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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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caratterizzato da una decisione consapevole di attuazione di un processo causale in<br />

direzione della realizzazione dell’evento, la colpa cosciente sarebbe caratterizzata da<br />

un fenomeno psichico di erronea valutazione di quello che potrebbe essere il<br />

decorso causale 132 ; in altri termini, nell’ipotesi della colpa cosciente, l’agente si<br />

rappresenterebbe sì l’evento come possibile proiezione teleologica della propria<br />

condotta: tuttavia, incorrerebbe in un errore di valutazione del contesto complessivo<br />

attuale, il quale indurrebbe a sua volta ad una erronea percezione del possibile<br />

decorso causale; in casi di questo genere, mancando l’esatta rappresentazione del<br />

processo causale in direzione dell’offesa, la scelta di agire non potrebbe essere<br />

considerata come espressiva del requisito – ovviamente necessario ai fini del dolo –<br />

della volontà: l’agente non avrebbe deciso di operare in modo tale da provocare<br />

l’evento. Tuttavia – si osserva – anche tale ricostruzione non spiega comunque il<br />

trattamento aggravato di cui all’art 61 n. 3 133 , oltre al fatto che l’elemento dell’errore<br />

sul nesso causale, se da un lato può senz’altro essere catalogato come caratteristica<br />

descrittiva della colpa cosciente, dall’altro non può assurgere a criterio discretivo fra<br />

quest’ultima e il dolo eventuale 134 .<br />

A ben vedere, l’unica interpretazione la quale consente di individuare il<br />

fondamento del trattamento aggravato di cui all’art. 61 n. 3 consiste nella concezione<br />

della colpa con previsione come caratterizzata da una scelta di agire nonostante la<br />

consapevolezza del fine teleologico della norma cautelare che avrebbe dovuto<br />

essere, invece, rispettata nel caso specifico 135 : vale a dire che l’agente versa in colpa<br />

con previsione qualora si determini a porre in essere la condotta avendo<br />

effettivamente percepito la regola cautelare violata dalla condotta stessa, nonché il<br />

fine teleologico della regola cautelare; ciò che si rimprovera all’agente è, dunque, la<br />

scelta di agire in contrasto con il contenuto teleologico della regola cautelare<br />

trasgredita, del quale egli ha avuto effettiva percezione: dal che la giustificazione del<br />

trattamento aggravato rispetto alla colpa incosciente.<br />

D’altra parte, è stato anche evidenziato il fatto che la formula della “sicura<br />

fiducia che l’evento non si verificherà” o formule equivalenti siano in contrasto con il<br />

tenore letterale dell’art. 61 n. 3, il quale fa riferimento all’aver agito “nonostante la<br />

previsione dell’evento”: laddove il termine “nonostante”, indicando il permanere di un<br />

ostacolo che si dovrebbe imporre rispetto alla tenuta della condotta, implica la<br />

necessità della persistenza della previsione al momento della realizzazione della<br />

condotta stessa, ed esclude che tale previsione possa essere stata sostituita da una<br />

contro – previsione, o dalla previsione di un “non evento”; la norma fa riferimento,<br />

effettivamente, ad una rappresentazione positiva dell’evento, non ad una<br />

rappresentazione negativa, o del “non evento” 136 . Da tali considerazioni emerge la<br />

giustificazione del trattamento aggravato per la colpa con previsione: la previa<br />

rappresentazione dell’evento svela all’agente il rischio di produzione dell’evento<br />

stesso, e il fatto che egli agisca comunque rivela una più marcata adesione al fatto<br />

da parte del soggetto, legittimando una più gravosa risposta sanzionatoria 137 .<br />

132<br />

G. DE FRANCESCO, Dolo eventuale, dolo di pericolo, 5017 - 5019. ID., Dolo eventuale e<br />

colpa cosciente, 139 ss.<br />

133<br />

S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 27.<br />

134<br />

S. CANESTRARI, op. ult. cit., 81.<br />

135<br />

S. CANESTRARI, op. ult. cit., 80, 86 – 87.<br />

136<br />

S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 28 – 29.<br />

137<br />

S. PROSDOCIMI, op. ult. cit. 38 – 39.<br />

24

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