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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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creare particolari problemi nei casi in cui l’agente concreto godesse di conoscenze<br />

maggiori rispetto a quelle del parametro oggettivo dell’ “agente modello”, in quanto<br />

dette conoscenze eventuali e superiori dovrebbero anche esse essere considerate in<br />

sede di valutazione della prevedibilità ed evitabilità della realizzazione del risultato<br />

lesivo.<br />

Il capitolo secondo è stato dedicato all’analisi approfondita di tutte le teorie<br />

inerenti la distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente, comprese anche le “voci”<br />

a favore dell’incostituzionalità del dolo eventuale. Si è appurato che risultino non<br />

condivisibili, sostanzialmente, tutte le teorie riconducibili al paradigma della teoria<br />

della rappresentazione o ai modelli tendenti all’oggettivizzazione del dolo, stante la<br />

svalutazione del momento volitivo espressamente richiesto dall’art. 43 ed i rischi di<br />

dare adito a presunzioni di dolo o affermazione di dolo in re ipsa. Non risulta neppure<br />

convincente la valorizzazione dei profili emozionali o intimistici, in quanto il concetto<br />

di “volontà” è essenzialmente diverso rispetto ai concetti di “speranza”, “sentimento”<br />

o affini. Parimenti, non sono accettabili le teorie che prospettano la distinzione fra<br />

dolo eventuale e colpa cosciente come “meramente quantitativa”, dato che si tratta di<br />

elementi qualitativamente diversi (anche se vi è chi ha sostenuto che l’agire a fronte<br />

della rappresentazione della “elevata probabilità” di verificazione dell’evento<br />

costituisca un atteggiamento psicologico qualitativamente diverso da quello di chi<br />

agisca a fronte della rappresentazione della “bassa probabilità” o mera “possibilità” di<br />

realizzazione dell’evento).<br />

Nell’ambito dell’analisi delle teorie “volitive”, sono stati posti in evidenza i limiti in<br />

cui in corre la teoria dell’accettazione del rischio, se formulata sulla base della<br />

dicotomia “accettazione del rischio” / “sicura fiducia che l’evento non si verificherà”: in<br />

primo luogo, l’accettazione “del rischio” sposta l’oggetto del dolo dall’“evento” al<br />

“rischio”, potendo condurre alla conseguenza di trasformare i reati di evento in reati<br />

di pericolo; in secondo luogo, l’aver agito con la “sicura fiducia che l’evento non si<br />

verificherà” comporta, evidentemente, il venir meno della rappresentazione positiva<br />

dell’evento al momento di realizzazione della condotta e, di conseguenza, una<br />

difformità rispetto a quanto prescritto dall’art. 61 n. 3; infine, è stato osservato che<br />

una qualche misura di “accettazione del rischio” ricorra proprio nelle ipotesi di colpa<br />

cosciente. Le diverse sfumature assunte dalla teoria in questione, le quali fanno leva<br />

sull’“accettazione dell’evento” considerato hic et nunc, attenuano gli aspetti di non<br />

condivisibilità, ma non li eliminano se permane l’identificazione della colpa cosciente<br />

nella “sicura fiducia che l’evento non si verificherà”. Le sfumature basate sulla<br />

distinzione fra “rappresentazione della concreta possibilità” e “rappresentazione<br />

dell’astratta possibilità” non risultano decisive: è vero che l’elemento volitivo potrà più<br />

facilmente ricavarsi qualora il soggetto avesse agito a fronte della rappresentazione<br />

della “concreta possibilità” di realizzazione del fatto di reato, ma ciò può assumere<br />

solamente carattere indiziante, e non determinante. Del resto, l’eccessiva<br />

valorizzazione della dicotomia “concreto”/ “astratto” potrebbe indurre a concludere<br />

per il dolo in re ipsa laddove il soggetto avesse scelto di agire a fronte della<br />

rappresentazione della concreta possibilità di realizzazione del risultato lesivo. La<br />

teoria dell’accettazione del rischio, in forza delle considerazioni sopra effettuate, si<br />

presta particolarmente ad essere “manovrata” dalla giurisprudenza nell’ottica del<br />

perseguimento di obiettivi di politica criminale.<br />

La teoria ipotetica del consenso appare non pienamente condivisibile se<br />

concepita in base alla prima formula di Frank, ma sostanzialmente condivisibile se<br />

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