DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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pericolo concreto la vita o l’integrità fisica delle persone 963 . Si prevedono, quindi, due<br />
fattispecie: una di pericolo concreto; un’altra di pericolo astratto 964 , e sanzionata in<br />
modo più lieve rispetto a quella di pericolo concreto. La “guida descritta nell’articolo<br />
precedente” è, chiaramente, la guida “manifestamente temeraria”; e la guida<br />
“manifestamente temeraria” comprende, a sua volta, le ipotesi di guida “a velocità<br />
superiore a 60 km/h su strada urbana o a 80 km/h su strada extraurbana”, ovvero<br />
“con un tasso alcolico espirato nell’aria superiore a 0,60 milligrammi/litro o con un<br />
tasso alcolico nel sangue superiore a 1,2 grammi/litro”.<br />
Fermo restando tali collegamenti che coinvolgono gli artt. 379, 380 e 381,<br />
occorre precisare ulteriormente il concetto di “temerarietà manifesta”, inteso in senso<br />
generale, e non con sola considerazione dei riferimenti di cui agli artt. 379 e 380. La<br />
“temerarietà” può essere intesa come “omissione della diligenza più elementare<br />
richiesta ad un conducente medio” 965 ; deve trattarsi, altresì, di temerarietà<br />
“manifesta” e, dunque, evidente, chiara e notoria secondo il parametro<br />
dell’osservatore medio 966 .<br />
Beninteso che il riferimento alla violazione della “diligenza più elementare” non<br />
debba, tuttavia, indurre in errore circa l’elemento soggettivo della fattispecie, il quale<br />
consiste nel dolo avente ad oggetto le modalità di guida e l’esposizione a pericolo<br />
della vita altrui: ed in merito a quest’ultimo oggetto si ritiene sufficiente il dolo<br />
eventuale 967 . Viceversa, il dolo necessario ai fini dell’integrazione della fattispecie in<br />
questione non deve comprendere l’effettivo risultato lesivo 968 . L’art. 381, tuttavia,<br />
aggiunge un ulteriore connotazione soggettiva necessaria ai fini della rilevanza<br />
penale della fattispecie da esso descritta: il “cosciente disprezzo per la vita altrui”: il<br />
che giustifica l’aumento di pena rispetto all’attuale art. 380 (vecchio art. 381) 969 .<br />
A questo punto, è necessario descrivere le varie soluzioni interpretative che<br />
sono state proposte ai fini della collocazione sistematica dell’elemento soggettivo<br />
richiesto dall’art. 381. Risulta ormai datata una circolare del 1989, emessa dalla<br />
Fiscalia general, presso il Tribunal Supremo, la quale riteneva che per la “condotta<br />
temeraria” fosse necessario il dolo, mentre per le conseguenze che creassero il<br />
“pericolo concreto” fosse sufficiente la colpa cosciente o con previsione 970 . La<br />
circolare in questione precisava altresì che, qualora l’accettazione del rischio fosse<br />
stata effettuata con consapevolezza e con inclusione della possibilità di provocare la<br />
morte di un terzo, nel caso in cui l’evento non si fosse verificato si sarebbe dovuto<br />
riconoscere il tentato omicidio sorretto da dolo eventuale, mentre qualora l’evento si<br />
fosse verificato si sarebbe trattato di omicidio consumato 971 .<br />
Una seconda impostazione configura l’elemento soggettivo richiesto dall’art.<br />
381 come dolo eventuale: essa ritiene che “guidare un veicolo con cosciente<br />
963 Los nuevos delitos contra la seguridad vial, in www.datadiar.com<br />
964 F. CURI, op. ult. cit., 190. Si aggiunge che, fra le due distinte ipotesi, intercorre un rapporto<br />
di sussidiarietà, essendo la fattispecie di pericolo astratto applicabile soltanto qualora non sia<br />
ravvisabile il pericolo concreto.<br />
965 F. CURI, op. ult. cit., 181.<br />
966 F. CURI, op. ult. cit., 182. Delitos contra la seguridad del tràfico, in www.enciclopedia-<br />
juridica.biz14.com<br />
967 F. CURI, op. ult. cit., 182.<br />
968 F. CURI, op. ult. cit., 191.<br />
969 F. CURI, op. loc. ult. cit.<br />
970 F. CURI, op. loc. ult. cit.<br />
971 F. CURI, op. ult. cit., 192.<br />
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