DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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L’impostazione critica di cui trattasi, in altri termini, sostiene che non si possa<br />
identificare il “rischio consentito” sempre e soltanto in base alle regole cautelari ed<br />
alla misura oggettiva della colpa. Occorrerebbe invece tenere conto anche delle<br />
eventuali conoscenze superiori acquisite dal soggetto nel caso concreto, alla luce<br />
delle quali potrebbe configurarsi effettivamente dolo in casi in cui non potrebbe<br />
essere mosso un rimprovero per colpa; fermo restando l’inutilità del riferimento alla<br />
violazione della misura oggettiva della colpa in ipotesi di eventi intenzionalmente<br />
provocati.<br />
A supporto della linea critica in questione viene riportato, tra l’altro, l’esempio<br />
del chirurgo il quale, dovendo operare un paziente che egli sa essere l’amante della<br />
moglie, ed essendo egli precedentemente venuto a conoscenza, al di fuori<br />
dell’esercizio della propria attività professionale di medico, di una anomalia fisica del<br />
paziente stesso la quale richiederebbe l’adozione di speciali misure per l’operazione,<br />
esegua comunque il protocollo standard per l’operazione stessa, con l’intenzione di<br />
provocare la morte del paziente, ma senza violare alcuna regola cautelare, dal<br />
momento che il soggetto modello di “medico chirurgo” non era tenuto, in quella<br />
circostanza, ad essere a conoscenza dell’anomalia del paziente. In questo caso – si<br />
sostiene – sarebbe configurabile la responsabilità per dolo, sia con riguardo al<br />
tentato omicidio che con riguardo all’omicidio consumato, non essendo invece<br />
configurabile il rimprovero per colpa 102 .<br />
D’altra parte, ad una ricostruzione di questo genere si potrebbe obiettare che<br />
l’inquadramento della responsabilità per colpa, in sede di identificazione delle regole<br />
cautelari e di giudizio di prevedibilità ed evitabilità, dovrebbe anche essa tenere<br />
conto non solo del parametro oggettivo dell’homo eiusdem conditionis et<br />
professionis, ma anche delle eventuali superiori conoscenze del soggetto al quale si<br />
faccia riferimento nel caso concreto 103 : sicché, trasferendo tali considerazioni<br />
all’esempio di cui sopra, si potrebbe ipotizzare che, in quel caso, alla luce delle<br />
maggiori conoscenze possedute dal chirurgo (benché non si tratti di conoscenze che<br />
l’homo eiusdem conditionis et professionis fosse tenuto ad acquisire), la regola<br />
cautelare violata sia stata quella di “non adottare il protocollo standard”, o<br />
“prescrivere ulteriori accertamenti”, o simili.<br />
Considerazioni analoghe rispetto a quelle appena effettuate potrebbero<br />
delinearsi con riguardo alle esemplificazioni inerenti i casi di “violenza sportiva”, e<br />
con particolare riferimento agli sport “di lotta” regolamentati: nelle ipotesi in cui,<br />
durante un incontro fra atleti, l’uno provochi all’altro intenzionalmente lesioni essendo<br />
a conoscenza di un’anomalia fisica dell’avversario, e qualora l’incontro si sia svolto<br />
comunque conformemente alle regole sportive, in base al solo parametro oggettivo<br />
dell’homo eiusdem conditionis et professionis non risulterebbe trasgredita alcuna<br />
regola precauzionale, ma potrebbe configurarsi responsabilità per dolo (in assenza di<br />
configurabilità del rimprovero per colpa) alla luce del superamento del rischio<br />
consentito in considerazione delle maggiori conoscenze acquisite dal soggetto<br />
concreto (che l’homo eiusdem conditionis et professionis non era tenuto ad<br />
acquisire) 104 ; tuttavia se si considera, invece, che l’individuazione del contenuto delle<br />
regole cautelari, nonché il giudizio di prevedibilità ed evitabilità, debbano essere<br />
102 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 114.<br />
103 G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., 546. In senso conforme M. DONINI, Illecito e<br />
colpevolezza nell’imputazione del reato, Milano, Giuffrè, 1991, 408 ss.<br />
104 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 113 – 116.<br />
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