31.05.2013 Views

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

luce di una dichiarazione del Ministro della Giustizia la quale, appunto, deponeva in<br />

tale senso 943 .<br />

Volendo trarre conclusioni di carattere generale sulla natura dogmatica della<br />

mise en danger, le posizioni dottrinali oscillano fra il considerarla una categoria affine<br />

al dolo eventuale, ovvero una categoria più simile alla colpa grave, che non ad una<br />

forma attenuata di dolo 944 . Peraltro, vi è anche chi sostiene l’impossibilità (e<br />

l’impraticabilità) di una distinzione netta fra dolo eventuale e colpa cosciente 945 : in<br />

accoglimento di tale impostazione, risulta positiva l’introduzione di una forma<br />

intermedia che sia in grado di costituire un ibrido fra dolo e colpa. È stato anche<br />

osservato che, fra le varie ipotesi specifiche per le quali la legge preveda la<br />

responsabilità per mise en danger délibérée, quella prevista dall’art. 223 – 1<br />

risulterebbe, per certi aspetti, assai vicina al dolo 946 .<br />

Resta da osservare il fatto che la mise en danger sia prevista, attualmente, in<br />

modo limitato ai reati contro la persona 947 : l’art. 223 – 1 prevede la responsabilità per<br />

la sola “messa in pericolo” della vita o dell’incolumità altrui, e trova applicazione per<br />

l’ipotesi in cui non si sia effettivamente verificato l’evento (morte o lesioni); qualora,<br />

invece, si siano verificati gli eventi “morte” o “lesioni”, troveranno applicazione gli artt.<br />

221 – 6, comma 2 (per l’evento “morte”), 221 – 19 e 220 – 20 (per l’evento “lesioni”),<br />

e la situazione descritta dall’art. 223 – 1 (“messa in pericolo manifestamente<br />

volontaria” con “violazione di un obbligo particolare imposto per legge o<br />

regolamento”) diviene una circostanza aggravante rispetto alle medesime fattispecie<br />

realizzate con mera colpa 948 .<br />

4. Il cosciente desprecio por la vida de los demas<br />

Ai fini dell’analisi del cosciente desprecio por la vida de los demas è necessario,<br />

in via preliminare, delineare sommariamente il quadro che caratterizza il sistema<br />

giuridico penale spagnolo con riferimento all’elemento soggettivo ed alla collocazione<br />

sistematica del dolo eventuale.<br />

L’ordinamento penale spagnolo è caratterizzato da una mera enunciazione<br />

generica di dolo e colpa, intesi come elementi psicologici del reato, senza che siano<br />

rinvenibili indicazioni espresse, da parte del legislatore, in ordine alla determinazione<br />

e delimitazione dei rispettivi contenuti e limiti, nonché delle sfumature che dolo e<br />

colpa possano assumere: ne consegue che tali operazioni siano rimesse<br />

all’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale 949 .<br />

La produzione scientifica spagnola si è cimentata, in effetti, nell’individuazione<br />

della distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente, dando luogo a due teorie: la<br />

teoria del consentimento e la teoria della probabilidad. La prima coincide,<br />

sostanzialmente, con la teoria del consenso interpretata congiuntamente alla prima<br />

formula di Frank, mentre la seconda identifica il dolo eventuale nell’ipotesi in cui<br />

943 F. CURI, op. loc. ult. cit.<br />

944 F. CURI, op. ult. cit., 124 – 126.<br />

945 F. CURI, op. ult. cit., 127.<br />

946 F. CURI, op. ult. cit., 155.<br />

947 F. CURI, op. ult. cit., 113.<br />

948 Si veda l’articolo Le délit de risques causés à autrui in www.juripole.fr<br />

949 F. CURI, op. ult. cit., 163.<br />

197

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!