DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
conformemente alla quale il requisito dell’univocità dovrebbe essere inteso<br />
solamente in senso oggettivo, ed il dolo del delitto tentato non si distinguerebbe<br />
rispetto al dolo del reato consumato; non si è condivisa neppure la teoria<br />
conformemente alla quale la valutazione del requisito dell’univocità dovrebbe essere<br />
effettuata in modo oggettivo, ma anche in correlazione rispetto al piano concreto<br />
perseguito dall’agente. Quanto alle fattispecie con dolo specifico, si è concluso che<br />
esse possano essere sorrette da dolo eventuale, purché esso riguardi elementi del<br />
fatto tipico che non siano presupposti necessari per la realizzazione del fine<br />
inquadrato dal dolo specifico. Mentre la conclusione di maggior interesse con<br />
riferimento al concorso di persone è stata quella per cui il dolo eventuale comporti il<br />
passaggio dalla sfera dell’art. 116 a quella dell’art. 110.<br />
Si è poi rilevata la differenza fra dolo eventuale e preterintenzione, consistente<br />
nel fatto che la prenerintenzione richieda l’assenza di volontà dell’evento più grave<br />
(la morte, nel caso dell’omicidio preterintenzionale), anche se intesa nella forma<br />
eventuale o indiretta. Se mai, con particolare riguardo all’omicidio preterintenzionale,<br />
si tratta di stabilire se il dolo di lesioni possa essere eventuale o meno: la<br />
giurisprudenza prevalente risponde in senso positivo, anche se non mancano<br />
impostazioni di segno opposto. Si è anche analizzata la tesi “temeraria” che intende<br />
l’omicidio preterintenzionale come caratterizzato da dolo eventuale dell’evento più<br />
grave: pur trattandosi di una tesi che potrebbe generare condivisibili spunti de iure<br />
condendo, essa non è, attualmente, applicabile, poiché gli artt. 42 e 43 descrivono<br />
chiaramente la preterintenzione come autonoma e distinta rispetto a dolo e colpa.<br />
Nondimeno, si è chiarita la distinzione fra dolo eventuale e dolo alternativo:<br />
quest’ultimo, in effetti, si configura come dolo diretto, consistendo nella volontà di<br />
realizzazione, indifferentemente, di eventi alternativi considerati come equivalenti;<br />
mentre il dolo eventuale ha ad oggetto un evento collaterale ed accessorio, non<br />
direttamente voluto.<br />
Il capitolo quarto è consistito nell’analisi di alcuni fra i principali ambiti nei quali è<br />
venuta maggiormente in rilievo la difficoltà di distinzione, in sede applicativa, fra dolo<br />
eventuale e colpa cosciente. Si sono osservate le “storiche” difficoltà di<br />
inquadramento del dolo eventuale nell’ambito dei reati da sinistro stradale tramite<br />
l’utilizzo della teoria dell’accettazione del rischio, e si è fatto riferimento alla recente<br />
sentenza della Corte di Cassazione la quale, ricorrendo alla teoria della<br />
subordinazione di un bene giuridico rispetto ad un altro ha, invece, affermato il dolo<br />
eventuale. Si è anche notato come, nei casi di contagio da HIV tramite rapporto<br />
sessuale non protetto e da parte di soggetto consapevole del proprio stato, risulti più<br />
agevole l’inquadramento del dolo eventuale. Con riguardo alla ricettazione, si sono<br />
analizzati gli orientamenti giurisprudenziali diametralmente contrapposti in ordine alla<br />
configurabilità del dolo eventuale per il reato in questione, nonché la recente<br />
soluzione fornita dalle Sezioni Unite, la quale ha riesumato la prima formula di Frank<br />
ai fini della descrizione del dolo eventuale di ricettazione. Ancora, si è descritta la<br />
soluzione giurisprudenziale, particolarmente “forte”, che inquadra addirittura il dolo<br />
diretto per le ipotesi di lancio di sassi da cavalcavia (a fronte di alcune posizioni<br />
dottrinali le quali sostegono che, in questi casi, addirittura dovrebbe escludersi<br />
l’imputabilità, per “anomala formazione del volere”). Infine, con riguardo all’analisi del<br />
caso Thyssenkrupp, è parsa corretta l’affermazione della responsabilità per dolo<br />
eventuale in capo all’amministratore delegato, peraltro sulla base della teoria che<br />
valorizza la subordinazione di un bene giuridico rispetto ad un altro; appare<br />
208