DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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luce di una dichiarazione del Ministro della Giustizia la quale, appunto, deponeva in<br />
tale senso 943 .<br />
Volendo trarre conclusioni di carattere generale sulla natura dogmatica della<br />
mise en danger, le posizioni dottrinali oscillano fra il considerarla una categoria affine<br />
al dolo eventuale, ovvero una categoria più simile alla colpa grave, che non ad una<br />
forma attenuata di dolo 944 . Peraltro, vi è anche chi sostiene l’impossibilità (e<br />
l’impraticabilità) di una distinzione netta fra dolo eventuale e colpa cosciente 945 : in<br />
accoglimento di tale impostazione, risulta positiva l’introduzione di una forma<br />
intermedia che sia in grado di costituire un ibrido fra dolo e colpa. È stato anche<br />
osservato che, fra le varie ipotesi specifiche per le quali la legge preveda la<br />
responsabilità per mise en danger délibérée, quella prevista dall’art. 223 – 1<br />
risulterebbe, per certi aspetti, assai vicina al dolo 946 .<br />
Resta da osservare il fatto che la mise en danger sia prevista, attualmente, in<br />
modo limitato ai reati contro la persona 947 : l’art. 223 – 1 prevede la responsabilità per<br />
la sola “messa in pericolo” della vita o dell’incolumità altrui, e trova applicazione per<br />
l’ipotesi in cui non si sia effettivamente verificato l’evento (morte o lesioni); qualora,<br />
invece, si siano verificati gli eventi “morte” o “lesioni”, troveranno applicazione gli artt.<br />
221 – 6, comma 2 (per l’evento “morte”), 221 – 19 e 220 – 20 (per l’evento “lesioni”),<br />
e la situazione descritta dall’art. 223 – 1 (“messa in pericolo manifestamente<br />
volontaria” con “violazione di un obbligo particolare imposto per legge o<br />
regolamento”) diviene una circostanza aggravante rispetto alle medesime fattispecie<br />
realizzate con mera colpa 948 .<br />
4. Il cosciente desprecio por la vida de los demas<br />
Ai fini dell’analisi del cosciente desprecio por la vida de los demas è necessario,<br />
in via preliminare, delineare sommariamente il quadro che caratterizza il sistema<br />
giuridico penale spagnolo con riferimento all’elemento soggettivo ed alla collocazione<br />
sistematica del dolo eventuale.<br />
L’ordinamento penale spagnolo è caratterizzato da una mera enunciazione<br />
generica di dolo e colpa, intesi come elementi psicologici del reato, senza che siano<br />
rinvenibili indicazioni espresse, da parte del legislatore, in ordine alla determinazione<br />
e delimitazione dei rispettivi contenuti e limiti, nonché delle sfumature che dolo e<br />
colpa possano assumere: ne consegue che tali operazioni siano rimesse<br />
all’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale 949 .<br />
La produzione scientifica spagnola si è cimentata, in effetti, nell’individuazione<br />
della distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente, dando luogo a due teorie: la<br />
teoria del consentimento e la teoria della probabilidad. La prima coincide,<br />
sostanzialmente, con la teoria del consenso interpretata congiuntamente alla prima<br />
formula di Frank, mentre la seconda identifica il dolo eventuale nell’ipotesi in cui<br />
943 F. CURI, op. loc. ult. cit.<br />
944 F. CURI, op. ult. cit., 124 – 126.<br />
945 F. CURI, op. ult. cit., 127.<br />
946 F. CURI, op. ult. cit., 155.<br />
947 F. CURI, op. ult. cit., 113.<br />
948 Si veda l’articolo Le délit de risques causés à autrui in www.juripole.fr<br />
949 F. CURI, op. ult. cit., 163.<br />
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