DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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esponsabilità per dolo, e non solo con riguardo all’inquadramento della<br />
responsabilità per colpa 94 . Il tutto, peraltro, non significa che l’agire con inosservanza<br />
di regole cautelari coincida con l’assumere un qualsivoglia rischio: significa che tale<br />
inosservanza comporti l’assunzione di un rischio eccessivo, non tollerato<br />
dall’ordinamento 95 . Per quanto attiene, in particolare, ai profili inerenti il dolo<br />
eventuale, si ritiene che esso presupponga, tra l’altro, la consapevolezza (quindi la<br />
rappresentazione) della violazione della regola cautelare (seppur anche in modo<br />
atecnico o generico) 96 : non sarà sufficiente la rappresentazione di un rischio<br />
qualsiasi, ma sarà necessaria la rappresentazione di un rischio percepito come<br />
abnorme 97 .<br />
Del resto, si osserva il fatto che il parametro del “rischio consentito” non<br />
potrebbe atteggiarsi o essere concepito con differenziazioni a seconda che si faccia<br />
riferimento rispettivamente a dolo eventuale o colpa cosciente: in effetti, ciò sarebbe<br />
incompatibile con un diritto penale improntato alla tutela dei beni giuridici, che<br />
dovrebbe esulare valutazioni in chiave soggettiva inerenti le finalità dell’agente. In<br />
altri termini, l’individuazione del “rischio consentito” dovrebbe essere effettuata sulla<br />
base di valutazioni attinenti alla finalità oggettiva della condotta, nell’ottica della<br />
protezione di beni giuridici, e a prescindere da considerazioni inerenti le finalità<br />
soggettive 98 .<br />
In base alle considerazioni sin qui svolte, si potrebbe affermare che non c’è dolo<br />
senza colpa 99 .<br />
Tuttavia, l’individuazione di uno “zoccolo” normativo comune a dolo e colpa nei<br />
termini appena delineati non è esente da critiche da parte di posizioni le quali, al<br />
contrario, sostengono la configurabilità di ipotesi di responsabilità per dolo laddove<br />
non sarebbe possibile configurare responsabilità per colpa. In particolare si è<br />
obiettato, anzitutto, che i concetti di diligenza e prudenza, se da un lato avrebbero<br />
significato ermeneutico con riferimento ad offese arrecate non intenzionalmente a<br />
beni giuridici, dall’altro non sarebbero idonei a descrivere in modo adeguato la<br />
dimensione del rischio quando si tratti di realizzazione intenzionale di eventi lesivi 100 ;<br />
e ciò sia nelle ipotesi in cui la condotta intenzionale si inserisca in un contesto di<br />
base illecito, sia nelle ipotesi in cui essa si inserisca in un contesto di base lecito: nel<br />
primo caso, la valutazione della trasgressione della regola cautelare risulterebbe<br />
senz’altro totalmente priva di senso; nel secondo, al più, tale valutazione potrebbe<br />
contribuire alla prova del dolo, ma non potrebbe certo assurgere ad elemento<br />
decisivo e determinante ai fini dell’inquadramento della forma dolosa di<br />
responsabilità 101 .<br />
94 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 90.<br />
95 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 88.<br />
96 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 91.<br />
97 S. PROSDOCIMI, op. loc. ult. cit.<br />
98 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 90.<br />
99 Cit. da G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa. Morte della “imputazione oggettiva<br />
dell’evento” e trasfigurazione nella colpevolezza?, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1991, 1, 3 ss.<br />
100 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 109 – 110, ove l’Autore, tra l’altro, al fine di rafforzare la propria<br />
argomentazione, si domanda – con chiaro intento provocatorio – quale senso abbia ricercare la<br />
violazione di regole cautelari nel comportamento di chi sfili intenzionalmente il portafoglio dalla<br />
borsetta aperta di una signora.<br />
101 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 110.<br />
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