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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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derivata anche dalla somministrazione di novocaina, si avrebbe irrilevanza penale<br />

della fattispecie concretamente realizzata, in quanto l’evento è sì derivato hic et nunc<br />

dalla condotta posta in essere, ma non è derivato dalla violazione della regola<br />

cautelare (cioè, in questo caso, “somministrare novocaina”, o “non somministrare<br />

cocaina”) ed era, pertanto, hic et nunc inevitabile 86 . Configurare la rilevanza penale di<br />

ipotesi di questo genere significherebbe, del resto, attribuire rilievo al solo disvalore<br />

della condotta caratterizzata dalla trasgressione della regola di diligenza 87 .<br />

Va, a questo punto, osservato il fatto che le regole precauzionali di condotta<br />

concorrano ad identificare, fondamentalmente, quello che è il “rischio consentito”,<br />

ossia il livello di rischio tollerato dall’ordinamento. Il superamento del rischio<br />

consentito giunge, quindi, ad essere considerato come elemento comune alla<br />

responsabilità per dolo e per colpa, e si tratta di un elemento di carattere normativo:<br />

ragion per cui l’accoglimento di una impostazione di questo tipo dovrebbe condurre a<br />

concepire il dolo non come elemento meramente psicologico, bensì come connotato<br />

anche esso, almeno in parte, da aspetti di carattere normativo 88 .<br />

Dal momento che si sta trattando di “superamento del rischio consentito”, è<br />

indispensabile specificare la sfera – appunto – del “rischio consentito”; invero, il<br />

rispetto delle regole precauzionali non è l’unico dato che contribuisca ad individuare<br />

l’ambito entro il quale, in base alla ricostruzione qui esposta, non potrebbe<br />

configurarsi responsabilità per dolo o per colpa. Il quadro si arricchisce di elementi se<br />

si considera, tra l’altro, che vi sono attività di per sé “rischiose” le quali, tuttavia, sono<br />

consentite, autorizzate, disciplinate e, talvolta, addirittura incoraggiate<br />

dall’ordinamento 89 ; ma la questione non si esaurisce in questi termini.<br />

Anzitutto, concorrono ad identificare la sfera del “rischio consentito” le cause di<br />

giustificazione o scriminanti: in questo senso, potrà trattarsi tanto delle scriminanti<br />

classiche, riferibili astrattamente e genericamente a qualsiasi condotta, quanto di<br />

situazioni scriminanti previste per comportamenti specifici o determinate attività 90 ; in<br />

effetti, posto che l’antigiuridicità è requisito strutturale del reato, e che la scriminante<br />

comporta il venire meno dell’antigiuridicità, non si pone neppure il problema inerente<br />

la configurazione di dolo o colpa, ovvero la distinzione fra dolo e colpa, dato che, in<br />

presenza di scriminanti, non sussiste neppure un fatto di reato 91 ; e ciò anche qualora<br />

l’agente, eventualmente, di fatto desideri – magari anche in modo intenso – la<br />

realizzazione dell’evento lesivo 92 .<br />

In secondo luogo, e dal punto di vista quantitativo, la sfera del “rischio<br />

consentito” è individuata dalle regole precauzionali di condotta (intese come regole il<br />

cui rispetto è volto ad evitare la realizzazione di eventi lesivi o pericolosi per beni<br />

giuridicamente protetti), siano esse di fonte sociale o di fonte giuridica: agire nel<br />

rispetto di regole precauzionali di condotta significa, quindi, agire nell’ambito del<br />

rischio consentito 93 ; ragione, questa, per cui la violazione di regole precauzionali di<br />

condotta debba essere requisito essenziale anche ai fini della configurabilità della<br />

86 L. EUSEBI, op. loc. ult. cit.<br />

87 L. EUSEBI, op. loc. ult. cit.<br />

88 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 93.<br />

89 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 86.<br />

90 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 87.<br />

91 S. PROSDOCIMI, op. loc. ult. cit.<br />

92 S. PROSDOCIMI, op. loc. ult. cit.<br />

93 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 88.<br />

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