DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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appresentazione da parte dell’homo eiusdem conditionis et professionis 118 . Vero è<br />
che possano acquisire rilevanza anche le eventuali superiori conoscenze possedute<br />
dall’agente concreto: ma queste non compromettono il ruolo focale rivestito dal<br />
parametro dell’”agente modello” 119 . In effetti si osserva che, sul versante della colpa,<br />
il parametro dell’“agente modello” risponderebbe ad un’ottica di garanzia, per i<br />
consociati, di spazi di libertà di azione, in linea con il concetto di “rischio consentito”,<br />
nonché con il principio di affidamento 120 . D’altra parte, sei ci si muove sul versante<br />
del dolo, il giudizio di riconoscibilità dovrebbe essere effettuato, fondamentalmente,<br />
in base a parametri che si estendono fino a coincidere con la “miglior scienza ed<br />
esperienza del tempo”: si dovrebbe tenere conto sia della rappresentabilità da parte<br />
di un “osservatore esperto”, sia delle eventuali conoscenze ulteriori effettivamente<br />
possedute dall’agente concreto; il tutto con riferimento alle cognizioni empiriche<br />
generali del tempo 121 . Invero, non si comprenderebbero altrimenti le ragioni per il<br />
conferimento di rilevanza, sul piano della responsabilità dolosa, ad eventuali capacità<br />
o condizioni dell’agente le quali siano inferiori alla media 122 .<br />
5. La colpa cosciente e il trattamento aggravato ai sensi dell’art 61, n. 3., c.p.<br />
La categoria della colpa cosciente (che sarebbe più corretto definire “colpa con<br />
previsione”) suscita, in sé e per sé, meno problematiche rispetto al dolo eventuale:<br />
relativamente a quest’ultimo, infatti, mancano elementi normativi definitori e<br />
classificatori che ne costituiscano un fondamento univoco e certo; non così, invece,<br />
per la colpa cosciente 123 .<br />
Anzitutto, la definizione di “delitto colposo” di cui all’art. 43, comma 1 alinea 3,<br />
c.p., tramite l’inciso “anche se preveduto”, ammette la compatibilità della<br />
rappresentazione con la colpa: dal che risulta la configurabilità della colpa con<br />
rappresentazione 124 . In secondo luogo, l’art. 61, n. 3, c.p. prospetta, quale<br />
aggravante generica, “l’aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione<br />
dell’evento”: si tratta, chiaramente, di un ulteriore fondamento normativo della colpa<br />
con previsione 125 .<br />
Tralasciando, per il momento, il dettaglio delle questioni strettamente attinenti ai<br />
profili della distinzione fra dolo eventuale e colpa con previsione, è opportuno<br />
effettuare alcune precisazioni circa il trattamento aggravato prospettato dall’art. 61 n.<br />
3: si evidenzia, infatti, come parte della dottrina (anche d’oltralpe) abbia posto in<br />
dubbio la fondatezza, tanto nell’ottica di una prospettiva retributiva, quanto alla luce<br />
di una prospettiva preventiva, di un trattamento più gravoso – rispetto al trattamento<br />
accordato a chi agisca senza porsi alcun interrogativo – per il soggetto che, prima<br />
118 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 100.<br />
119 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 100 – 101.<br />
120 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 102.<br />
121 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 101.<br />
122 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 102.<br />
123 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 25.<br />
124 S. PROSDOCIMI, op. loc. ult. cit.<br />
125 S. PROSDOCIMI, op. loc. ult. cit.<br />
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