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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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l’agente avesse realizzato la condotta a fronte della rappresentazione dell’elevata<br />

probabilità di realizzazione del risultato lesivo 950 . La prima fra esse valorizza una<br />

distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente basata sul profilo volitivo, dal<br />

momento che il consenso alla realizzazione del possibile evento dovrebbe<br />

configurare, appunto, una presa di posizione della volontà; la seconda, del resto,<br />

trascura totalmente il profilo volitivo, valorizzando unicamente la componente<br />

intellettiva 951 . Ulteriori contributi hanno tentato di valorizzare ulteriormente la<br />

distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente con riferimento all’elemento<br />

intellettivo: si è precisato che il dolo eventuale dovrebbe richiedere la<br />

rappresentazione dell’intero fatto tipico, nonché di un pericolo o rischio concreto, non<br />

essendo sufficiente la rappresentazione astratta di un pericolo 952 .<br />

Per quel che concerne la collocazione sistematica del dolo eventuale, sono<br />

rinvenibili quattro orientamenti: un primo di essi sostiene che il dolo eventuale<br />

consista, in realtà, in una forma di colpa; un secondo di essi valuta il dolo eventuale<br />

come appartenente effettivamente alla categoria del dolo; un terzo ritiene che il dolo<br />

eventuale inquadri una terza forma di elemento soggettivo, parallelamente rispetto a<br />

dolo e colpa; infine, un ultimo orientamento sostiene che il dolo eventuale non<br />

configuri una effettiva forma di elemento soggettivo e che, invece, consista in una<br />

forma di responsabilità oggettiva, ovvero presunzione di colpevolezza 953 .<br />

Il primo orientamento valorizza il fatto che la dimensione del “rischio eccessivo”<br />

sia strettamente connaturata alla colpa, e non già al dolo; si è anche sostenuto che,<br />

qualora venisse meno l’assunzione del “rischio eccessivo”, a nulla rileverebbe la<br />

considerazione dell’atteggiamento di determinazione contro il bene giuridico 954 .<br />

L’orientamento a favore della considerazione del dolo eventuale come vera e<br />

propria forma di dolo si basa, sostanzialmente, sulla teoria che valorizza la decisione<br />

contro il bene giuridico: il dolo eventuale si distinguerebbe dalla colpa in quanto<br />

caratterizzato da una coscienza della sussistenza del pericolo concreto, nonché da<br />

una “seria considerazione” di esso, e da una presa di posizione a favore della<br />

possibile realizzazione del fatto 955 .<br />

L’impostazione a favore dell’inquadramento del dolo eventuale come tertium<br />

genus evidenzia, invece, le analogie fra esso e l’istituto della recklessness: ad esso<br />

ha aderito anche parte della giurisprudenza la quale ha sollecitato il legislatore a<br />

disciplinare espressamente uno specifico trattamento per il dolo eventuale, con<br />

collocazione di esso ad un livello intermedio fra dolo e colpa 956 .<br />

L’ultimo orientamento citato propone una soluzione particolarmente drastica,<br />

sostenendo che il dolo eventuale non faccia altro che mascherare forme di<br />

presunzione iuris et de iure sul grado di colpevolezza: in quest’ottica la teoria della<br />

probabilità, in particolare, configurerebbe ipotesi di responsabilità oggettiva 957 .<br />

Il quadro delineato vede, in estrema sintesi, le indicazioni espresse del<br />

legislatore, le quali si limitano a prospettare una bipartizione dell’elemento soggettivo<br />

950 F. CURI, op. ult. cit., 166 – 169.<br />

951 F. CURI, op. loc. ult. cit.<br />

952 F. CURI, op. ult. cit., 169 – 170.<br />

953 F. CURI, op. ult. cit., 171, 177, 178.<br />

954 F. CURI, op. ult. cit., 172.<br />

955 F. CURI, op. ult. cit., 174.<br />

956 F. CURI, op. ult. cit., 175 – 176.<br />

957 F. CURI, op. ult. cit., 177 – 178.<br />

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