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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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vantaggiosa un’impostazione bipartita (dolo/colpa), la quale imponga all’interprete un<br />

drastico “aut- aut” attraverso la definizione di una linea di demarcazione fra categorie<br />

i cui confini sono, in effetti, estremamente labili 978 .<br />

Del resto, l’introduzione del tertium genus potrebbe avere l’effetto positivo<br />

consistente nella rivalorizzazione della funzione sussidiaria del diritto penale:<br />

verrebbero, infatti, a delinearsi una categoria di dolo circoscritta alle ipotesi di dolo<br />

“intenzionale”, ed una seconda categoria identificata dalle ipotesi di “volontaria”/<br />

“consapevole” o “sconsiderata” assunzione di un rischio, che racchiuda in sé<br />

elementi propri del dolo eventuale e della colpa cosciente, con conseguente drastica<br />

riduzione delle ipotesi di applicazione della colpa incosciente; addirittura, si sostiene<br />

che la sanzione di ipotesi di colpa lieve dovrebbe essere demandata a rami<br />

extrapenali dell’ordinamento. Il tutto dovrebbe contrastare la tendenza che ha visto il<br />

diritto penale assumere i caratteri di uno “strumento di governo”, utilizzato con<br />

funzione “simbolica” 979 . Sul piano dell’applicazione della pena, alla luce dell’adozione<br />

di un modello tripartito, il compito di dosare l’entità della sanzione con riguardo al<br />

caso concreto sarebbe chiaramente assegnato al giudice: il che dovrebbe garantire<br />

una maggior aderenza fra dogmatica e piano applicativo 980 .<br />

Nondimeno, nell’ottica dell’inserimento del tertium genus, occorrerebbe stabilire<br />

se la soluzione debba configurarsi come “di parte generale” o “di parte speciale”: in<br />

particolare è stata proposta l’iniziale circoscrizione della terza forma ai reati contro la<br />

vita e contro l’integrità fisica 981 . Più precisamente, si è affermato che gli istituti più<br />

idonei a fungere da riferimento parrebbero essere quelli della mise en danger e della<br />

recklessness 982 : in quest’ottica, si propone l’introduzione di un trattamento aggravato<br />

rispetto all’attuale ipotesi di omicidio colposo per l’ipotesi in cui venga provocata la<br />

morte con attuazione di un grave rischio e cosciente messa in pericolo della vita<br />

altrui; nonché di un trattamento attenuato rispetto all’ipotesi appena delineata per il<br />

caso in cui non si fosse realizzato l’evento “morte”, ma fosse stato comunque creato<br />

consapevolmente un rischio, con disprezzo per la vita altrui. Si propone anche la<br />

parallela introduzione del tertium genus a protezione dell’integrità fisica, seppur in<br />

“scala ridotta” rispetto all’assetto delineato con riguardo alla protezione del bene<br />

giuridico “vita” 983 . Il carattere “limitato” alla parte speciale dell’introduzione del tertium<br />

genus comporterebbe anche la non necessità di inserimento di una apposita<br />

definizione o clausola “di parte generale”.<br />

Qualora, tuttavia, si volesse optare per la soluzione “di parte generale”, si<br />

propone l’introduzione di una formula che prescriva la punibilità per<br />

“sconsideratezza” di chi agisca “mediante l’assunzione consapevole del rischio<br />

relativo alla verificazione dell’evento, essendo irragionevole assumere tale rischio,<br />

avuto riguardo alle conoscenze possedute dall’agente” 984 . Si specifica che tale forma<br />

di imputazione dovrebbe poi applicarsi solo ai reati di parte speciale per i quali sia<br />

978 F. CURI, op. ult. cit., 18.<br />

979 F. CURI, op. ult. cit., 19 – 20.<br />

980 F. CURI, op. ult. cit., 12.<br />

981 F. CURI, op. ult. cit., 18, 242, 243.<br />

982 F. CURI, op. ult. cit., 241. Si sostiene che la mise en danger abbia saputo “tradurre in modo<br />

più dettagliato” il contenuto della recklessness; ad ogni modo, la soluzione ipotetica di parte generale<br />

proposta dall’Autrice (ivi, 243 – 244) richiama evidentemente anche il contenuto della recklessness.<br />

983 F. CURI, op. ult. cit., 242.<br />

984 F. CURI, op. ult. cit., 243 – 244.<br />

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