31.05.2013 Views

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

appresentazione da parte dell’homo eiusdem conditionis et professionis 118 . Vero è<br />

che possano acquisire rilevanza anche le eventuali superiori conoscenze possedute<br />

dall’agente concreto: ma queste non compromettono il ruolo focale rivestito dal<br />

parametro dell’”agente modello” 119 . In effetti si osserva che, sul versante della colpa,<br />

il parametro dell’“agente modello” risponderebbe ad un’ottica di garanzia, per i<br />

consociati, di spazi di libertà di azione, in linea con il concetto di “rischio consentito”,<br />

nonché con il principio di affidamento 120 . D’altra parte, sei ci si muove sul versante<br />

del dolo, il giudizio di riconoscibilità dovrebbe essere effettuato, fondamentalmente,<br />

in base a parametri che si estendono fino a coincidere con la “miglior scienza ed<br />

esperienza del tempo”: si dovrebbe tenere conto sia della rappresentabilità da parte<br />

di un “osservatore esperto”, sia delle eventuali conoscenze ulteriori effettivamente<br />

possedute dall’agente concreto; il tutto con riferimento alle cognizioni empiriche<br />

generali del tempo 121 . Invero, non si comprenderebbero altrimenti le ragioni per il<br />

conferimento di rilevanza, sul piano della responsabilità dolosa, ad eventuali capacità<br />

o condizioni dell’agente le quali siano inferiori alla media 122 .<br />

5. La colpa cosciente e il trattamento aggravato ai sensi dell’art 61, n. 3., c.p.<br />

La categoria della colpa cosciente (che sarebbe più corretto definire “colpa con<br />

previsione”) suscita, in sé e per sé, meno problematiche rispetto al dolo eventuale:<br />

relativamente a quest’ultimo, infatti, mancano elementi normativi definitori e<br />

classificatori che ne costituiscano un fondamento univoco e certo; non così, invece,<br />

per la colpa cosciente 123 .<br />

Anzitutto, la definizione di “delitto colposo” di cui all’art. 43, comma 1 alinea 3,<br />

c.p., tramite l’inciso “anche se preveduto”, ammette la compatibilità della<br />

rappresentazione con la colpa: dal che risulta la configurabilità della colpa con<br />

rappresentazione 124 . In secondo luogo, l’art. 61, n. 3, c.p. prospetta, quale<br />

aggravante generica, “l’aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione<br />

dell’evento”: si tratta, chiaramente, di un ulteriore fondamento normativo della colpa<br />

con previsione 125 .<br />

Tralasciando, per il momento, il dettaglio delle questioni strettamente attinenti ai<br />

profili della distinzione fra dolo eventuale e colpa con previsione, è opportuno<br />

effettuare alcune precisazioni circa il trattamento aggravato prospettato dall’art. 61 n.<br />

3: si evidenzia, infatti, come parte della dottrina (anche d’oltralpe) abbia posto in<br />

dubbio la fondatezza, tanto nell’ottica di una prospettiva retributiva, quanto alla luce<br />

di una prospettiva preventiva, di un trattamento più gravoso – rispetto al trattamento<br />

accordato a chi agisca senza porsi alcun interrogativo – per il soggetto che, prima<br />

118 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 100.<br />

119 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 100 – 101.<br />

120 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 102.<br />

121 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 101.<br />

122 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 102.<br />

123 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 25.<br />

124 S. PROSDOCIMI, op. loc. ult. cit.<br />

125 S. PROSDOCIMI, op. loc. ult. cit.<br />

22

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!