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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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esponsabilità per dolo, e non solo con riguardo all’inquadramento della<br />

responsabilità per colpa 94 . Il tutto, peraltro, non significa che l’agire con inosservanza<br />

di regole cautelari coincida con l’assumere un qualsivoglia rischio: significa che tale<br />

inosservanza comporti l’assunzione di un rischio eccessivo, non tollerato<br />

dall’ordinamento 95 . Per quanto attiene, in particolare, ai profili inerenti il dolo<br />

eventuale, si ritiene che esso presupponga, tra l’altro, la consapevolezza (quindi la<br />

rappresentazione) della violazione della regola cautelare (seppur anche in modo<br />

atecnico o generico) 96 : non sarà sufficiente la rappresentazione di un rischio<br />

qualsiasi, ma sarà necessaria la rappresentazione di un rischio percepito come<br />

abnorme 97 .<br />

Del resto, si osserva il fatto che il parametro del “rischio consentito” non<br />

potrebbe atteggiarsi o essere concepito con differenziazioni a seconda che si faccia<br />

riferimento rispettivamente a dolo eventuale o colpa cosciente: in effetti, ciò sarebbe<br />

incompatibile con un diritto penale improntato alla tutela dei beni giuridici, che<br />

dovrebbe esulare valutazioni in chiave soggettiva inerenti le finalità dell’agente. In<br />

altri termini, l’individuazione del “rischio consentito” dovrebbe essere effettuata sulla<br />

base di valutazioni attinenti alla finalità oggettiva della condotta, nell’ottica della<br />

protezione di beni giuridici, e a prescindere da considerazioni inerenti le finalità<br />

soggettive 98 .<br />

In base alle considerazioni sin qui svolte, si potrebbe affermare che non c’è dolo<br />

senza colpa 99 .<br />

Tuttavia, l’individuazione di uno “zoccolo” normativo comune a dolo e colpa nei<br />

termini appena delineati non è esente da critiche da parte di posizioni le quali, al<br />

contrario, sostengono la configurabilità di ipotesi di responsabilità per dolo laddove<br />

non sarebbe possibile configurare responsabilità per colpa. In particolare si è<br />

obiettato, anzitutto, che i concetti di diligenza e prudenza, se da un lato avrebbero<br />

significato ermeneutico con riferimento ad offese arrecate non intenzionalmente a<br />

beni giuridici, dall’altro non sarebbero idonei a descrivere in modo adeguato la<br />

dimensione del rischio quando si tratti di realizzazione intenzionale di eventi lesivi 100 ;<br />

e ciò sia nelle ipotesi in cui la condotta intenzionale si inserisca in un contesto di<br />

base illecito, sia nelle ipotesi in cui essa si inserisca in un contesto di base lecito: nel<br />

primo caso, la valutazione della trasgressione della regola cautelare risulterebbe<br />

senz’altro totalmente priva di senso; nel secondo, al più, tale valutazione potrebbe<br />

contribuire alla prova del dolo, ma non potrebbe certo assurgere ad elemento<br />

decisivo e determinante ai fini dell’inquadramento della forma dolosa di<br />

responsabilità 101 .<br />

94 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 90.<br />

95 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 88.<br />

96 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 91.<br />

97 S. PROSDOCIMI, op. loc. ult. cit.<br />

98 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 90.<br />

99 Cit. da G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa. Morte della “imputazione oggettiva<br />

dell’evento” e trasfigurazione nella colpevolezza?, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1991, 1, 3 ss.<br />

100 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 109 – 110, ove l’Autore, tra l’altro, al fine di rafforzare la propria<br />

argomentazione, si domanda – con chiaro intento provocatorio – quale senso abbia ricercare la<br />

violazione di regole cautelari nel comportamento di chi sfili intenzionalmente il portafoglio dalla<br />

borsetta aperta di una signora.<br />

101 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 110.<br />

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