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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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asati non solo sul parametro oggettivo dell’homo eiusdem conditionis et<br />

professionis, bensì anche sulle eventuali superiori conoscenze possedute o acquisite<br />

dall’agente concreto, allora è identificabile comunque la violazione di una regola<br />

cautelare.<br />

Un discorso a sé stante deve essere svolto con riguardo alla teoria<br />

dell’imputazione oggettiva, conformemente alla quale, ai fini dell’inquadramento di<br />

qualsiasi forma di responsabilità colpevole, è necessario che la condotta posta in<br />

essere dall’agente abbia creato un rischio non tollerato dall’ordinamento, e che tale<br />

condotta abbia cagionato un evento il quale sia proprio la concretizzazione del<br />

rischio creato tramite la condotta 105 . L’obiettivo principale di tale ricostruzione<br />

(nonché uno dei meriti ad essa riconosciuti) è quello di evitare che possano essere<br />

imputati all’agente eventi i quali, in base alla sola considerazione della teoria<br />

condizionalistica e del criterio della conditio sine qua non in tema di causalità,<br />

risulterebbero ad esso ascrivibili e che, tuttavia, nel caso concreto siano<br />

effettivamente dovuti al mero caso, ovvero siano la “miracolosa” realizzazione di<br />

semplici speranze o auspici 106 . Un ulteriore merito riconosciuto alla teoria in<br />

questione è quello di evitare che all’agente doloso possano essere ascritti rischi di<br />

misura maggiore rispetto a quelli ascrivibili all’agente colposo, in considerazione e<br />

conseguenza del solo atteggiamento interiore del primo 107 . In questo contesto, ad<br />

ogni modo, non si tratta propriamente di un tentativo di individuare necessariamente<br />

la colpa all’interno del dolo (ovvero di una “caccia alla colpa nel dolo” 108 ), in quanto<br />

l’elemento comune alle forme di responsabilità colpevole non viene rintracciato nella<br />

violazione della misura oggettiva di diligenza, benché si giunga comunque alla<br />

conclusione che consiste nell’inclusione della colpa all’interno del dolo, con<br />

riferimento al livello del rischio giuridicamente non tollerato 109 .<br />

Muovendo da tali premesse sulla teoria dell’imputazione oggettiva, è necessario<br />

scendere nel dettaglio, specificando e descrivendo le varie fasi e modalità attraverso<br />

le quali debba, in base ad essa, essere sviluppato il giudizio complessivo sulla<br />

attribuzione del fatto tipico. Anzitutto, sarà necessario un giudizio ex ante relativo<br />

all’illiceità del rischio: il che presuppone, ovviamente, l’individuazione di un livello di<br />

rischio lecito, il quale sarebbe identico con riferimento, rispettivamente, alle ipotesi di<br />

fattispecie dolose e colpose 110 . Viene altresì valorizzata, quale premessa<br />

epistemologica essenziale ai fini delle valutazioni in questione, la possibilità oggettiva<br />

di rappresentazione 111 : ne consegue la configurazione come requisito comune ai fini<br />

dell’imputazione di fattispecie sorrette da dolo o da colpa di un momento<br />

rappresentativo attuale o potenziale, il quale deve riguardare tanto la condotta<br />

quanto la pericolosità della stessa in rapporto all’evento concreto 112 . Nei termini<br />

appena delineati, emerge un elemento attinente al livello della rappresentazione il<br />

quale sarebbe comune a tutte le ipotesi di responsabilità colpevole, sicché la<br />

105 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 92.<br />

106 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 97.<br />

107 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 97 – 98.<br />

108 Si riprende l’espressione utilizzata da S. CANESTRARI, op. ult. cit., 93 – 94, nell’ambito di<br />

una dettagliata analisi critica della teoria in questione.<br />

109 S. CANESTRARI, op. loc. ult. cit.<br />

110 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 92 – 93.<br />

111 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 94.<br />

112 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 93 – 94.<br />

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