31.05.2013 Views

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

differenziazione fra dolo e colpa residuerebbe esclusivamente nell’elemento volitivo.<br />

Tutto ciò, come si è detto, è riferito alla fase del giudizio ex ante concernente<br />

l’illiceità del rischio creato tramite la condotta. Oltretutto, con riguardo al giudizio di<br />

prevedibilità, si è addirittura sostenuto che una lettura sistematica degli artt. 56 e 49<br />

cpv. c.p. dovrebbe costituire un fondamento a favore della teoria dell’imputazione<br />

oggettiva 113 : deporrebbe in questo senso il concetto di idoneità rilevabile all’interno<br />

dell’art. 49 cpv., concetto il quale dovrebbe essere considerato in modo unitario. In<br />

base a tale premessa, si approda alla conclusione per cui l’ “idoneità” dovrebbe<br />

essere caratteristica essenziale anche ai fini dell’inquadramento della responsabilità<br />

dolosa per reato consumato; considerando, poi, l’ulteriore assunto in base al quale i<br />

giudizi di “prevedibilità” ed “idoneità” sarebbero parificati, si giunge agevolmente a<br />

sostenere l’analogia strutturale fra responsabilità per dolo e responsabilità per colpa<br />

anche sul piano dell’idoneità 114 .<br />

Ex post occorrerà, poi, un ulteriore giudizio, questa volta consistente nella<br />

verifica che l’evento effettivamente prodotto si configuri come concreta realizzazione<br />

del rischio illecito determinato dall’agente 115 : non potrà assumere rilevanza, quindi,<br />

qualsivoglia evento per il quale la condotta posta in essere dall’agente sia stata<br />

conditio sine qua non, ma assumerà rilevanza solo l’evento il quale sia effettivamente<br />

la realizzazione concreta del rischio non tollerato e connesso alla condotta.<br />

Effettuando un’applicazione della teoria dell’imputazione oggettiva sul versante<br />

del dolo eventuale, è possibile concludere che anche ai fini dell’inquadramento di tale<br />

forma di dolo occorrerà una previa valutazione attinente alla prevedibilità oggettiva<br />

dell’esito della condotta 116 . È stata osservata, inoltre, la necessità di sussistenza, ai<br />

fini della responsabilità per dolo, di una “pericolosità statistica dell’azione compiuta”,<br />

la quale non potrà comunque essere inferiore a quella che, in mancanza di volizione,<br />

sarebbe stata necessaria per il fondamento della responsabilità colposa: non<br />

potrebbe darsi, quindi, responsabilità per dolo eventuale (o comunque indiretto)<br />

laddove, in assenza del requisito della volontà e fermo restando gli ulteriori requisiti<br />

ai fini dell’imputazione per colpa, essa non configurerebbe un rischio corrispondente<br />

a quello di una analoga realizzazione colposa del medesimo evento 117 .<br />

A prescindere dai meriti riconosciuti alla teoria dell’imputazione oggettiva (dei<br />

quali si è già trattato), anche essa non è esente da critiche da parte degli esponenti<br />

della dottrina i quali evidenziano, invece, che la distinzione fra responsabilità dolosa<br />

e responsabilità colposa dovrebbe emergere anche sul piano oggettivo. In<br />

particolare, si pone l’accento sul fatto che il giudizio di prevedibilità non possa,<br />

effettivamente, essere sviluppato con modalità e tramite parametri identici sia<br />

nell’ipotesi di giudizio relativo a fattispecie dolosa, sia nell’ipotesi concernente<br />

fattispecie colposa. Nel dettaglio, il giudizio di riconoscibilità relativo ad ipotesi di<br />

colpa dovrebbe essere svolto principalmente con riferimento al modello dell’homo<br />

eiusdem conditionis et professionis: il soggetto che agisca con colpa (quindi in<br />

assenza di volontà di realizzazione dell’esito lesivo) sarebbe gravato dal dovere di<br />

rappresentarsi il rischio in quanto questo avrebbe potuto essere oggetto di<br />

113 M. DONINI, op. ult. cit., 329 – 340.<br />

114 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 96.<br />

115 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 95.<br />

116 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 96.<br />

117 Conclusioni descritte da S. CANESTRARI, op. ult. cit., 96 – 97. L’Autore richiama a sua volta<br />

M. DONINI, op. ult. cit., 350.<br />

21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!