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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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interpretata alla luce della seconda formula (peraltro elaborata dallo stesso Frank<br />

proprio al fine del superamento degli inconvenienti connessi all’applicazione della<br />

prima formula): si identifica l’atteggiamento del soggetto che agisce con dolo<br />

eventuale nella prospettiva psicologica di chi, perseguendo intenzionalmente un<br />

determinato fine, si rappresenti la possibilità che la condotta correlata al<br />

perseguimento di detto fine provochi eventi lesivi collaterali, e scelga di agire<br />

comunque, “costi quel che costi”, “a costo di” provocare l’evento lesivo collaterale,<br />

“accettando il prezzo” di realizzazione dell’evento lesivo collaterale. Si è ritenuta<br />

condivisibile anche la formula che identifica il dolo eventuale della “decisione a<br />

favore della possibile lesione del bene giuridico”.<br />

Ad ogni modo, la teoria che si è ritenuta maggiormente soddisfacente è quella<br />

che identifica il dolo eventuale nell’accettazione del rischio effettuata tramite<br />

deliberazione di subordinazione di un bene giuridico rispetto ad un altro. Essa,<br />

peraltro, non appare in contraddizione con la teoria del consenso, poiché se è vero<br />

che l’evento realizzato con dolo eventuale non è intenzionalmente perseguito, ma è<br />

previsto come conseguenza collaterale ed accessoria (ma non necessaria) della<br />

tenuta della condotta correlata al perseguimento del fine intenzionale, “decidere a<br />

favore della possibile lesione del bene giuridico” significa necessariamente<br />

subordinare tale bene giuridico rispetto al proprio interesse. Il dolo eventuale<br />

dovrebbe consistere, quindi, in rappresentazione della possibilità di realizzazione del<br />

fatto di reato ed accettazione del relativo rischio tramite una deliberazione<br />

consapevole con la quale si subordini il bene giuridico esposto a pericolo rispetto<br />

all’interesse consistente nel persistere nella condotta correlata al perseguimento del<br />

fine intenzionale. La colpa cosciente sarebbe anch’essa caratterizzata da<br />

rappresentazione ed accettazione del rischio: quest’ultima sarebbe, tuttavia,<br />

effettuata semplicemente per negligenza o imprudenza, e non tramite una<br />

deliberazione di subordinazione di un bene giuridico rispetto ad un altro.<br />

La teoria che valorizza la conoscenza dei nessi causali è valutabile in modo<br />

positivo, ma non può avere, in sé e per sé considerata, carattere decisivo.<br />

Si è analizzato, poi, l’articolata ricostruzione di Stefano Canestrari consistente<br />

tentativo di distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente basata anche sul profilo<br />

oggettivo, attraverso l’individuazione di un rischio peculiare proprio della<br />

responsabilità dolosa e, all’interno di esso, di un rischio peculiare della responsabilità<br />

per dolo eventuale: si tratterebbe di un rischio che non avrebbe potuto neppure<br />

essere preso in considerazione dall’homo eiusdem conditionis et professionis. A<br />

prescindere dalla condivisibilità o meno delle basi di partenza, che consistono, tra<br />

l’altro, nel rigetto del principio “non c’è dolo senza colpa”, lo stesso Autore afferma<br />

che il criterio da lui proposto non abbia valenza decisiva, ma sia volto a rafforzare<br />

l’inquadramento della “decisione a favore della possibile lesione del bene giuridico”.<br />

Risulta eccessivamente drastica l’impostazione che sostiene l’incostituzionalità<br />

del dolo eventuale, la quale prende le mosse dalla constatazione per cui il dolo<br />

eventuale sarebbe un “doppione mascherato” della colpa cosciente: in effetti, lo è se<br />

si considera la formulazione tradizionale della teoria dell’accettazione del rischio, ma<br />

non dovrebbe esserlo se si considera la teoria che valorizza la deliberazione di<br />

subordinazione di un bene giuridico rispetto ad un altro.<br />

Alcune precisazioni si sono rese necessarie per quel che riguarda la distinzione<br />

fra dolo eventuale e colpa cosciente nei reati di mera condotta o con riferimento ad<br />

elementi del fatto tipico diversi dall’evento, nonché nei reati di pericolo e nei reati<br />

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