 81.<br />
135<br />
S. CANESTRARI, op. ult. cit., 80, 86 – 87.<br />
136<br />
S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 28 – 29.<br />
137<br />
S. PROSDOCIMI, op. ult. cit. 38 – 39.<br />
24