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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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omissivi. Con riferimento ai reati di mera condotta o alla configurazione dell’elemento<br />

soggettivo relativamente ad elementi del fatto tipico diversi dall’evento, molti problemi<br />

si superano considerando quale oggetto del dolo, appunto, il fatto tipico considerato<br />

nella sua unitarietà; nondimeno, non pare suscitare particolari problemi<br />

l’applicazione, in tali casi, della teoria che valorizza la subordinazione di un bene<br />

giuridico rispetto ad un altro; si è anche valorizzata la voce di parte della dottrina<br />

(principalmente Canestrari) la quale ha evidenziato che, nei reati di mera condotta a<br />

fattispecie neutra, stante il principio dell’ignorantia legis non excusat (che non vede,<br />

in tali casi, una espressa deroga, benché tale deroga sarebbe auspicabile), non sia<br />

possibile distinguere fra dolo e colpa, poiché vengono a coincidere fatto ed<br />

antigiuridicità. Quanto ai reati di pericolo, la dottrina (principalmente Canestrari e De<br />

Francesco, seppur sulla base di teorie differenti) ha evidenziato che, con riferimento<br />

ad essi, la distinzione si ponga non fra dolo eventuale e colpa cosciente, bensì fra<br />

dolo eventuale e colpa incosciente; del resto, la giurisprudenza tende ad applicare ai<br />

reati di pericolo la tradizionale teoria dell’“accettazione” del rischio, che diviene, in tali<br />

casi, “accettazione del pericolo”: anche sul versante giurisprudenziale, tuttavia, si<br />

tende ad inquadrare il dolo eventuale nei reati di pericolo semplicemente in<br />

considerazione della scelta di agire a fronte della rappresentazione della possibilità di<br />

realizzazione del pericolo, e ciò sembra confermare l’impostazione per cui, nei reati<br />

di pericolo, l’alternativa sia fra dolo eventuale e colpa incosciente.<br />

Relativamente ai reati omissivi, la teoria della subordinazione di un bene<br />

giuridico rispetto ad un altro non dovrebbe richiedere particolari adattamenti<br />

sostanziali, così come non dovrebbe comportarli l’applicazione del criterio che<br />

valorizza la distinzione fra rischio peculiare del dolo eventuale e rischio colposo.<br />

Parte della dottrina (Eusebi), tuttavia, ha ritenuto che nei reati omissivi impropri non<br />

possa configurarsi il dolo eventuale, dato che la sola inerzia non permetterebbe di<br />

inquadrare una “disponibilità a pagare un prezzo” per la realizzazione del fine<br />

intenzionale (dato che quest’ultimo, in caso di mera inerzia, mancherebbe). La<br />

giurisprudenza tende, invece, ad applicare anche in questi casi la teoria<br />

dell’accettazione del rischio.<br />

Ulteriori considerazioni sono state effettuate con riguardo alla rilevanza o<br />

irrilevanza del versari in re illicita, e si è concluso che la liceità o illiceità del contesto<br />

di base non possa avere carattere determinante o decisivo ai fini della distinzione fra<br />

dolo eventuale e colpa cosciente; tuttavia, si è evidenziato che la giurisprudenza<br />

tenda a stabilire una sorta di parallelismo fra dolo eventuale e versari in re illicita,<br />

nonché fra colpa cosciente e versari in re licita. Risulta interessante anche la<br />

constatazione, effettuata in dottrina (Canestrari), per cui in effetti, in contesto di base<br />

illecito, sia più difficile l’inquadramento della colpa cosciente, poiché il decorso<br />

causale risulta già “parzialmente avviato”, e l’elemento della rappresentazione tende<br />

a configurare in atteggiamento psicologico affine al dolo eventuale.<br />

Il terzo capitolo è stato dedicato all’analisi dei rapporti fra dolo eventuale e<br />

delitto tentato, fattispecie con dolo specifico, concorso di persone, preterintenzione,<br />

nonché la distinzione fra dolo eventuale e dolo alternativo. Quanto al delitto tentato,<br />

si è aderito all’impostazione a sostegno dell’incompatibilità fra delitto tentato e dolo<br />

eventuale, stante l’incompatibilità insormontabile fra rappresentazione dell’univoca<br />

direzione degli atti alla realizzazione del reato e carattere collaterale, accessorio e<br />

non intenzionale del reato realizzato con dolo eventuale. Non si è condivisa, invece,<br />

la tesi a sostegno della compatibilità fra dolo eventuale e delitto tentato,<br />

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