DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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6. Considerazioni conclusive<br />
Il primo capitolo della presente tesi ha provveduto ad inquadrare i concetti e<br />
l’essenza di dolo e colpa, in modo funzionale all’analisi relativa al discrimen fra dolo<br />
eventuale e colpa cosciente. Con particolare riferimento al dolo, si sono analizzate le<br />
incertezze generate dal tenore letterale non pienamente soddisfacente dell’attuale<br />
art. 43, e si sono tratte, in linea di massima, le seguenti conclusioni: il dolo deve<br />
consistere in rappresentazione e volontà; tali componenti, in adesione alla teoria<br />
della volontà, debbono essere intese come autonome, distinte ed entrambe aventi ad<br />
oggetto l’intero fatto tipico, e non solamente l’evento; in particolare, la volontà deve<br />
riguardare l’intero fatto tipico, compreso l’evento o, comunque, gli elementi del fatto<br />
tipico diversi dalla condotta materiale, e non solamente la condotta materiale. Tali<br />
premesse sono funzionali al rigetto di qualsiasi impostazione che concepisca il dolo<br />
eventuale con valorizzazione del solo profilo intellettivo, ovvero tendente<br />
all’oggettivizzazione e normativizzazione del dolo: se il dolo consiste in<br />
rappresentazione e volontà dell’intero fatto tipico, non risulta accettabile qualsivoglia<br />
teoria che assuma come sussistente la volontà in base alla sola considerazione del<br />
livello intellettivo o delle caratteristiche oggettive del rischio assunto o della condotta.<br />
Quanto alle varie tipologie di dolo, si è precisato che l’espressione “secondo<br />
l’intenzione” di cui all’art. 43 non significhi che la responsabilità dolosa debba essere<br />
limitata ai casi di dolo intenzionale, cioè alle ipotesi in cui il reato realizzato fosse<br />
proprio il fine intenzionalmente perseguito o, in altri termini, il fine che desse causa<br />
alla condotta. È apparsa preferibile l’impostazione la quale sostiene che<br />
l’espressione “secondo l’intenzione” debba richiamare, invece, il finalismo insito nella<br />
condotta umana: tale concezione ammette categorie di dolo “non intenzionale”, che<br />
andranno ricostruite considerando il rapporto tra fine intenzionalmente perseguito e<br />
reato realizzato. Significa, sostanzialmente, che la realizzazione del reato potrà dirsi<br />
“secondo l’intenzione” anche qualora detta realizzazione non fosse il fine<br />
intenzionalmente perseguito dall’agente, ma semplicemente fosse “conforme<br />
all’intenzione”, e non “contro l’intenzione”: potrà, dunque, trattarsi di un “mezzo<br />
necessario” e previsto come “certo” o “quasi certo” per la realizzazione del fine<br />
intenzionale (dolo diretto); ovvero di una “conseguenza accessoria” (dolo indiretto e<br />
dolo eventuale).<br />
Per quel che riguarda la colpa, si è evidenziata la natura normativa di tale<br />
categoria di elemento soggettivo, con successiva analisi dell’art. 61 n. 3, il quale<br />
prevede un’aggravante per le ipotesi di colpa cosciente (o “con previsione”): si è,<br />
quindi, concluso a favore dell’interpretazione dell’art. 61 n. 3 nel senso che<br />
l’aggravante possa dirsi giustificata soltanto qualora si richieda, ai fini di essa, che<br />
l’agente abbia realizzato la condotta nonostante la persistenza della previsione<br />
positiva della realizzazione dell’evento. Tale conclusione è necessaria in via<br />
preliminare ai fini delle critiche negative alla teoria dell’accettazione del rischio,<br />
nonché ai fini dell’approvazione della teoria che valorizza la deliberazione di<br />
subordinazione di un bene giuridico rispetto ad un altro.<br />
Quanto, poi, al dibattito sull’accoglimento o meno del principio “non c’è dolo<br />
senza colpa”, si è ritenuta preferibile l’impostazione a favore di detto principio: non<br />
potrà, dunque, esservi responsabilità penale laddove il fatto penalmente rilevante<br />
non sia stato provocato dalla trasgressione di regole precauzionali volte ad evitare la<br />
realizzazione di fatti del tipo di quello effettivamente verificatosi. Ciò non dovrebbe<br />
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