31.05.2013 Views

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

6. Considerazioni conclusive<br />

Il primo capitolo della presente tesi ha provveduto ad inquadrare i concetti e<br />

l’essenza di dolo e colpa, in modo funzionale all’analisi relativa al discrimen fra dolo<br />

eventuale e colpa cosciente. Con particolare riferimento al dolo, si sono analizzate le<br />

incertezze generate dal tenore letterale non pienamente soddisfacente dell’attuale<br />

art. 43, e si sono tratte, in linea di massima, le seguenti conclusioni: il dolo deve<br />

consistere in rappresentazione e volontà; tali componenti, in adesione alla teoria<br />

della volontà, debbono essere intese come autonome, distinte ed entrambe aventi ad<br />

oggetto l’intero fatto tipico, e non solamente l’evento; in particolare, la volontà deve<br />

riguardare l’intero fatto tipico, compreso l’evento o, comunque, gli elementi del fatto<br />

tipico diversi dalla condotta materiale, e non solamente la condotta materiale. Tali<br />

premesse sono funzionali al rigetto di qualsiasi impostazione che concepisca il dolo<br />

eventuale con valorizzazione del solo profilo intellettivo, ovvero tendente<br />

all’oggettivizzazione e normativizzazione del dolo: se il dolo consiste in<br />

rappresentazione e volontà dell’intero fatto tipico, non risulta accettabile qualsivoglia<br />

teoria che assuma come sussistente la volontà in base alla sola considerazione del<br />

livello intellettivo o delle caratteristiche oggettive del rischio assunto o della condotta.<br />

Quanto alle varie tipologie di dolo, si è precisato che l’espressione “secondo<br />

l’intenzione” di cui all’art. 43 non significhi che la responsabilità dolosa debba essere<br />

limitata ai casi di dolo intenzionale, cioè alle ipotesi in cui il reato realizzato fosse<br />

proprio il fine intenzionalmente perseguito o, in altri termini, il fine che desse causa<br />

alla condotta. È apparsa preferibile l’impostazione la quale sostiene che<br />

l’espressione “secondo l’intenzione” debba richiamare, invece, il finalismo insito nella<br />

condotta umana: tale concezione ammette categorie di dolo “non intenzionale”, che<br />

andranno ricostruite considerando il rapporto tra fine intenzionalmente perseguito e<br />

reato realizzato. Significa, sostanzialmente, che la realizzazione del reato potrà dirsi<br />

“secondo l’intenzione” anche qualora detta realizzazione non fosse il fine<br />

intenzionalmente perseguito dall’agente, ma semplicemente fosse “conforme<br />

all’intenzione”, e non “contro l’intenzione”: potrà, dunque, trattarsi di un “mezzo<br />

necessario” e previsto come “certo” o “quasi certo” per la realizzazione del fine<br />

intenzionale (dolo diretto); ovvero di una “conseguenza accessoria” (dolo indiretto e<br />

dolo eventuale).<br />

Per quel che riguarda la colpa, si è evidenziata la natura normativa di tale<br />

categoria di elemento soggettivo, con successiva analisi dell’art. 61 n. 3, il quale<br />

prevede un’aggravante per le ipotesi di colpa cosciente (o “con previsione”): si è,<br />

quindi, concluso a favore dell’interpretazione dell’art. 61 n. 3 nel senso che<br />

l’aggravante possa dirsi giustificata soltanto qualora si richieda, ai fini di essa, che<br />

l’agente abbia realizzato la condotta nonostante la persistenza della previsione<br />

positiva della realizzazione dell’evento. Tale conclusione è necessaria in via<br />

preliminare ai fini delle critiche negative alla teoria dell’accettazione del rischio,<br />

nonché ai fini dell’approvazione della teoria che valorizza la deliberazione di<br />

subordinazione di un bene giuridico rispetto ad un altro.<br />

Quanto, poi, al dibattito sull’accoglimento o meno del principio “non c’è dolo<br />

senza colpa”, si è ritenuta preferibile l’impostazione a favore di detto principio: non<br />

potrà, dunque, esservi responsabilità penale laddove il fatto penalmente rilevante<br />

non sia stato provocato dalla trasgressione di regole precauzionali volte ad evitare la<br />

realizzazione di fatti del tipo di quello effettivamente verificatosi. Ciò non dovrebbe<br />

204

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!