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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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disprezzo per la vita altrui” equivalga ad accettare il possibile o probabile risultato<br />

lesivo del bene “vita” 972 . Sulla base di tale assetto si è anche sostenuto che la<br />

fattispecie di cui all’attuale art. 381 configurerebbe una speciale ipotesi di tentativo<br />

sorretto dal solo dolo eventuale (e non suscettibile di essere sorretto anche dal dolo<br />

diretto) 973 . Ancora, si è evidenziato che il “cosciente disprezzo” tenda ad identificare,<br />

sostanzialmente, gli stessi caratteri attribuiti al dolo eventuale dalla teoria del<br />

consenso: in particolare, l’atteggiamento di indifferenza manifestato dall’agente nei<br />

confronti dei beni giuridici esposti a pericolo, stante la decisione di agire<br />

indipendentemente dal fatto che si realizzino o meno eventi lesivi 974 .<br />

Infine, va citata la posizione di chi rinviene nell’art. 381 un’ipotesi di dolo<br />

generico esclusivamente diretto, con esclusione del dolo indiretto e del dolo<br />

eventuale: tale impostazione si fonda sulla considerazione del dato testuale della<br />

norma, il quale sembra richiedere che l’agente sia esattamente consapevole di ciò<br />

che egli stia realizzando tramite la propria condotta 975 .<br />

5. Verso la definizione di un tertium genus nell’ambito dell’elemento soggettivo?<br />

L’analisi dei peculiari istituti presenti negli ordinamenti inglese, francese e<br />

spagnolo, il quali configurano forme di responsabilità che si collocano a metà strada<br />

fra dolo e colpa, permette di suscitare quantomeno l’interrogativo se non sarebbe<br />

opportuno o utile introdurre anche nell’ambito dell’ordinamento italiano un tertium<br />

genus di colpevolezza, espressivo di una rimproverabilità per volontaria assunzione<br />

di rischio, e conglobante in sé gli elementi propri delle attuali categorie del dolo<br />

eventuale e della colpa cosciente.<br />

A favore di una prospettiva di questo genere si è espressa parte della dottrina<br />

(principalmente Francesca Curi) la quale ha effettuato, appunto, l’analisi degli istituti<br />

della recklessness, della mise en danger délibérée e del cosciente desprecio por la<br />

vida de los demas non già in un’ottica comparatistica fine a sé stessa, bensì con<br />

l’obiettivo di trarne prospettive de iure condendo, nonché considerazioni e riflessioni<br />

sulla capacità del sistema penale italiano di istituire una terza forma di elemento<br />

soggettivo che si inquadri come intermedia fra dolo e colpa 976 .<br />

Fra i potenziali vantaggi dell’introduzione del tertium genus, inteso quale forma<br />

di imputazione soggettiva per assunzione consapevole di responsabilità da rischio, vi<br />

sarebbe, anzitutto, quella di eliminare i problemi e le difficoltà di distinzione netta fra<br />

categorie (dolo eventuale e colpa cosciente) i cui confini sono, in effetti,<br />

estremamente labili e di difficile individuazione 977 : si sostiene, dunque, che la<br />

ricostruzione di una categoria unitaria di responsabilità per assunzione di un “pericolo<br />

penalmente rilevante”, attualmente caratteristico sia del dolo che della colpa<br />

cosciente, potrebbe razionalizzare le operazioni di inquadramento dell’elemento<br />

soggettivo. Si è posto in evidenza che il modello tripartito rispecchierebbe meglio le<br />

dinamiche psicologiche proprie dell’agire umano: non risulterebbe, quindi,<br />

972 F. CURI, op. loc. ult. cit.<br />

973 F. CURI, op. ult. cit., 193.<br />

974 F. CURI, op. ult. cit., 194.<br />

975 F. CURI, op. ult. cit., 195.<br />

976 F. CURI, op. ult. cit., 3.<br />

977 F. CURI, op. ult. cit., 11.<br />

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