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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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espressamente prevista, analogamente a quanto avviene attualmente per la colpa 985 :<br />

la forma di imputazione ordinaria resterebbe, dunque, il dolo, mentre la colpa e la<br />

“sconsideratezza” si configurerebbero come forme speciali di imputazione.<br />

Risulta interessante anche il rilievo in base al quale alcuni aspetti del codice<br />

penale e della legislazione complementare sembrerebbero costituire “segnali” a<br />

favore della concezione tripartita dell’elemento soggettivo: ad esempio, casi in cui la<br />

pena edittale prevista per la fattispecie dolosa si sovrappone parzialmente a quella<br />

colposa 986 ; altresì, sembra deporre nello stesso senso la prospettazione di un’unica<br />

cornice edittale nell’ambito delle contravvenzioni, ai sensi dell’art. 42, comma 4,<br />

c.p. 987<br />

È indispensabile, a questo punto, fare riferimento anche alle posizioni che si<br />

sono espresse contro la prospettiva dell’introduzione di un tertium genus. Fra queste,<br />

vi è la voce di Canestrari, il quale pone in evidenza che proprio l’analisi<br />

comparatistica indurrebbe a far venire meno l’illusione del conseguimento di<br />

semplificazione attraverso l’introduzione di una terza forma di elemento soggettivo: si<br />

fa riferimento specifico alla recklessness ed alle oscillazioni fra recklessness di tipo<br />

Cunningham e recklessness di tipo Caldwell/Lawrence, e si osserva che l’onere di<br />

definizione di un terzo genere di elemento soggettivo non sia, in effetti, meno arduo<br />

dell’onere di definizione di dolo eventuale e colpa cosciente. Canestrari, inoltre,<br />

osserva che le forme intermedie di elemento soggettivo non riescano a risolvere la<br />

problematica della ricostruzione del carattere “ingiustificato” o “irragionevole” del<br />

rischio. L’Autore, in una prospettiva de lege ferenda, propone invece l’introduzione di<br />

una definizione legale di dolo eventuale che potrebbe essere del seguente tenore:<br />

“Si ha dolo eventuale allorquando l’agente si sia rappresentata concretamente la<br />

realizzazione del fatto tipico come conseguenza probabile della propria condotta e ne<br />

accetta la verificazione. Il rischio di realizzazione del fatto tipico deve essere non<br />

consentito e di natura tale che la sua assunzione non può neppure essere presa in<br />

considerazione da una persona coscienziosa ed avveduta del circolo di rapporti cui<br />

appartiene l’agente, posta nella situazione in cui si trovava il soggetto concreto ed in<br />

possesso delle sue conoscenze e capacità” 988 .<br />

985 F. CURI, op. ult. cit., 244.<br />

986 F. CURI, op. ult. cit., 252. Si riporta l’esempio degli artt. 256 e 259 c.p.: il delitto doloso di<br />

procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato (art. 256 c.p.) è punito con la reclusione<br />

da tre a dieci anni, mentre l’ipotesi di agevolazione colposa (art. 259) è punita con la reclusione da<br />

uno a cinque anni.<br />

987 F. CURI, op. ult. cit., 248.<br />

988 S. CANESTRARI, La definizione legale del dolo: il problema del dolus eventualis, in<br />

www.dejure.giuffre.it . L’Autore, in una prospettiva de lege ferenda, propone l’introduzione di una<br />

definizione legale di dolo eventuale che potrebbe essere del seguente tenore: “Si ha dolo eventuale<br />

allorquando l’agente si sia rappresentata concretamente la realizzazione del fatto tipico come<br />

conseguenza probabile della propria condotta e ne accetta la verificazione. Il rischio di realizzazione<br />

del fatto tipico deve essere non consentito e di natura tale che la sua assunzione non può neppure<br />

essere presa in considerazione da una persona coscienziosa ed avveduta del circolo di rapporti cui<br />

appartiene l’agente, posta nella situazione in cui si trovava il soggetto concreto ed in possesso delle<br />

sue conoscenze e capacità”.<br />

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